Spese condominiali pregresse aggiudicatario Asta Fallimentare

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  • Ultimo messaggio 24 novembre 2022
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pietromarino pubblicato 09 novembre 2022

Vorrei un chiarimento sul riparto delle spese condominiali pregresse a carico dell'aggiudicatario di asta fallimentare perché non ci sono interpretazioni univoche dato che ho fatto un'offerta per un fallimento datato 2010 con 12 anni di morositá pregresse.C'é chi dice che diversamente dalle esecuzioni immobiliari l'aggiudicatario non deve pagare nulla in quanto a ciò è obbligata l’amministrazione fallimentare (art. 30 della L. 11 dicembre 2012 n. 220). 

Da una parte l'art 586 c.p.c. ci dice che l'acquisto di un bene immobile  all'asta   non libera   il nuovo proprietario dal pagamento dei contributi condominiali ma solo la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie.L’art. 63 disp. att. c.c., sancisce che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente . Se la questione sembra pacifica per le esecuzioni immobiliari non lo é per le aste fallimentari e qui mi viene il mal di testa a capire...

Per la Corte di Appello di Genova n. 513/2009,invece  «i saldi passivi, regolarmente approvati e ripartiti per gli esercizi precedenti, costituiscono una effettiva posta di debito nei confronti del condominio che può essere inserita nel rendiconto annuale dell’amministratore (il “consuntivo”) ed approvata legittimamente dall’assemblea, con la conseguente obbligatorietà ed ottenimento, in caso di mancata estinzione, dello speciale decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, previsto dall’articolo 63 disposizioni di attuazione del codice civile». Se ne deduce che tutte le spese a far data dal fallimento  qualora siano state riportate nei vari rendiconti, di anno in anno, sono esigibili dall’amministratore nei confronti del neoproprietario aggiudicatario che ha acquistato l’immobile all’asta. 

Mi sembra di capire che nel caso di fallimento  il Condominio  puó richiedere al nuovo aggiudicatario del immobile pignorato in sede di procedura fallimentare  i 12 anni di spese insolute se ha riporato e sommato di anno in anno i crediti verso il debitore fallito.... Ma puó farlo sempre e in ogni caso ? Anche se si é insinuato nella procedura fallimentare ?  Cosa occorre verificare nelle delibere condominiali e nei rendiconti affinché sia effettivamente obbligato al pagamento l'aggiudicatario?

L’acquirente di un immobile da una procedura fallimentare non dovrebbe di regola mai essere chiamato a corrispondere oneri condominiali non pagati prima del suo acquisto in quanto a ciò è obbligata l’amministrazione fallimentare (art. 30 della L. 11 dicembre 2012 n. 220). 

Quali documenti occorre richiedere al Curatore Fallimentare?

Grazie

 

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barbagianni pubblicato 24 novembre 2022

Buonasera,

sono molto interessata all'argomento, in quanto aggiudicataria di immobile da asta fallimentare, con immobile gravato da spese arretrate non pagate, sia ante sentenza dichiarativa di fallimento (e per queste il condominio si è insinuato nel passivo del fallimento, come chirografario) che post fallimento . Per le spese post fallimento il condominio da un lato, ha fatto istanza alla procedura fallimentare per ammissione di credito in prededuzione, per le spese maturate dalla sentenza di fallimento alla data del decreto di trasferimento dell'immobile; dall'altro, continua a chiedere all'aggiudicatario (ovvero a me) le spese del biennio precedente al decreto di trasferimento, sulla base del principio di solidarietà di cui all'articolo 63 comma 4 delle disposizioni di attuazione del C.C.

Il comportamento è corretto? L'articolo 63 comma 4 citato si applica solo alle esecuzioni immobiliari o anche alla procedura fallimentare?

Ritengo, anche dalla lettura di articoli di dottrina che allego, che nel caso di procedura fallimentare le spese in oggetto sono ammesse in prededuzione e unico obbligato è il fallimento: è corretto?

Grazie anticipatamente a chi vorrà aiutarmi a capire.

http://fallimento.it/articoli/PROCEDURE%20CONCORSUALI%20ED%20ONERI%20CONDOMINIALI.htm

 

pietromarino pubblicato 24 novembre 2022

In base all’’art. 111 L.Fall., il cui testo è il seguente: “Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari.

La prededuzione conferisce a determinati creditori il diritto di essere corrisposti con precedenza rispetto agli altri partecipanti al concorso, anche ove si tratti di soggetto munito di privilegio. La prededuzione è elemento specificatamente procedurale-processuale,il quale conferisce a determinati creditori il diritto di essere corrisposto con precedenza rispetto agli altri partecipanti al concorso, anche ove si tratti di soggetto munito di privilegio. La liquidazione dei crediti in prededuzione è per prima, cioè si ha anteriormente alla liquidazione dei crediti per cui si procede, con ciò comportando una deroga al generale principio della par condicio creditorum. Ciò perché si deve procedere al pagamento dei crediti prededucibili prima di giungere a qualsivoglia ripartizione fra i creditori concorrenti, anche se privilegiati.Il pagamento dei prededucibili avviene tramite prelievo dalle disponibilità liquide della procedura, non tenendo conto del ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori da questi garantiti. I crediti prededucibili liquidi e non contestati vengono soddisfatti man mano che diventano esigibili, con l’autorizzazione del comitato dei creditori. Occorre che non siano stati contestati da questo comitato e che il giudice non li abbia fatti oggetto di non riconoscimento. Se si presume che l’attivo non sia sufficiente a soddisfare tutti i crediti prededucibili, viene creato un piano di riparto dal curatore fallimentare, in considerazione dei criteri della graduazione fra crediti prededucibili privilegiati e chirografari e della par condicio creditorum fra creditori di pari grado.

L’acquirente di un immobile da una procedura fallimentare non dovrebbe di regola mai essere chiamato a corrispondere oneri condominiali non pagati prima del suo acquisto in quanto a ciò è obbligata l’amministrazione fallimentare (art. 30 della L. 11 dicembre 2012 n. 220).

La sussistenza di spese condominiali pregresse rappresenta un’anomalia della procedura esecutiva di vendita dell’immobile, che si verifica, di fatto, quando il curatore fallimentare non inserisce gli oneri condominiali nel conteggio degli importi da ricavare dalla vendita.

L’ acquisto di un bene da parte dell’aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, ricollegandosi a un provvedimento del giudice dell’esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato” (Cass. n. 20037/10).

Pertanto, la situazione dell’aggiudicatario che acquista il bene in sede di esecuzione forzata, con il decreto di trasferimento, è identica a quella di chi acquista da un privato, con il rogito notarile.

Di conseguenza, l’amministratore può chiedere all’acquirente-aggiudicatario anche i contributi condominiali del precedente proprietario-fallito, in quanto il decreto di trasferimento dell’immobile acquistato all’asta giudiziaria si limita soltanto a liberare l’immobile da pregressi pignoramenti, ipoteche e privilegi speciali di cui fossero stati titolari i creditori (c.d. effetto “purgativo”), ma non interferisce per nulla con le spese condominiali che afferiscono al bene e lo seguono.

La vendita all’asta, per la precisa e tassativa espressione dell’art. 586 c.p.c. (cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie) non libera quindi il nuovo proprietario dal pagamento dei contributi condominiali.

l’art. 63 disp. att. c.c., sancisce che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente rispetto alla data del decreto di trasferimento e non in riferimento alla data del fallimento.

barbagianni pubblicato 24 novembre 2022

Grazie mille , è come pensavo quindi, ma su questo argomento c’è molta confusione anche tra gli addetti ai lavori

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