Spese condominiali arretrate oltre il biennio

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  • Ultimo messaggio 03 febbraio 2022
ardigan pubblicato 24 gennaio 2022

Spett.le inexecutivis

Sulla scorta di uanto ormai affermato e ribadito dalla cassazione che anche per spese straordinarie pregresse rispetto al biennio di gestione(a far data il decreto di trasferimento) rimangono acarico del vecchio proprietario,mi chiedevo se lo stesso principio valga per qualsiasi casistica o se valga solo per debiti relativi a mancati pagamenti verso fornitori o prestatori dopera.

Più specificamente possono essere addebbitate spese al nuovo condomino relative a risarcimento danni(e spese legali)verso altri condomini per cause di vario genere?

Esistono casi in cui il principio suddetto possa non essere applicato? grazie

 

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inexecutivis pubblicato 26 gennaio 2022

Nel rispondere alla domanda occorre partire dalla lettura dell’art. 63 disp. att. c.p.c., il quale prevede che   "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

Si tratta di una norma dettata dal legislatore al fine di ridurre al minimo il rischio che, avvenuto il trasferimento di proprietà della sua porzione da parte di un condomino moroso, gli altri si trovino loro malgrado a doversi far carico delle spese da lui non pagate.

La norma parla di “subentro”, e quindi opera a prescindere dalle modalità attraverso le quali la proprietà sia stata trasferita, e dunque essa si applica anche agli acquisti compiuti in sede esecutiva.

Sussistendo la responsabilità solidale dell’acquirente prevista dall’art. 63 disp. att. cod. civ., l’amministratore di condominio può anche rivolgersi direttamente all’acquirente per il pagamento di quelle spese che il venditore non ha provveduto a pagare, salvo ovviamente il diritto di rivalsa dell’acquirente per il recupero di quanto sia stato costretto a versare al condominio.

Va ancora aggiunto, e qui entriamo nello specifico della domanda formulata, che il legislatore utilizzando il termine “contributi” ha volutamente utilizzato una espressione omnicomprensiva, che abbraccia tutte le spese comunque dovute dal condomino in quanto tale, a prescindere dalla genesi dell’obbligazione pecuniaria.

ardigan pubblicato 26 gennaio 2022

Quindi significa che anche per le spese straordinarie deliberate ante decreto di trasferimento,l'amministratore ben potrebbe chiedere contezza di queste spese al nuovo proprietario nonostante il suo rifiuto? e che questi,dovrebbe poi chiederne la restituzione al vecchio proprietario attraverso una causa?

robertomartignone pubblicato 26 gennaio 2022

Esattamente 

ardigan pubblicato 27 gennaio 2022

Eppure Cassazione civ. Sez. VI - 2, con ordinanza del 25.01.2018, n. 1847

non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, neppure per il tramite del vincolo solidale ex art 63 disp att cc con la responsabilità solidale con il venditore, chi non fosse condomino al momento in cui sia insorto l’obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, nella specie per l’esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni, ossia alla data di approvazione della delibera assembleare inerente ai lavori.

Il vincolo solidale tra il precedente ed attuale proprietario previsto dal codice civile riguarda soltanto le somme dovute al condominio, mentre nei confronti del terzo creditore, trattandosi nella specie di spese di manutenzione straordinaria, doveva ritenersi debitore unicamente chi fosse proprietario al momento della delibera di approvazione dell’assemblea.

