Spese condominiali - richiesta rimborso spese di pignoramento all'aggiudicatario

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  • Ultimo messaggio 21 settembre 2017
  • Argomento risolto
fabrizioco pubblicato 19 settembre 2017

Buongiorno, vorrei partecipare all'asta di un appartamento. Il pignoramento è stato richiesto dal Condominio stesso per il mancato pagamento delle spese condominiali.

Leggendo la perizia è riportato che l'esecutato era titolare di mutuo ipotecario con ipoteca di primo grado a fv. della banca mutuante. Dai numeri che leggo è facile desumere che tutto il ricavato della procedura vada alla banca e nulla al condominio.

Ho contattato ora l'amministratore condominiale per avere un'idea di quanto ammontano le spese condominiali insolute dell'esercizio condominiale in corso e di quello precedente. L'amministratore ha inserito tra le spese di competenza dell'esecutato anche le spese legali per il pignoramento, che mi è stato detto dovrà saldare l'aggiudicatario. E' corretto o andrebbero ripartite tra tutti i condomini?

Molte grazie e complimenti di nuovo per l'ottimo servizio che prestate.

inexecutivis pubblicato 21 settembre 2017

La risposta che ha ricevuto dall’amministratore di condominio a nostro avviso è sbagliata.

Le spese legali sostenute dal condominio per eseguire il pignoramento sono spese prededucibili ai sensi degli artt. 2770 (il quale dispone che “i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi”), 2777 c.c. (in forza del quale “I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario”).

Dunque, i relativi importi saranno prelevati dal ricavato dalla vendita ed assegnati al condominio anche con precedenza rispetto al credito del creditore ipotecario.

 

Peraltro, ed a prescindere dall’assorbente rilievo appena svolto, non ogni spesa condomiiale insoluta grava sull’acquirente, ma solo quelle che sono riferibili all’anno in corso ed all’anno precedente al subentro. Infatti, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.p.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente", ove “l’espressione “anno in corso”, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in seguito all’approvazione della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. - va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare”. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7395 del 22/03/2017).

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