spese condominiali e custodia

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  • Ultimo messaggio 05 giugno 2021
Antonio86 pubblicato 01 giugno 2021

Buongiorno, ho acquistato un'immobile in asta e ho ricevuto il decreto il 27 maggio. un mese prima circa ho richiesto il cambio custodia perchè l'immobile era libero da persone in maniera da poter iniziare a sistemare.L'immobile si trova in un condominio costituito da solo sette immobili e quiondi non c'è un'amministratore ma c'è una signora che più o meno fa la veste di amministratrice. Mi ha detto che ciascuna famiglia da 50 euro al mese per coprire le spese della luce ecc e soprattutto per creare un fondo cassa dato che il condominio è vecchio e dato che è un'amministrazione molto fai da te, non hanno un conto intesto al condominio e quindi il riferimento dovrebbe ssere da gennaio a dicembre.

Ho due domande:

1) per il discorso di pagare i debiti dell'anno in corso e l'anno precedente,quello che conta che la signora delegata amministratrice mi deve dare sono le spese ordinarie effettivamente fatte( luce,acqua condominiale ecc) ma non il fondo cassa di 50 euro che danno che serve anche per le spese straordinarie giusto?

2) hanno appena fatto dei lavori straordinari di circa 10000 euro per la manutenzione straordinaria delle colonne del palazzo con preventivo fatto intorno alla metà di maggio quando non avevo ancora uil decreto anche se in quel momento già avevo chiesto il cambio della custodia, a queste spese devo partecipare anche io?

Grazie in anticipo

Saluti

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inexecutivis pubblicato 04 giugno 2021

Rispondiamo all’interrogativo osservando che a nostro avviso entrambe le spese vanno versate.

Quanto ai lavori di straordinaria manutenzione la Corte di Cassazione ha statuito che “In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.. (Cass., 3.12.2010, n. 24654, ove si è precisato che invece, le spese necessarie alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune occorre avere riguardo al momento in cui sorge la relativa obbligazione, indipendentemente dall’inserimento in bilancio, anche precedente, della relativa spesa, in quanto la loro erogazione effettiva non è mera esecuzione della delibera assembleare e l’appostazione di una somma nel bilancio preventivo ha la mera finalità di convalidare la congruità delle spese che il condominio prevede di dovere sostenere per le attività comprese nell’ordinaria gestione condominiale).

Negli stessi termini si è espressa Cass., Sez. VI,- II, 22/06/2017, n. 15547, nonché Cass. Sez.VI,- II, 10/09/2020, n. 18793, nella quale si è precisato che “Ai fini dell'insorgenza del debito di contribuzione per le spese di manutenzione straordinaria di un edificio condominiale, deve farsi riferimento all'approvazione della delibera assembleare che determini l'oggetto dell'appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi e il prezzo dei lavori, fissando gli elementi costitutivi fondamentali dell'opera nella loro consistenza quantitativa e qualitativa, non rilevando l'esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria”.

Anche la quota ordinaria dell’anno in corso va versata, poiché essa serve anche a sostenere le spese necessarie all’uso delle parti comuni, per le quali l’obbligo di contribuzione nasce nel momento stesso in cui le spese sono sostenute. Inoltre, il versamento di una somma forfettaria, da portare in conguaglio a fine esercizio risponde certamente ad una buona pratica di gestione condominiale.

Antonio86 pubblicato 05 giugno 2021

Buongiorno,

in primis grazie mille per la risposta.

Volevo solo un chiarimento sulle spese straordinarie di 10000 euro di rifacimento delle colonne che non ho campito bene se compete a me o al vechio proprietario. Il preventivo di queste spese è stato a pprovato il 15 maggio, io ho avuto il decreto di trasferiemnto il 28 maggio anche se ho chiesto il cambio di custodia a fine aprile.

Queste spese a quanto ho capito non sono di mia competenza perchè il decreto è avvenuto dopo l'approvazione dei lavori ecc ma il dubbio resta sul fatto che ho chiesto il cambio custodia prima di questa approvazione.

Mi può chiarire le idee?

Grazie davvero

Saluti

inexecutivis pubblicato 05 giugno 2021

Queste spese le competono perchè la delibera di approvazione è intervenuta nell'anno in corso alla data del decreto di trasferimento. Quindi è obbligato a versarle.

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