Spese di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 17 novembre 2019
antocarel pubblicato 13 novembre 2019

Buongiorno,  negli avvisi di vendita del tribunale di Taranto c'è sempre scritto che al momento del versamento del saldo, l'aggiudicatario deve fare un ulteriore versamento del 15% del prezo di aggiudicazione, per il pagamento di oneri fiscali, ecc.....

Domanda: se per l'aggiudicatario l'immobile sarà prima casa e lo esplicita al delegato alla vendita, non sarebbe più giusto che venga calcolata l'imposta di registro al 2% sul valore di aggiudicazione +le altre spese che anticipare il 15%?

Nel momento in cui tale conteggio non viene fatto dal delegato alla vendita non è configurabile quale turbativa d'asta? Se io non posso permettermi di pagare il 15% (e in taluni casi la differenza può essere anche di 15-20.000€ e più) vengo messo in condizioni di rinunciare all'acquisto con conseguente perdita dell'acconto versato.  

inexecutivis pubblicato 17 novembre 2019

La risposta, a nostro avviso risiede nel fatto che non può conoscersi, con anticipo il prezzo di aggiudicazione, con la conseguenza che il 15% potrebbe essere molto o addirittura non bastare.

Si tenga presente che ai sensi dell’art. 54 l. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e dell’art. 11, d.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale) il cancelliere (e dunque, in caso di delega, il professionista incaricato) è individuato tra i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta.

Se ne ricava allora il precipitato per cui è necessario scongiurare l’evenienza che, emesso il decreto di trasferimento (e dunque trasferita la proprietà del compendio pignorato), il soggetto passivo delle imposte di cui sopra si è detto sia costretto, per mancanza di fondi, a provvedere con risorse proprie.

Quanto alla possibilità di versare solo le effettive spese di trasferimento, riteniamo che la risposta debba essere in linea generale negativa in quanto l’aggiudicatario al momento della presentazione dell’offerta conosceva (o doveva conoscere) i contenuti dell’avviso di vendita (e dell’ordinanza di vendita), e dunque nel formulare l’offerta ne ha implicitamente accettato (né potrebbe essere altrimenti) i contenuti.

Del resto, l’esigenza di garantire la trasparenza della vendita ed il pari trattamento di tutti i potenziali offerenti impongono che le direttive impartite con l’ordinanza di vendita dal Giudice dell’esecuzione non possano essere modificate.

Ricordiamo, a questo proposito, che la giurisprudenza ha avuto modo di sancire che in tema di espropriazione immobiliare è necessario garantire la “immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte”. (Cass. n. 11171 del 29/05/2015).

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