spese di registro catastali e altro

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  • Ultimo messaggio 04 maggio 2018
calogero pubblicato 18 febbraio 2018

Buongiorno

sono in procinto di partecipare a un'asta, ma anche se più volte chiesto non ricevo alcuna informazione.

Si premette che l'immobile è composto da tre abitazioni più alcune pertinenze e alcune particelle di terreno una di queste edificabile.

E' certo che il calcolo sulle imposte và effettuato sul valore di aggiudicazione che è più basso della complessiva rendita catastale.

Adesso come calcolare la tassazione.

L'immobile proviene da una ditta edile che non ha effettuato alcun lavoro ne prima o dopo 5 anni.

Probabilmente l'importo dovuto all'Agenzia delle Entrate sarà calcolato con IVA .Ma quale aliquota ?? 10% o 4%. oltre all'IVA si pagherà cosa ?? imposta di registro, catastale e ipotecaria ?? in quale misura 50€+50€ o 200€+200€ ?? questi importi devo moltiplicarli per ogni immobile, terreno e pertinenza oppure sono UNA TANTUM per tutto il lotto.

Infine, agevolazioni prima casa.

Si premette che ho un credito di imposta per la vendita di un'immobile prima casa, in caso di aggiudicazione e entro i 18mesi trasferiro la residenza e accorpero ì tre appartamenti in uno solo (totale 200mq)

Stò preparando la richiesta a ottenere le agevolazioni prima casa, da presentare all'Agenzia delle entrate, Fiscalmente è possibile effetture la richiesta in tal senso ??

Si ringrazia

 

 

 

 

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inexecutivis pubblicato 21 febbraio 2018

Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.

Se si tratta di immobile soggetto ad iva e ricorrono i presupposti per l’acquisto della prima casa, l’aliquota IVA sarà pari  4%, mentre l’imposta di registro sarà applicata nella misura fissa di €. 200,00 ai sensi 40, comma 1 del d.P.R. 131/1986. Anche l’imposta ipotecaria sarà dovuta nella misura fissa di €. 200,00 (nota all’art. 1 della tariffa del d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) così come pure l’imposta catastale (art. 10 d.lgs 31.1.0.1990, n. 347).

I requisiti per godere dei benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono previsti dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro). Secondo questa norma devono ricorrere le seguenti condizioni.

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano . La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso e abitazione);

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà).

Dette agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), anche se acquistate con atto separato.

Per completezza va detto che l’articolo 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”).

Come si vede, non è necessario che il contribuente trasferisca la residenza nell’immobile acquistato con i benefici prima casa, essendo semplicemente necessario che abbia (o la trasferisca entro 18 mesi) la residenza nello stesso comune.

Con riferimento alla possibilità che l’agevolazione sia utilizzabile in caso di unità immobiliari da accorpare, a nostro avviso la risposta deve essere affermativa.

Con riferimento alla possibilità di godere delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di una nuova unità immobiliare da accorpare ad altra abitazione, l’Agenzia delle Entrate si è espressa con circolare 12 agosto 2005, n. 38, nella quale ha chiarito che il beneficio si applica anche all’acquisto del nuovo immobile a condizione che l’abitazione conservi, anche dopo la riunione, le caratteristiche “non di lusso” (caratteristiche che, in seguito alle modifiche apportate al citato articolo 1 della Tariffa dall’articolo 10 del d.lgs 14 marzo 2011, n. 23, sono state sostituite dalla categoria catastale, che deve essere diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9).

Infine, con la risoluzione n. 154/E del 19.12.2017, l’Agenzia delle Entrato ha ritenuto che le agevolazioni fiscali in parola possano essere riconosciute anche nel caso di acquisto di un appartamento da accorpare ad altri due appartamenti già posseduti, di cui uno contiguo ed altro sottostante, affermando che è di ostacolo a detta interpretazione, la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle agevolazioni in commento, a condizione che il contribuente proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l'abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

Infine, quanto alla applicabilità delle imposte a ciascuno degli immobili o ad essi complessivamente considerati, occorre preliminarmente verificare se i beni sono venduti quale unico lotto o ciascuno di essi come lotto singolo. In questa ultima ipotesi ogni lotto pagherà le imposte riferibili ad esso.

Se invece i beni vengono venduti come un lotto unico occorre formulare le seguenti precisazioni.

Il principio generale a cui conformare la tassazione è sancito dall’articolo 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro), secondo il quale in presenza di un atto contenente più disposizioni, ciascuna disposizione soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.

L’agenzia delle entrate (circolare n. 18/E del 29.5.2013) ha precisato che per “disposizione” si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sè compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali, precisando che - nel caso di vendita di più beni da un soggetto ad altro soggetto, con unico corrispettivo e ripartizione dello stesso tra detta pluralità di beni, si configura un atto contenente un’unica disposizione.

