inexecutivis
pubblicato
29 maggio 2021
Il fatto che vi siano spese condominiali insolute riportate in perizia non significa che delle stesse sarà chiamato a rispondere anche l'acquirente.
Infatti, la regola di solidarietà tra vecchio e nuovo proprietario è dettata inderogabilmente dall'art. 63 disp. att. c.c. con riferimento all'anno in corso ed a quello precedente alla data di trasferimento del bene (che in sede esecutiva coincide con la data di deposito in cancelleria del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c.).
Rispetto alla previsione di cui all’art. 63 c.c., si pone in termini non del tutto coincidenti l’art. 173 bis, n. 9 disp. att. c.p.c., ai sensi del quale la perizia deve contenere “l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato”.
In definitiva, le spese che, alla data di perizia, vengono riportate come dovute, potrebbero non riferirsi al biennio considerato dall'art. 63 citato nel momento (futuro) in cui sarà pronunciato il decreto di trasferimento.