Spese e competenze C.P.O

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plasmalemma pubblicato 08 giugno 2018

SALVE,

mi sono aggiudicato all'asta due lotti: il primo per 61000€ come prima prima casa, il secondo per 86000€ come seconda casa. Per entrambi ho richiesto il regime del prezzo-valore ed è stato accolto. Nell'avviso di vendita era indicato quanto segue:

"GLI   IMMOBILI   VERRANNO   TRASFERITI   IN   PROPRIETÀ   AGLI   AGGIUDICATARI   NELLO   STATO   DI   FATTO   E   DI DIRITTO   IN   CUI   SI   TROVANO,   A   CORPO   E   NON   A   MISURA,   SENZA   ALCUNA   GARANZIA   PER   EVIZIONE, MOLESTIE E PRETESE DI EVENTUALI CONDUTTORI; CON TUTTI GLI ACCESSORI, DIPENDENZE, PERTINENZE, ANNESSI     E   CONNESSI,    SERVITÙ    ATTIVE  E   PASSIVE   ESISTENTI    E  DIRITTI  PROPORZIONALI      SULLE   PARTI DELL'EDIFICIO CHE DEVONO RITENERSI COMUNI A NORMA DI LEGGE, LIBERI E FRANCHI DA IPOTECHE E SIMILI.

SONO      A  CARICO    DEGLI    AGGIUDICATARI     TUTTE   LE   SPESE    E  LE  COMPETENZE        NECESSARIE     PER   IL TRASFERIMENTO       DELL'IMMOBILE,       NONCHÉ     QUELLE    PER   LA  CANCELLAZIONE     DELLA     TRASCRIZIONE    DEL PIGNORAMENTO,   DELLE   ISCRIZIONI   IPOTECARIE   E   DI   OGNI   ALTRO   VINCOLO   PREGIUDIZIEVOLE   GRAVANTE SUGLI IMMOBILI, INDICATO NEL DECRETO DI TRASFERIMENTO PRONUNCIATO DAL GIUDICE DELEGATO. LE   FORMALITÀ   DI   CANCELLAZIONE   SARANNO   ESPLETATE   DAI   COMMISSARI   LIQUIDATORI   CON   SPESE   A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO".

Nell' attesa di ricevere la rendicontazione delle spese, i quesiti che vi pongo sono i seguenti:

- il calcolo delle spese varia dal consueto, essendo la vendita relativa ad un Concordato Preventivo Obbligatorio?

 

- quali saranno le spese addebitabili in toto al sottoscritto e, se possibile quantificarlo dai dati disponibili, di quale importo?

Mille grazie per il tempo che vorrete accordarmi.

 

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inexecutivis pubblicato 11 giugno 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che, rispetto alle vendite che si celebrano in sede esecutiva, le vendite fallimentari si caratterizzano per il fatto di non prevedere la figura del professionista delegato, poiché le relative funzioni sono esercitate dal curatore. Conseguentemente, l’aggiudicatario non è tenuto a versare, in favore della procedura, la quota parte del compenso che al delegato spetta ai sensi del dm 227/2015.

Per il resto, non vi sono differenze.

plasmalemma pubblicato 11 giugno 2018

Grazie,

nel frattempo ho ricevuto rendicontazione delle spese come segue

- lotto 1 (prezzo aggiudicazione 86.000, seconda casa): imposta di registro 3.477 - imposta catastale 50 - imposta ipotecaria 50 - imposta trascrizione 10 - imposte per cancellazioni 623 - onorari 375 - marca da bollo 23,08

- lotto 2 (prezzo aggiudicazione 61000, prima casa): imposta registro 1.000  - imposta catastale 50 - imposta ipotecaria 50 - imposta trascrizione 10 - imposte per cancellazioni 623 - onorari 375 - marca da bollo 23,08

Sone corretti questi addebiti? mi riferisco in particolare agli onorari (non meglio specificati) e alle cancellazioni (non dovrebbero essere lo 0.5% del prezzo di aggiudicazione)?

inexecutivis pubblicato 12 giugno 2018

In effetti non riusciamo a comprendere la voce "onorari".

Quanto alle ipoteche, osserviamo quanto segue.

- la cancellazione delle ipoteche volontarie è esente dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 d.P.R.  n. 29.9.1973, n.601, se l'ipoteca è stata iscritta a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine erogato da un istituto di credito, (per cui sconta solo la tassa ipotecaria di €. 35,00 ai sensi della tabella allegata al dpr 31.10.1990, n. 347);

- a proposito delle altre ipoteche, la cancellazione è soggetta, oltre alla tassa ipotecaria ed all’imposta di bollo (€. 59,00), all’imposta ipotecaria nella misura dello 0,50% (ai sensi degli artt.12, 13 della tariffa del d.lgs 31.10.1990, n. 347), con un minimo di €. 200,00 (art. 18 d.lgs 31.10.1990, n. 347).

Cambia tuttavia a nostro avviso la base imponibile:

- se l'immobile sul quale si cancella l'ipoteca non è l'unico bene sul quale quella ipoteca è stata iscritta, si tratterà di una restrizione, e dunque in questo caso la base imponibile sarà costituita dalla minor somma tra l'importo del credito ed il prezzo dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 347/1990, il quale dispone che "L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro";

- se invece l'immobile sul quale cancellare l'ipoteca è l'unico, la base imponibile sarà calcolata sull'importo del credito, poiché si tratterà di una cancellazione totale.

Osserviamo tuttavia che in senso diverso (e più favorevole all’aggiudicatario) si è espressa, con riferimento a quest’ultimo caso, l’agenzia delle Entrate con la circolare del 4.3.2015, n. 8.

