Spese condominiali dovute

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  • Ultimo messaggio 22 luglio 2018
SalvatoreROMA pubblicato 18 luglio 2018

Salve, premesso che sono a conoscenza di quanto indicato dall' art. 63 Disp. Att. C.c., e che ho letto altri articoli in merito vorrei solo una delucidazione semplificata per un comune mortale..

Il caso é il seguente:

Asta aggiudicata a marzo 2018 Decreto di trasferimento firmato luglio 2018 Il Condominio ha una gestione contabile che inizia il primo gennaio ed era, insieme alla banca, il creditore principale,

Che io sappia L'aggiudicatario deve:

Spese 2017 Spese 2018 (periodo gennaio-luglio)

Mi chiedo se sono dovute anche le spese per:

1) lavori ordinari e/o straordinari deliberati prima del 2017 ma non ancora effettuati?

2) lavori ordinari e/o straordinari deliberati prima del 2017, eseguiti ma non ancora saldati in parte o del tutto?

3) lavori straordinari deliberati nel 2017 e/o nel 2018?

4) arretrati riscaldamento centralizzato ?

5) arretrati consumo d'acqua?

Inoltre l'importo dovuto puó essere rateizzato secondo le esigenze del nuovo proprietario o esistono dei vincoli da rispettare per il saldo all'amministrazione condominiale?

Grazie

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SalvatoreROMA pubblicato 19 luglio 2018

E poi... mi conviene attendere che venga effettuata la divisione dei ricavi ai creditori prima di pagare il condominio o non cambia nulla?

inexecutivis pubblicato 21 luglio 2018

Rispondiamo alle domande osservando quanto segue.

In linea generale i lavori deliberati prima del 2017 (e, quindi, prima del biennio) non gravano sull'acquirente a prescindere dal fatto che siano stati eseguiti o meno, in base a quanto previsto dall'art. 63 disp. att. c.c..

Graveranno invece anche sull'acquirente i lavori deliberati nel 2017-2018.

Quanto agli arretrati per consumo relativo al riscaldamento centralizzato, valgono le regole generali, nel senso che occorre verificare a quali periodi si riferiscono i consumi richiesti.

La stessa cosa vale per il servizio idrico, sempre che anch'esso sia centralizzato, e quindi sia configurabile, rispetto ad esso, una obbligazione del condomino nei confronti del condominio.

Infine, in ordine alla opportunità di attendere o meno che si proceda al riparto del ricavato dalla vendita, osserviamo che per rispondere andrebbe verificato per quali crediti il condominio partecipa alla distribuzione del ricavato.

Invero, se si tratta di crediti in relazione ai quali la relativa richiesta di pagamento potrebbe essere formulata anche nei confronti del nuovo proprietario (trattandosi di crediti relativi ad obblighi ricompresi nel biennio considerato dal citato art. 63), potrebbe essere utile attendere, in ragione del fatto che il condominio potrebbe essere soddisfatto (in tutto o in parte) in sede esecutiva.

Se così non fosse (perché magari si tratta di crediti che precedono il biennio rispetto al quale il nuovo condomino è obbligato in solido con il precedente), l'attesa non è di alcuna utilità.

Infine, quanto alla rateizzazione, nessuna norma la consente, per cui si tratta di cercare accordi con l'amministratore di condominio.

SalvatoreROMA pubblicato 21 luglio 2018

Gentilissimi Grazie

inexecutivis pubblicato 22 luglio 2018

Grazie a lei

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