Spese di custodia e liberazione mobili - come accollarle alla procedura?

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  • Ultimo messaggio 05 ottobre 2018
AntQ pubblicato 28 settembre 2018

Supponiamo per fissare le idee che in una esecuzione sia stato emesso (eventuamente tardivamente, su istanza dell'aggiudicatario nominato custode) ordine di liberazione, e che dopo il decreto di trasferimento l'immobile risulti libero da persone ma non da cose  (per esempio, beni di nessun valore lasciati per evitarsi il fastidio di rimuoverli dall'esecutato). Compito del custode (che in questo caso da una certa data in poi è  l'aggiudicatario, ora divenuto proprietario: sub iudice, in qualche modo, fino alla definitiva trascrizione del decreto di trasferimento, ma pur sempre proprietario) era di eseguire l'ordine di liberazione da persone e cose; ma per varie ragioni lo sgombero non è stato effettuato. 

L'aggiudicatario-custode-proprietario intima ai sensi  560 cpc al debitore lo sgombero entro 30 gg, dopodichè i mobili si considerano relitti. Come deve fare per richiedere al giudice dell'esecuzione, in questa fase, l'accollo della spesa per lo sgombero  (che in realtà avrebbe già potuto e/o dovuto essere fatto, in presenza di ordine di liberazione)  alla procedura ? Presenta un paio di preventivi tramite il Delegato o cancelliere del tribunale ? Deve attendere risposta a pena di pagare lui lo sgombero? Presenta la fattura e chiede venga rimborsata ?  Pare che certi Istituti per le Vendite o Associazioni Notarili rifiutino oralmente di considerare che lo sgombero avvenga al di fuori di loro certi canali - a spese sì della procedura ma con tempi lunghissimi e difficilmente sopportabili. C'è un fondamento a tale comportamento o è semplicemente un abuso ? Cambia qualcosa nel caso un espresso ordine di liberazione non fosse mai stato emesso (e quindi ci fosse solo l'ingiunzione nel decreto di trasferimento, avendo l'esecutato spontaneamente lasciato le chiavi, e  solo quelle, dell'immobile?).   

La questione è suscettibile di generalizzazioni. Quali spese (necessarie ad esempio alla salubrità dell'immobile od urgenti) possono essere accollate dal custode (eventualmente anche aggiudicatario) alla procedura, e in che modo? Con istanza diretta al giudice ? Tramite delegato o cancelliere ? E se il delegato è un IVG o associazione notarile non troppo collaborativo? 

Grazie. 

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inexecutivis pubblicato 02 ottobre 2018

Le domande sono diverse.

Cerchiamo di andare con ordine.

Preliminarmente, al fine di sgomberare il campo da possibili equivoci, va osservato che l'aggiudicatario/proprietario non è ipso iure custode del bene, occorrendo a tal fine che questo gli venga materialmente consegnato dal custode nominato dal giudice, poiché trasferimento della proprietà e trasferimento del possesso sono concetti ontologicamente distinti.

Così si esprime la giurisprudenza, secondo la quale "Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore" (Cass. civ., sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti”. (Cass. n. 569 del 11/01/2008).

Quanto alle modalità attraverso cui liberare l'immobile dai mobili abbandonati, osserviamo preliminarmente che il legislatore del 2016, nel modificare l'art. 560, comma quarto, c.p.c., ha inteso attuare un principio di massima deformalizzaizone e semplificazione, per cui si è inteso abdicare alla formulazione di una disciplina specifica, lasciando al giudice dell'esecuzione la più ampia discrezionalità. In ossequio a questa impostazione di fondo riteniamo che, in difetto di istruzioni impartite dal giudice dell'esecuzione all'interno dell'ordine di liberazione, il custode (aggiudicatario o meno che sia) possa acquisire qualche preventivo, in modo da avere una idea dei prezzi di mercato, e sottoporli al giudice chiedendogli (attraverso una istanza da depositare presso la cancelleria del Tribunale) di essere autorizzato a sostenere la relativa spesa. Successivamente, ad intervento eseguito, potrà chiedere la liquidazione del corrispettivo in favore della ditta che ha eseguito i lavori, per l'importo precedentemente autorizzato.

Tutto questo vale nel caso in cui sia stato pronunciato un ordine di liberazione, poiché solo in questa ipotesi trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 560 c.p.c., e dunque il principio per cui le spese di liberazione sono a carico della procedura.

Diversamente, la liberazione dell'immobile non potrà che essere eseguita attraverso una ordinaria esecuzione per rilascio ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., con oneri a carico dell'aggiudicatario.

AntQ pubblicato 02 ottobre 2018

Grazie per la puntualissima e precisa, come sempre, risposta.

inexecutivis pubblicato 05 ottobre 2018

 grazie a lei

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