Spese condominiali oltre l'anno precedente

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  • Ultimo messaggio 02 agosto 2020
alex77caria.. pubblicato 25 luglio 2020

Buongiorno avrei una domanda. Ho pagato le spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente, l'esecutato però era moroso da numerosi anni, pertanto, il condomnio ha deliberato il riparto di quanto ancora dovuto tra tutti i condomini, me compreso. Dopo aver pagato per i due anni di mia spettanza, perchè obbligato in solido, ora mi trovo a pagare anche quota parte del debito per gli anni precedenti. E' corretta tale delibera?

Alessandro

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inexecutivis pubblicato 30 luglio 2020

Ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.p.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

Ciò detto, una delibera assembleare non può derogare al criterio di riparto che abbiamo sopra indicato, poiché essa si pone inevitabilmente in contrasto con le previsioni di una norma imperativa.

Una delibera siffatta, ove adottata, sarebbe insanabilmente nulla.

In questi termini si è espressa la giurisprudenza (in un caso diverso, ma i cui connotati di fondo coincidono) laddove ha affermato che "La delibera condominiale che, a maggioranza ed in deroga al criterio legale del consumo effettivamente registrato o del valore millesimale delle singole unità immobiliari servite, ripartisca in parti uguali tra queste ultime le spese di esercizio dell'impianto di riscaldamento centralizzato è, indipendentemente dal precedente criterio di riparto adottato nel condominio, nulla per impossibilità dell'oggetto, giacché tale statuizione, incidendo sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata dalla legge o per contratto, eccede le attribuzioni dell'assemblea e pertanto richiede, per la propria approvazione, l'accordo unanime di tutti i condomini, quale espressione della loro autonomia negoziale" (Cass. Sez. II, 04/08/2017, n. 19651).

Peraltro, essa si sostanzierebbe nella costituzione, in capo all’acquirente, di una obbligazione propter rem atipica, e come tale inammissibile (così, anche recentemente, cass., sez. II, 24.10.2018, n. 26987).

alex77caria.. pubblicato 30 luglio 2020

Perfetto. Naturalmente non sarebbe stata una delibera corretta neanche se il pregresso debito (precedente alle due annualità da me pagate) sarebbe stato ripartito seguendo le tabelle millesimali, e' corretto? Il debito in definitiva chi dovrebbe pagarlo? Tutti gli altri condomini, me escluso, in ragione dei loro millesimi? Nessuno?

inexecutivis pubblicato 02 agosto 2020

Esatto! Tutti gli altri condomini.

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