Spese di perizia

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  • Ultimo messaggio 28 luglio 2020
Patri pubblicato 23 luglio 2020

Buongiorno, si chiede a carico di chi sono le spese della perizia nel caso in cui la procedura si estingua a seguito di conversione del pignoramento ?

Leggendo l'art. 310 ultimo comma sembrerebbero a carico di chi le ha anticipate;  ciò vuol dire che se prima dell'estinzione della procedura il creditore procedente le ha già pagate al perito, tali spese restano a suo carico ?   E se non le ha ancora pagate?

 

Diverso il discorso (sempre in caso di estinzione della procedura) per i compensi del custode che, ai sensi del 632, sembrerebbero a carico del debitore ??  (ho una caso però dove il GE le pone a carico del creditore a titolo di anticipazione)

 

Grazie mille

inexecutivis pubblicato 28 luglio 2020

A nostro avviso per inquadrare l'argomento occorre premettere una serie di dati normativi.

Prima fra tutti l'art. 8 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (meglio noto come Testo unico delle spese di giustizia), a mente del quale ciascuna parte provvede:

- alle spese degli atti processuali che compie;

- alle spese degli atti processuali che chiede;

- ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.

Si tratta di una previsione che ricalca la originaria formulazione dell'art. 90 c.p.c., che l'art. 299 del citato testo unico ha abrogato.

Dunque, in forza di questa disposizione, la parte processuale è tenuta ad un onere di anticipazione, che riguarda le spese degli atti che compie, di quelli che chiede, nonché di quelli necessari al processo (anche se non richiesti ma adottati dal magistrato) quando la relativa anticipazione sia posta a suo carico dalla legge o dal giudice.

La norma va letta unitamente all'art. 91 c.p.c., il quale prevede che il giudice con il provvedimento con cui chiude il processo pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte.

Lo stesso principio viene adattato al processo di esecuzione dall'art. 95 c.p.c., il quale dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto sono a carico di colui il quale ha subito l'esecuzione.

Quindi, in sede esecutiva, il creditore anticipa i costi della procedura e li recupera al momento della distribuzione del ricavato, e ciò vale per i compensi di tutti gli ausiliari.

Dunque, in sede di conversione del pignoramento, la somma che il debitore è tenuto a versare a norma dell’art. 495 c.p.c. deve essere comprensiva delle spese che il creditore ha già anticipato e di quelle che è tenuto a corrispondere agli ausiliari del magistrato in forza di decreti di liquidazione già emessi. inoltre, ove non già provveduto, con l'ordinanza di conversione, o con separato preliminare atto, il giudice liquida i compensi non ancora liquidati, ricomprendendo il relativo importo nella somma complessiva che il debitore è tenuto a versare, in ossequio alla previsione di cui all'art. 95 c.p.c., citato.

Se questo non è avvenuto e l’ordinanza di conversione del pignoramento non è stata debitamente impugnata, le spese restano a carico del creditore in forza delle disposizioni che abbiamo appena richiamato.

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