inexecutivis
pubblicato
23 febbraio 2018
Nel rispondere alla domanda occorre partire dalla lettura dell’art. 63 disp. att. c.p.c., il quale prevede che "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".
Si tratta di una norma dettata dal legislatore al fine di ridurre al minimo il rischio che, avvenuto il trasferimento di proprietà della sua porzione da parte di un condomino moroso, gli altri si trovino loro malgrado a doversi far carico delle spese da lui non pagate.
La norma parla di “subentro”, e quindi opera a prescindere dalle modalità attraverso le quali la proprietà sia stata trasferita, e dunque essa si applica anche agli acquisti compiuti in sede esecutiva.
Sussistendo la responsabilità solidale dell’acquirente prevista dall’art. 63 disp. att. cod. civ., l’amministratore di condominio può anche rivolgersi direttamente all’acquirente per il pagamento di quelle spese che il venditore non ha provveduto a pagare, salvo ovviamente il diritto di rivalsa dell’acquirente per il recupero di quanto sia stato costretto a versare al condominio.
Va ancora aggiunto, e qui entriamo nello specifico della domanda formulata, che il legislatore utilizzando il termine “contributi” ha volutamente utilizzato una espressione omnicomprensiva, che abbraccia tutte le spese comunque dovute dal condomino in quanto tale, a prescindere dalla genesi dell’obbligazione pecuniaria.
Ed allora, a nostro avviso, il fatto che la genesi dell’obbligo di pagamento sia derivata dal numero dei componenti del nucleo familiare (elemento questo che evidentemente l’assemblea condominiale ha ritenuto rilevante ai fini della ripartizione degli oneri condominiali), non impedisce che rispetta ad essa sussista un vincolo di solidarietà passiva in capo all’acquirente.