spese condominiali arretrate richieste mentre la perizia statuisca "zero"

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  • Ultimo messaggio 31 gennaio 2022
barbagianni pubblicato 27 gennaio 2022

Buonasera,

ho acquistato un immobile all'asta con decreto di trasferimento del 7/04/2021. Nell'avviso di trasferimento non si dicreva nulla rigardo alle spese condominiali arretratem, ma si fa faceva intgrale riferimento alla perizia, la quale statuiva "I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto ROSANNA RIZZETTO reperibile su sito www.venditepubbliche.giustizia.it e www.tribunale.monza.giustizia.it, che deve essere consultata dal presentatore dell’offerta ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni."

Nella fattispecie, in merito alle spese insolute e scadute alla data della perizia (27/01/2020) si dice "zero".

Ora l'amministratore mi ha chiesto prima tutte le spese insoluteb gravati sull'immobileM; poi, a piuù miti consigli, soltanto quelle dell'esercizio del trasfeimento (da 1/11  /2020 a 31/10/2021) e quelle preedenti (da 1/11/2019 a 31/10/2020). Posso considerarmi non debitrice delle spese maturate fino alla data della perizia, ovvero dal 1/11/2019 al 27/01/2020, data della periia?

Grazie a chi vorrà contribuire

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robertomartignone pubblicato 27 gennaio 2022

Vanno pagati  due anni anno in corso e anno precedente i , salvo accordi con l ' amministratore a latere  e regolamento condominiale a parte con relative decisioni prese in assemblea .

inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2022

In definitiva, il fatto che alla data di perizia, non risultino spese condominiali insolute, non vuol dire che alla data del decreto di trasferimento non ve ne saranno

Il fatto che non vi siano spese condominiali insolute riportate in perizia non significa che l'acquirente sia sonerato.

Infatti, la regola di solidarietà tra vecchio e nuovo proprietario è dettata inderogabilmente dall'art. 63 disp. att. c.c. con riferimento all'anno in corso ed a quello precedente alla data di trasferimento del bene (che in sede esecutiva coincide con la data di deposito in cancelleria del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c.).

Rispetto alla previsione di cui all’art. 63 c.c., si pone in termini non del tutto coincidenti l’art. 173 bis, n. 9 disp. att. c.p.c., ai sensi del quale la perizia deve contenere “l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato”.

In definitiva, il fatto che in perizia non vengano indicate spese condominiali insolute, non vuol dire che alla data del decreto di trasferimento non ve ne saranno.

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