Il quesito richiede una risposta articolata.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 let. c del D.P.R. 26/04/1986, n.131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) soggetti obbligati a richiedere la registrazione del decreto di trasferimento sono i cancellieri (ed in caso di delega, il professionista delegati ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.), nel termine (fissato dall’art. 13, comma 1 bis inserito dall'art. 26, comma 1, D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158;) di sessanta giorni dal deposito del decreto di trasferimento (la norma fa riferimento al giorno della “emanazione”, cosa che, con riferimento agli atti giurisdizionali, avviene con il loro deposito in cancelleria, essendo questo il momento in cui essi vengono giuridicamente ad esistenza).
Tale richiesta va eseguita presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova il Tribunale (e dunque non l’ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova l’immobile).
L’art. 16 prescrive inoltre che la registrazione viene eseguita “previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio”, dal che si evince che è l’ufficio che determina l’imposta dovuta in base all’atto presentato per la registrazione. La data della registrazione (che attribuisce data certa all’atto ai sensi dell’art. 2704 c.c.) coinciderà con la data in cui essa è stata richiesta.
Il comma quarto dell’art. 16 prescrive inoltre che l’ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto (e di eventuali allegati), annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa (ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito).
Ai sensi dell’art. 54 comma 2 al pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio provvede il cancelliere (o il professionista delegato). In mancanza del pagamento l'Ufficio procede alla registrazione d'ufficio e notifica apposito avviso di liquidazione al delegato, con invito ad effettuare entro il termine di 60 giorni il pagamento dell'imposta.
Precisiamo, infine, che ai sensi dell’art. 13, comma primo, d.lgs. 31/10/1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), alla medesima disciplina appena descritta soggiace anche l'accertamento la liquidazione e la riscossione delle imposte ipotecaria e catastale.
In argomento va poi registrato quanto recentemente statuito da Cass. Sez. V, 15.1.2019, n. 724, la quale in una fattispecie in cui il professionista delegato, dopo aver ricevuto il fondo spese per il pagamento delle imposte, non aveva provveduto a versarle, ha eslcluso la possibilità che la relativa richiesta potesse essere formulata nei confronti dell’aggiuricatario.
La Corte, dopo aver considerato che l'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986 (intitolato "Soggetti obbligati al pagamento") stabilisce, al primo comma, che «Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidamente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile», che in materia contrattuale il notaio rogante è estraneo al rapporto tributario ed è solo un responsabile d'imposta - inteso, alla stregua dell'art. 64, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri – e difetta quindi della legitimatio ad causam (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 19172 del 23/09/2004; conf. Sez. 5, Sentenza n. 9439 del 06/05/2005), e che è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto ed ha richiesto la registrazione, essendo il notaio, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, obbligato al pagamento dell'imposta in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, ed avendo l'Amministrazione la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri; il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti (Sez. 5, Sentenza n. 4047 del 21/02/2007; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15005 del 02/07/2014), ha aggiunto quanto segue.
“Tuttavia, questi principi sono stati affermati con riferimento a fattispecie in cui i contribuenti avevano proposto opposizione agli avvisi di liquidazione per il pagamento delle imposte di Registro e INVIM emessi dall'Ufficio delle Entrate a seguito dell'omessa registrazione di atti rogati da notai. Viceversa, nel caso di specie, la peculiarità è rappresentata dalla circostanza che le operazioni di vendita, nel contesto di una espropriazione forzata immobiliare, erano state delegate ad un notaio, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c.. Occorre, allora, domandarsi se gli effetti negativi del comportamento abusivo del notaio debbano, in tale evenienza, essere riversati sull'amministrazione finanziaria.
Il professionista delegato per la vendita di un immobile agisce quale longa manus del Tribunale, in quanto la delega attribuisce al designato la legittimazione all'esercizio di poteri e funzioni spettanti al giudice e, pertanto, arreca un danno economico all'Amministrazione della Giustizia ove si appropri dolosamente delle somme frutto delle esecuzioni immobiliari che, sebbene formalmente appartenenti al debitore esecutato, sono vincolate alla procedura esecutiva e, per ciò stesso, trattenute fino alla fase distributiva nella piena consapevolezza di avere in custodia denaro altrui. In tale veste il notaio delegato differisce nettamente dalla figura dall'ausiliario ex art. 68 c.p.c., atteso che nell'incarico di delega non è ravvisabile un mero rapporto accessorio, collaterale ed occasionale, bensì un'autentica sostituzione nell'attività del giudice dell'esecuzione giuridicamente qualificabile in termini di "delega sostitutiva", in virtù del quale il delegato è tenuto al compimento di atti i quali, se la delega non fosse intervenuta, spetterebbero al giudice dell'esecuzione. Ne discende la configurazione di un rapporto di servizio tra il professionista e l'amministrazione statale della giustizia, che nella giurisprudenza della Corte dei Conti si traduce nella ravvisabilità di ipotesi di danno erariale (v. Sez. U, Ordinanza n. 30786 del 30/12/2011) e, più in generale, nella qualificazione del delegato quale pubblico ufficiale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, nel momento in cui il soggetto che partecipa ad una vendita all'incanto immobiliare in sede di espropriazione forzata deposita preventivamente, a mezzo di assegno circolare (intestato al notaio), somme di denaro a titolo di "fondo spese per il trasferimento" (ivi comprese le imposte relative alla registrazione del decreto), il notaio delegato agisce quale sostituto del cancelliere, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990, dovendo essere individuato come l'unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, oltre che di registro (cfr. art. 16, co. 1, d.P.R. n. 131/1986). A conferma di ciò vi è la circostanza che il g.e., nel corpo del provvedimento di assegnazione del bene immobile, autorizza il notaio a prelevare dal fondo spese per il trasferimento le somme occorrenti per la registrazione del decreto e per il pagamento delle relative imposte. In quest'ottica, va condivisa la tesi secondo cui il notaio, all'atto di ricevere le dette somme, funge da adiectus solutionis causae, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1188 c.c., il partecipante alla gara deve ritenersi liberato dalla relativa obbligazione nel momento stesso in cui le versa al professionista”.
Sulla scorta di queste premesse dovrebbe dirsi che il contribuente sarebbe legittimato ad agire (solo) nei confronti del professionista delegato per invocare la corretta applicazione del regime tributario che ritenga errato.
Riteniamo, tuttavia, che non possa prescindersi dalla considerazione per cui la sentenza appena richiamata riguardava il caso (peculiare) in cui il delegato dopo aver incassato le somme necessarie al pagamento dell’imposta non via aveva provveduto, ed in questo caso la Corte ha ritenuto che, per la particolare natura del delegato, non potesse richiedersi al contribuente un secondo pagamento.
Diverso è il caso in cui, come nella fattispecie posta dalla domanda, si tratti di stabilire chi è il soggetto legittimato ad interloquire con l’ufficio ai fini della determinazione dell’imposta. In questo caso, infatti, riteniamo che non possa negarsi la possibilità che il contribuente contesti l’avviso di liquidazione, trattandosi del soggetto sul quale grava il relativo onere economico.