inexecutivis
pubblicato
31 agosto 2017
La risposta alla sua domanda deve partire, a nostro avviso, dalla lettura dell’art. 179 bis, comma 2 c.p.c., il quale così recita: “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.
Ancora, in via preliminare, va considerato che normalmente con l’ordinanza di vendita il Giudice stabilisce quali spese di trasferimento gravino sull’aggiudicatario.
Sulla scorta di questi elementi il suggerimento che ci sentiamo di darle è quello di chiedere formalmente al professionista delegato l’importo delle spese di trasferimento e del compenso che è stato posto a carico dell’aggiudicatario, con relativa documentazione giustificativa, domandando nel contempo la restituzione del fondo spese che dovesse eventualmente eccedere detti importi.
Se questi dati dovessero esserle negati, potrà acquisirli depositando nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari una istanza con la quale chiede di poter visionare il fascicolo.