spese condominiali

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  • Ultimo messaggio 09 marzo 2021
Antonio86 pubblicato 05 marzo 2021

Buongiorno ,

ho due domande su due immobili in asta che ho comprato

1) Per il primo immobile, ho avuto il decreto di trasferimento a marzo 2020 e come spese condominiali mi competono i classici anno in corso e anno precedente (  giugno 2018- 31 maggio 2019 e poi giugno 2019 -31 maggio 2020 ). Nel nuovo rendiconto 2020-2021 , siccome nello stesso condominio è stata venduta un'altra casa in asta, mi sono stati addebitati 600 euro, come agli altri 20 condomini, per pagare i debiti del vecchi proprietario di questo immobile. Io ho detto all'amministratore che queste spese non mi competevano perchè la regola dei due anni vale sia sul mio immobile ma anche per qualsiasi altra  spesa come in questo caso e che non mi poteva attribuire i debiti realtivi di questo immobile che si sono verificati negli 10  anni passati in quanto io non c'ero e a me competono solo gli ultimi due anni. La sua risposta è stata negatiiva, mi ha detto che regola dei due anni vale solo per il mio immobile mentre tutto  il resto toccava anche a me? Qual'è la vostra opinione? c'è giurisprudenza per tale situazione?

2) nell'altro immobile che ho appena acquisito non c'è l'amministratore, ci sono 7 abitazioni. Nella perizia c'è scritto che al 2019 l'ex proprietario aveva un debito di 1400  euro accumulato nel corso degli anni nel fondo cassa gestito stesso dai condomini. In questo caso come funzione, sempre lo stesso discorso? si deve vedere,un volta che ho il decreto di trasferimento, i debiti accumunati negli ultimi due anni come spese comunque solo ordinarie( fanno 150 euro l'anno ciascuno) o bisogna considerare eventauli spese straordinarie?

Grazie in anticipo

Saluti

inexecutivis pubblicato 09 marzo 2021

Rispondiamo alla prima domanda osservando che non esiste una norma che legittimi la posizione dell'amministratore del condominio.

l'acquirente subentra solo per le spese condominiali del biennio, in forza dell'art. 63 disp. att. c.c. senza distinzione di sorta.

Quanto al secondo quesito, confermiamo che le regole sono esattamente le stesse.

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