In particolare, l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a pronunciarsi sul trattamento tributario delle domande di annotazione nei registri immobiliari, presentate a seguito dell'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, emesso dal giudice in sede di trasferimento del bene espropriato nel caso in cui il bene trasferito sia l'unico bene oggetto dell'ipoteca.

In particolare, si chiedeva all’Agenzia delle Entrate se in tale ipotesi, l'imposta ipotecaria da applicare per l'annotazione nei registri immobiliari dovesse essere commisurata all'ammontare del credito garantito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC), ovvero al minor valore tra quello del credito garantito e quello dell'immobile liberato, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

Nel rispondere al quesito l’Agenzia, muovendo dal presupposto per cui l’ordine di cancellazione emesso dal Giudice dell'esecuzione in seno al decreto di trasferimento e riferito al bene ovvero ai beni espropriati si atteggia perlomeno sotto un profilo formale - quale ordine di liberazione di tali beni dalle formalità pregiudizievoli gravanti, secondo lo schema della c.d. "cancellazione parziale", sicché è proprio la struttura intrinseca della peculiare forma di liberazione dalle ipoteche (o dal pignoramento) costituita dall'emissione del decreto di trasferimento, che qualifica la conseguente annotazione come "restrizione di beni".

 

La conseguenza di questo ragionamento sul piano tributario è che ai fini dell’imposta ipotecaria dovuta per la cancellazione dell’ipoteca occorra fare riferimento all'articolo 3, comma 3, del TUIC, il quale prevede che l'imposta ipotecaria dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati, per la determinazione del quale la norma fa espresso rinvio alle disposizioni relative all'imposta di registro, e dunque all’art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), ai sensi del quale "Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione".

 

plasmalemma pubblicato 12 giugno 2018

Appena di ritorno dal curatore. Tutto chiarito per quel che riguarda le cancellazioni ;

Invece mi ha spiegato che per onorario si intendono i costi per la cancellazione delle formalità, che lui ha affidato ad un collaboratore esterno, che va pagato da me perché l'avviso di vendita recitava "LE FORMALITÀ DI CANCELLAZIONE SARANNO ESPLETATE DAI COMMISSARI LIQUIDATORI CON SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO". Mi ha anche consegnato fatture e decreti di trasferimento, che non riportano nulla a tal riguardo. Sul decreto di trasferimento il giudice delegato : "MANDA ai commissari per il pagamento delle imposte di registrazione versate dall'aggiudicatario per eseguire le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, per la comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni, negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli". Personalmente non mi sembrano argomentazioni convincenti, tant'è che ho deciso di non ritirare ancora le caparre versate. attendo pertanto vostra opinione con grande curiosità. In caso necessitiate di ulteriori dettagli, stavolta sono in grado di fornire qualsiasi allegato, avendo oggi ricevuto completa documentazione. Cordialmente

inexecutivis pubblicato 14 giugno 2018

La spiegazione del commissario non ci sembra convincente. Anche dal tenore dell'avviso di vendita e del decreto di trasferimento si ricava che le formalità di cancellazione devono essere eseguite dai commissari liquidatori, peraltro con una dicitura che trascrive letteralmente quanto previsto dall'art. 591 bis, n. 11 cpc.

Se dunque il commissario decide di rivolgersi ad un terzo cui affidare l'incombente cui è tenuto, non può far gravare sull'aggiudicatario i compensi che deve riconoscere a questi.

Aggiungiamo inoltre che al liquidatore, si applica, per quanto attiene al compenso, la stessa disciplina prevista dall'art. 39 lf (in forza del richiamo contenuto nel secondo comma dell'art. 182) e quindi non gli può essere riconosciuto alcun compenso, oltre a quello liquidato dal giudice, neppure a titolo di rimborso spese. 

Il suggerimento è dunque quello di non versare compensi diversi da quelli relativi al pagamente delle imposte dvute.

plasmalemma pubblicato 14 giugno 2018

Grazie, tutto molto esaustivo e puntuale . Purtroppo però quell'importo mi è stato decurtato dalla caparra versata e che devo recuperare. Difatti ho preferito non ritirare l'assegno prima di aver chiarito la questione. A questo punto, se il commissario non dovesse riconoscere questi argomenti e decidesse di non stornarmi gli importi non addebitabli a me, cosa dovrei e potrei fare?

plasmalemma pubblicato 14 giugno 2018

Grazie, tutto molto esaustivo e puntuale . Purtroppo però quell'importo mi è stato decurtato dalla caparra versata e che devo recuperare. Difatti ho preferito non ritirare l'assegno prima di aver chiarito la questione. A questo punto, se il commissario non dovesse riconoscere questi argomenti e decidesse di non stornarmi gli importi non addebitabli a me, cosa dovrei e potrei fare?

plasmalemma pubblicato 15 giugno 2018

Grazie, tutto molto esaustivo e puntuale . Purtroppo però quell'importo mi è stato decurtato dalla caparra versata e che devo recuperare. Difatti ho preferito non ritirare l'assegno prima di aver chiarito la questione. A questo punto, se il commissario non dovesse riconoscere questi argomenti e decidesse di non stornarmi gli importi non addebitabli a me, cosa dovrei e potrei fare?

inexecutivis pubblicato 16 giugno 2018

Rispondiamo alla domanda formulata osservando che il rimedio esperibile potrebbe essere quello del reclamo previsto dall’art 36 l.fall.

La norma infatti prevede che contro gli atti di amministrazione del curatore, così come contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere.

È opinione condivisa, a proposito di questa norma, che possono essere reclamati sia gli atti di ordinaria che quelli di straordinaria amministrazione.

Problematica potrebbe essere la questione del termine, relativamente breve (8 giorni) previsto dalla norma per esercitare il rimedio.

 A questi fini potrebbe essere necessaria una preliminare diffida.

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