Vorrei un chiarimento sul riparto delle spese condominiali pregresse a carico dell'aggiudicatario di asta fallimentare perché non ci sono interpretazioni univoche dato che ho fatto un'offerta per un fallimento datato 2010 con 12 anni di morositá pregresse.C'é chi dice che diversamente dalle esecuzioni immobiliari l'aggiudicatario non deve pagare nulla in quanto a ciò è obbligata l’amministrazione fallimentare (art. 30 della L. 11 dicembre 2012 n. 220).
Da una parte l'art 586 c.p.c. ci dice che l'acquisto di un bene immobile all'asta non libera il nuovo proprietario dal pagamento dei contributi condominiali ma solo la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie.L’art. 63 disp. att. c.c., sancisce che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente . Se la questione sembra pacifica per le esecuzioni immobiliari non lo é per le aste fallimentari e qui mi viene il mal di testa a capire...
Per la Corte di Appello di Genova n. 513/2009,invece «i saldi passivi, regolarmente approvati e ripartiti per gli esercizi precedenti, costituiscono una effettiva posta di debito nei confronti del condominio che può essere inserita nel rendiconto annuale dell’amministratore (il “consuntivo”) ed approvata legittimamente dall’assemblea, con la conseguente obbligatorietà ed ottenimento, in caso di mancata estinzione, dello speciale decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, previsto dall’articolo 63 disposizioni di attuazione del codice civile». Se ne deduce che tutte le spese a far data dal fallimento qualora siano state riportate nei vari rendiconti, di anno in anno, sono esigibili dall’amministratore nei confronti del neoproprietario aggiudicatario che ha acquistato l’immobile all’asta.
Mi sembra di capire che nel caso di fallimento il Condominio puó richiedere al nuovo aggiudicatario del immobile pignorato in sede di procedura fallimentare i 12 anni di spese insolute se ha riporato e sommato di anno in anno i crediti verso il debitore fallito.... Ma puó farlo sempre e in ogni caso ? Anche se si é insinuato nella procedura fallimentare ? Cosa occorre verificare nelle delibere condominiali e nei rendiconti affinché sia effettivamente obbligato al pagamento l'aggiudicatario?
L’acquirente di un immobile da una procedura fallimentare non dovrebbe di regola mai essere chiamato a corrispondere oneri condominiali non pagati prima del suo acquisto in quanto a ciò è obbligata l’amministrazione fallimentare (art. 30 della L. 11 dicembre 2012 n. 220).
Quali documenti occorre richiedere al Curatore Fallimentare?
Grazie