Spese di registro catastali e ipotecarie

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  • Ultimo messaggio 09 marzo 2021
ppage01 pubblicato 01 marzo 2021

Buonasera,

Sono interessato all'acquisto tramite asta giudiziaria di un immobile cat A/2 classe 2, rendita 826,33 Euro, il cui debitore esecutato si identifica nella stessa ditta costruttrice che ha già partecipato al professionista delegato l'intenzione di aderire al regime di esenzione I.V.A. ex art.10 D.P.R.633/72. Il lotto si compone inoltre dei seguenti accessori: posto auto scoperto della superficie comm.di 13,00 Mq.; terreno agricolo che sviluppa sup.comm. 105,80 mq composto dai seguenti terreni cortilizi: a)  foglio // part. // (catasto terreni) (ora strada) qualità/classe Seminativo/classe 4, superficie 107, reddito agrario 0,22 Euro, reddito dominicale 0,09 Euro; b) foglio // part. // (catasto terreni) qualità/classe Seminativo/classe 4, superficie 303, reddito agrario 0,63 Euro, reddito dominicale 0,25 Euro per la quota di  2/7; c) foglio // part. // (catasto terreni) qualità/classe Seminativo/classe 4, superficie 18, reddito agrario 0,04 Euro, reddito dominicale 0,01 Euro per la quota di 1/2. Assumendo un prezzo di aggiudicazione di Euro 90.000, comunque inferiore alla rendita catastale complessiva, fruendo inoltre delle agevolazioni per l'acquisto di prima casa (2% imposta registro su prezzo aggiudicazione + 50 euro imposta catastale + 50 euro imposta ipotecaria ndr.), rimango incerto sul calcolo complessivo delle tasse in ragione della presenza ulteriore nel lotto di quote di terreni agricoli e del posto auto sopra riportati. Sarei pertanto grato vorreste fornirmi indicazioni in merito al corretto computo delle imposte alle quali ovviamente andranno aggiunte quelle relative al compenso del professionista delegato e agli eventuali costi di cancellazioni formalità pregiudizievoli. A tal proposito partecipo che il professionista delegato mi ha già rappresentato che le spese per il trasferimento dell'immobile, vengono inizialmente quantificate in via forfettaria nella misura del 20% del prezzo di aggiudicazione, come fondo spese, che, all'esito degli adempimenti verrà restituito nella parte eccedente. Sebbene lo scrivente abbia già appreso tramite altri post che tale pratica di "liquidazione delle spese accessorie" risulti usuale presso alcune procedure esecutive immobiliari, rileva che non si rinviene traccia di tale modalità sia nell'ordinanza che nell'avviso di vendita, rimanendo perciò a libera interpretazione del professionista delegato. Ciò premesso, vi domando se è possibile rivolgere istanza al medesimo professionista di applicazione di una percentuale inferiore o di effettutare il compenso delle spese di trasferimento dell'immobile (che a sommesso avviso sono di importo nettamente inferiore alla percentuale indicata ndr.) solo a seguito di computo delle stesse una volta corrisposto ovviamente il saldo del prezzo di aggiudicazione. Ringrazio in anticipo facendo i complimenti per l'ottimo servizio prestato da questo forum.     

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inexecutivis pubblicato 04 marzo 2021

Rispondiamo alla domanda affermando che in linea generale occorre preliminarmente verificare se i beni sono venduti quale unico lotto o ciascuno di essi come lotto singolo. In questa ultima ipotesi ogni lotto pagherà le imposte riferibili ad esso.

Se invece i beni vengono venduti come un lotto unico occorre formulare le seguenti precisazioni.

Il principio generale a cui conformare la tassazione è sancito dall’articolo 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro), secondo il quale in presenza di un atto contenente più disposizioni, ciascuna disposizione soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.

L’agenzia delle entrate (circolare n. 18/E del 29.5.2013) ha precisato che per “disposizione” si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sè compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali, precisando che - nel caso di vendita di più beni da un soggetto ad altro soggetto, con unico corrispettivo e ripartizione dello stesso tra detta pluralità di beni, si configura un atto contenente un’unica disposizione.