Sempre nella suddetta circolare, si è ulteriormente spiegato che occorre distinguere le seguenti ipotesi:

1. alcuni beni possono usufruire delle agevolazioni: in tal caso, si applicherà la tassazione agevolata ai fini del registro ed eventualmente ai fini delle imposte ipotecarie e catastali su detti beni mentre le imposte proporzionali dovute sui beni non agevolati rimangono dovute nella misura proporzionale effettiva, anche se inferiore alla misura fissa;

2. i beni sono tassabili con aliquote diverse: in tal caso, le imposte sono dovute, per ciascun bene, nella misura proporzionale effettiva, anche se inferiore alla misura fissa;

3. i beni sono assoggettabili ad IVA: si applica un’unica imposta fissa.

Infine, qualora si determinino tante imposte proporzionali tali da non raggiungere tutte insieme la misura fissa, si applica un’unica imposta fissa.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, con la risoluzione 3 luglio 2008, n. 272, ha precisato che, in relazione a più disposizioni negoziali interne al medesimo documento per le quali l’imposta di registro sia dovuta in misura proporzionale è possibile enucleare le seguenti fattispecie:

1) l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione (rectius, per ciascun negozio giuridico) è inferiore all’importo minimo fissato dalla legge, mentre l’importo complessivamente dovuto (commisurato a tutte le disposizioni) è superiore a quello minimo: in questo caso l’imposta di registro da corrispondere è pari alla somma degli importi dovuti per ciascun negozio;

2) l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all’importo minimo di legge ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione: in questo caso l’imposta di registro deve essere corrisposta in misura fissa minima una sola volta.

calogero pubblicato 03 marzo 2018

   Vediamo se ho capito.

Valore catastale dell'intero lotto è di 300mila€ base asta 150mila€, ipotizzando l'aggiudicazione a 150mila€ quindi sotto il valore catastale. L'importo di aggiudicazione verrà diviso e tassato, una parte al 15% (terreni) una al 10% (garage e mazazzini) il restante al 4% (prima casa). L'imposta di bollo sarà corrisposta in maniera unica 200+200 più qualche altro spicciolo.

Dovrebbe essere così.

 Altra domanda

il saldo per prezzo di aggiudicazione ho chiesto che avvenga con le modalità previste dall'art. 585 comma 3 c.p.c., quindi in caso di aggiudicazione il pagamento avverrà contestualmente al trasferimento di proprietà.

A questo punto la banca mi chiede di scegliere come notaio quello indicato nella procedura, che NON viene indicato e il delegato alla vendita non fornisce alcuna informazione. In questo caso, posso sceglierne uno di mia fiducia oppure chiedere direttamente al tribunale quale notaio sarà incaricato del trasferimento di proprietà ???

Si ringrazia 

 

 

 

 

   

inexecutivis pubblicato 07 marzo 2018

Rispondiamo alla ulteriore richiesta di precisazione osservando che se il professionista delegato non è un notaio (ne lqual caso le consiglieremmo di rivolgersi a lui), può certamente individuarne uno di sua fiducia.

gdruso pubblicato 27 aprile 2018

Buongiorno,

mia moglie ha ricevuto in eredità il 50% di un  immobile confinante con la ns attuale prima casa. l'altro 50% è stato ereditato da un vicino. Abbiamo quindi dovuto effetturare la divisione tra i due eredi e relativo accorpamento alla ns principale abitazione. Speculare situazione per il vicino di casa erede.

Essendo la prima casa cointestata al 50% tra me e mia moglie, per poter accorpare la parte abbiamo dovuito effetturare una compravendita, ovvero i mariti acquistano il 25% del 50% ereditato e successivamente la divisione del bene tra gli eredi.  Il tutto in un unico atto.  Trattandosi di immobili A3 del 1900 la rendita catastale non è alta.  Il notaio in un unico atto ci chiede di versare due volte la somma minima di imposta di registro ovvero 1000 euro.  Quindi la prima per la compravendita da parte mia come prima casa e la seconda per la divisione dell'immobile.  E' corretto cosi?  grazie Geremia

 

inexecutivis pubblicato 29 aprile 2018

Il principio generale a cui conformare la tassazione è sancito dall’articolo 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro), secondo il quale in presenza di un atto contenente più disposizioni, ciascuna disposizione soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.

L’agenzia delle entrate (circolare n. 18/E del 29.5.2013) ha precisato che per “disposizione” si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sè compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali, precisando che - nel caso di vendita di più beni da un soggetto ad altro soggetto, con unico corrispettivo e ripartizione dello stesso tra detta pluralità di beni, si configura un atto contenente un’unica disposizione.

Nel caso prospettato nella domanda l’atto notarile si presenta certamente come un atto plurimo, contenente cioè una pluralità di disposizioni, ciascuna delle quali, pertanto, sconterà l’imposta per esso dovuta.

gdruso pubblicato 02 maggio 2018

Grazie

inexecutivis pubblicato 04 maggio 2018

grazie a lei

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