Ecco da dove nasce il dubbio che ha originato la mia domanda ovvero la natura del terzo nei confronti dei quali sorge l'obbligazione,se è verso un terzo estraneo al condominio come ad esempio la ditta di ristrutturazione etc alla luce di quanto sopra esposto(peraltro ribadito da altre sentenze recenti) parrebbe non potersi invocare nemmeno il vincolo di solidarietà;al massimo l'amministratore potrebbe operare un'azione monitoria verso il nuovo acquirente(non certo un decreto ingiuntivo),azione monitoria che,se disattesa,vedrebbe l'amministratore costretto a ripartire la spesa tra gli altri condomini e non imputarle al nuovo proprietario che poi dovrà rivalersi sul vecchio proprietario

robertomartignone pubblicato 27 gennaio 2022

Capisco il disappunto ma Le ha risposto ampiamente l ' esperto del forum , conta il regolamento condominiale e d ' altra parte il subentro prevede il pagamento in solido delle spese . Se non si vogliono pagare spese in piu' è bene informarsi prima dell ' asta oppure scegliere immobili singoli , evitando contenziosi con il condominio e i condomini .O meglio ancora optare per il mercatto immobiliare libero . Poi ci si può perdere in questioni giurisprudenziali e cavilli infiniti , ma la realtà è differente . 

ardigan pubblicato 27 gennaio 2022

Premesso che essendo un forum è sempre piacevole un confronto produttivo ragion per cui,perdersi,come lei dice,in questioni giurisprudenziali o cavilli  vari può solo che far del bene a chi legge ed è interessato all'argomento;di certo si può fare a meno di ovvi consigli al contrario di quelli degli esperti del forum che rispondono sempre argomentando

Detto ciò, in merito alla sua risposta che tira in ballo il regolamento condominiale, direi che quest'ultimo non può certo derogare sulla casistica in oggetto ne tantomeno menomare i diritti di un condomino,quindi è errata la sua conclusione

robertomartignone pubblicato 27 gennaio 2022

Ho semplicemente esplicato la mia opinione nata da un ' esperienza ultradecennale . Il mio intervento non ha intento polemico ben lungi , privilegio l ' aspetto pratico e non la teoria . Di poi per un distinguo fine tra spese condominiali e altri debiti non credo vi sia differenza , dato che dovranno essere pagati . In pratica sarà molto probabile una causa a meno di accordi extragiudiziali . Ma dato che io non argomento aspetti il parere del ' esperto .

ardigan pubblicato 27 gennaio 2022

Mi fa piacere che la sua non fosse una vena polemica e concordo sulla praticità delle cose tuttavia,quando la stessa si scontra con aspetti di natura economica,nello specifico pagare qualcosa che non ci compete(specie quando amministratori di condominio preferiscono fare i furbi piuttosto che i professionisti ) in motli credo che prediligano distinguere invece le spese condominiali da altri debiti più generici,che ben venga la causa se si è nel giusto.

Sul fatto che  non argomenti direi che è un peccato se ha effettivamente un'esperienza pluriennale,è sempre bene apprendere da chi ne sa di più

robertomartignone pubblicato 27 gennaio 2022

Il diritto è una cosa la giustizia un ' altra , mi è capitato in un paio di occasioni una situazione similare , in una andai in causa e vinse il condominio , se trovo il procedimento scrivo tutto con i giusti riferimenti , in sostanza il giudice non fece differenze , la seconda ho mediato con l ' amministratore .

ardigan pubblicato 27 gennaio 2022

Come darle torto purtroppo spesso non coincidono. Se trova il procedimento sarebbe interessante visionarlo e capire la disputa nello specifico e capire il punto di vista del giudice,alla fine si tratta sempre di umane interpretazioni della norma per casi diciamo non troppo lineari(basta guardare le innumerevoli cassazioni sull'argomento)

robertomartignone pubblicato 27 gennaio 2022

Infatti , verifico e sarà mia cura postare il tutto . A mio avviso dovrebbe il legislatore rivedere la legge ed operare dei precisi distinguo evitando come sempre interpretazioni a volte del tutto pretestuose e tendenziose .

inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2022

Proviamo ad offrire il nostro punto di vista cercando di dissipare i dubbi sollevati.

Anticipando la conclusione cui secondo noi occorre giungere, diciamo subito che confermiamo la risposta che abbiamo precedentemente dato.

Come abbiamo detto, in forza dell’art. 63 disp. att. c.c. l’acquirente è obbligato verso il condominio, in solido con il venditore, per gli onri condominiali relativi all’anno in corso ed all’anno precedente al decreto di trasferimento.