Sempre nella suddetta circolare, si è ulteriormente spiegato che occorre distinguere le seguenti ipotesi:

1. alcuni beni possono usufruire delle agevolazioni (ricordiamo a questo proposito che la nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 -testo unico dell’imposta di registro- prevede che ai fini dei benefici prima casa possa essere considerata una sola pertinenza per ogni immobile): in tal caso, si applicherà la tassazione agevolata ai fini del registro ed eventualmente ai fini delle imposte ipotecarie e catastali su detti beni mentre le imposte proporzionali dovute sui beni non agevolati rimangono dovute nella misura proporzionale effettiva, anche se inferiore alla misura fissa;

2. i beni sono tassabili con aliquote diverse: in tal caso, le imposte sono dovute, per ciascun bene, nella misura proporzionale effettiva, anche se inferiore alla misura fissa;

3. i beni sono assoggettabili ad IVA: si applica un’unica imposta fissa.

Infine, qualora si determinino tante imposte proporzionali tali da non raggiungere tutte insieme la misura fissa, si applica un’unica imposta fissa.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, con la risoluzione 3 luglio 2008, n. 272, ha precisato che, in relazione a più disposizioni negoziali interne al medesimo documento per le quali l’imposta di registro sia dovuta in misura proporzionale è possibile enucleare le seguenti fattispecie:

1) l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione (rectius, per ciascun negozio giuridico) è inferiore all’importo minimo fissato dalla legge, mentre l’importo complessivamente dovuto (commisurato a tutte le disposizioni) è superiore a quello minimo: in questo caso l’imposta di registro da corrispondere è pari alla somma degli importi dovuti per ciascun negozio;

2) l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all’importo minimo di legge ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione: in questo caso l’imposta di registro deve essere corrisposta in misura fissa minima una sola volta.

ppage01 pubblicato 04 marzo 2021

Innanzitutto grazie per la cortese e celere risposta.

Si tratta di un unico lotto che comprende in toto sia l'immobile che le quote di terreni e il posto auto scoperto. Malgrado la più che esauriente Vs risposta, essendo lo scrivente profano in materia, mi rimane ostico un calcolo anche approssimativo delle imposte complessive da corrispondere in caso di aggiudicazione dell'asta.

Gradirei infine ricevere una Vostra opinione in merito al quesito:

" A tal proposito partecipo che il professionista delegato mi ha già rappresentato che le spese per il trasferimento dell'immobile, vengono inizialmente quantificate in via forfettaria nella misura del 20% del prezzo di aggiudicazione, come fondo spese, che, all'esito degli adempimenti verrà restituito nella parte eccedente. Sebbene lo scrivente abbia già appreso tramite altri post che tale pratica di "liquidazione delle spese accessorie" risulti usuale presso alcune procedure esecutive immobiliari, rileva che non si rinviene traccia di tale modalità sia nell'ordinanza che nell'avviso di vendita, rimanendo perciò a libera interpretazione del professionista delegato. Ciò premesso, vi domando se è possibile rivolgere istanza al medesimo professionista di applicazione di una percentuale inferiore o di effettutare il compenso delle spese di trasferimento dell'immobile (che a sommesso avviso sono di importo nettamente inferiore alla percentuale indicata ndr.) solo a seguito di computo delle stesse una volta corrisposto ovviamente il saldo del prezzo di aggiudicazione."   già formulato nel mio post pubblicato due giorni fa. Grazie in anticipo 

inexecutivis pubblicato 05 marzo 2021

Dipende dal contenuto dell'ordinanza di vendita.

Se in essa è prevista questa possibilà essa potra, essere accolta. Viceversa riteniamo che la strada non sia percorribile.

inexecutivis pubblicato 05 marzo 2021

Se nulla si dice in proposito nell'ordinanza, riteniamo che la richiesta formulata al delegato sua del tutto legittima.

ppage01 pubblicato 05 marzo 2021

Nuovamente grazie per la risposta

inexecutivis pubblicato 09 marzo 2021

grazie a lei!

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