Spese condominiali arretrate in relazione a quando sono state deliberate

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  • Ultimo messaggio 25 agosto 2020
southgate pubblicato 20 maggio 2020

Buongiorno,

 

è chiaro che per quanto riguarda i debiti condominiali si deve pagare l'anno in corso e l'anno precedente in relazione all'annualità condominiale.

Quindi, parlando di un condominio che ha annualità dal 1° febbraio io dovrei pagare:
- dal 1 febbraio 2019 al 31 gennaio 2020
- dal 1 febbraio 2020 ad oggi

Supponendo ci sia stata una spesa deliberata nel 2018 (periodo non di mia competenza) ma di cui è stata emessa fattura il 1 maggio 2019 (che rientra nel mio periodo di competenza) è da considerare nel mio debito o meno?

Grazie

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inexecutivis pubblicato 23 maggio 2020

Per rispondere alla domanda occorre premettere che sarebbe necessario sapere quando è stato emesso il decreto di trasferimento poiché è quello l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).

Dunque, ipotizzando un decreto emesso il 01.2.2020 o in data successiva, una spesa deliberata nell’anno 2018 non le potrebbe essere richiesta, ostandovi la previsione di cui all’art. 63 disp. att. c.c.

southgate pubblicato 23 maggio 2020

Buongiorno, grazie per la risposta.

Approfitto per chiedere dato che è stato citato. Relativamente al decreto di trasferimento la data in cui si diventa proprietari, è quella in cui il decreto viene firmato dal giudice o registrato/depositato in cancelleria?

Grazie

inexecutivis pubblicato 23 maggio 2020

La data da considerare ai fini della determinazione del momento in cui si è prodotto l’effetto traslativo non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, “Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).

southgate pubblicato 23 maggio 2020

Grazie 1000, tutto chiaro!

inexecutivis pubblicato 25 maggio 2020

grazie a lei!

southgate pubblicato 18 agosto 2020

Buonasera,


sempre in relazione a quanto chiesto, sono incappato nella Sentenza 513/09 della Corte d'Appello di Genova.

Potete spiegarmi che cosa si intende che i debiti sono esigibili se sono stati riportati nei vari rendiconto? Nella pratica come si verifica una cosa del genere?

Sicuramente mi manca qualche pezzo visto che non me ne intendo di contabilità, ma in questo modo dopo che si sa che un condomino riceverà un esecuzione, è sufficiente riportare i debiti nei rendiconto per poterli esigere dal nuovo proprietario?

Grazie

inexecutivis pubblicato 25 agosto 2020

La sentenza da lei citata sembrerebbe dire che il debito eccedente il biennio considerato dall’art. 63 disp. att. c.c. può essere richiesto all’acquirente se esso si stato riportato annualmente nei rendiconti approvati dall’assemblea anno per anno.

Il precedente, risalente, non ci convince, come abbiamo più volte spiegato, poiché si risolve, nella sostanza, nell’aggiramento della prescrizione di cui al citato art. 63.

Peraltro più recentemente la Cassazione (n°4489/2014), che ha affermato: "i saldi contabili delle gestioni condominiali precedenti vanno riferiti al momento dell’approvazione del rendiconto, il cui termine prescrizionale di 5 anni decorre dal giorno in cui viene approvato il bilancio in uno al piano di riparto, nonostante essi vengono riportati anche nei rendiconti successivi sino al soddisfacimento, è da escludersi che delibere successive riguardanti i crediti del condominio, per successivi periodi di gestione e diversi titoli di spesa, possono costituire un nuovo fatto costitutivo del credito".

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