Questo ha posto un problema di individuazione della delibera cui fare riferimento per verificare se essa rientri o meno nel biennio considerato dalla norma.

E così, in tema di interventi di straordinaria manutenzione la Corte di Cassazione ha statuito che In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.. (Cass., 3.12.2010, n. 24654, ove si è precisato che invece, le spese necessarie alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune occorre avere riguardo al momento in cui sorge la relativa obbligazione, indipendentemente dall’inserimento in bilancio, anche precedente, della relativa spesa, in quanto la loro erogazione effettiva non è mera esecuzione della delibera assembleare e l’appostazione di una somma nel bilancio preventivo ha la mera finalità di convalidare la congruità delle spese che il condominio prevede di dovere sostenere per le attività comprese nell’ordinaria gestione condominiale).

Negli stessi termini si è espressa Cass., Sez. VI,- II, 22/06/2017, n. 15547, nonché Cass. Sez.VI,- II, 10/09/2020, n. 18793, nella quale si è precisato che “Ai fini dell'insorgenza del debito di contribuzione per le spese di manutenzione straordinaria di un edificio condominiale, deve farsi riferimento all'approvazione della delibera assembleare che determini l'oggetto dell'appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi e il prezzo dei lavori, fissando gli elementi costitutivi fondamentali dell'opera nella loro consistenza quantitativa e qualitativa, non rilevando l'esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria”.

Confermiamo dunque che se la delibera è intervenuta nel biennio di riferimento, l’acquirente è obbligato anche per spese di straordinaria amministrazione.

La sentenza citata non deroga questo principio, ma afferma una cosa diversa, e cioè che il vincolo di solidarietà vale nei confronti del condominio, non già nei confronti del creditore del condominio.

La sentenza infatti precisa che non può … essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, neppure per il tramite del vincolo solidale ex art. 63, disp. att. c.c., chi non fosse condomino al momento in cui sia insorto l'obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, nella specie per l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni, ossia alla data di approvazione della delibera assembleare inerente i lavori”.

ardigan pubblicato 31 gennaio 2022

Vi ringrazio ed è tutto perfettamente chiaro ragion per cui,se non ho capito male mi confermate che qualora tali spese straordinarie(non ancora anticipate dal condominio)-sulla scorta dell'ultimo paragrafo relativo alla vs risposta-,ad esempio il compenso della ditta che ha ripristinato il prospetto dell'edificio,non potranno dalla stessa essere chieste direttamente al nuovo proprietario che si è aggiudicato l'immobile ma al condomino debitore in primis ed in sostituzione(direi scontata) al condominio il quale,saldando preventivamente,potrà poi invocare la solidarietà col nuovo proprietario?

In virtù di ciò potrebbe il nuovo proprietario rifiutarsi di pagare in quanto la delibera che prevederà il saldo  alla ditta sarà certamente postuma al passaggio di proprietà ma sempre riferente ad una obbligazione/un credito sorto in capo al vecchio proprietario debitore?

Se il condominio non volesse saldare preventivamente(e neanche dopo) la ditta,mi confermate che nulla potrà pretendere(invocando la solidarietà)al nuovo proprietario ? e che se la ditta dovesse fa causa nulla potrà essere chiesto al nuovo proprietario?

Spero che il quesito sia chiaro,eventualmente provo a riformularlo diversamente

 

grazie anticipatamente

 

inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2022

Confermiamo che la ditta non potrà agire nei confronti del nuovo proprietario.

Tuttavia, se la delibra che ha approvato l'esecuzione dei lavori dovesse rientrare nel biennio considerato dall'art. 63 disp att c.c. il condominio potrà richiedere il pagamento del dovuto anche al nuovo proprietario.

ardigan pubblicato 31 gennaio 2022

grazie!!|

inexecutivis pubblicato 03 febbraio 2022

grazie a lei!

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