Spese condominiali

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  • Ultimo messaggio 07 marzo 2020
Antonio86 pubblicato 02 marzo 2020

Buongiorno, hodue domande:

1)Ho comprato un'immobile in asta con decreto di trasferimento marzo 2019, quindi per le spese condominiali da pagare che ho avuto dall'amministratore sono quelle relative all'anno precedente 2017/2018 e quelle del 2018/2019 e fino a qua ci siamo.Per l'anno precedente ho pagato tutto l'anno intero con tutte le rate ma nel rendiconto consultivo 2018/2019 alla voce dell'esecutato c'è:

Saldo esercizio precdente( quindi 2017/2018) = 430,92 euro

Totale versato = 190 euro

Conguaglio = 273 

Ho chiamato l'amministatore chiedendo il perchè ho dovuto pagare tutte le rate dell'annno 2017/2018 ( tra l'altro 560 euro ) non considerando quello che aveva pagato il proprietario precedente e lui mi ha detto che cosi' si fa, che quello che ha versato il proprietario precedente non centra, va nella sua voce e nei suoi debiti.

la mia domanda è questa , è corretto quello che mi ha detto?

2) Il decreto di trasferimento è stato fatto a marzo 2018 e io sono entrato nell'immobile a maggio per chè solo in questo mese è stato liberato e quindi ho potuto fare solo in quel mese il cambio di residenza.Il comnune mi ha inviato una lettera dicendo che devo due mesi di Imu perchè anche se prima casa, non avevo la residenza. Ma come facevo a cambiarla se l'immobile era occupato?

Quindi volevo chiedervi se devo questo importo al comune o c'è qualche legge che tuteli in questi casi.

Grazie in anticipo

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inexecutivis pubblicato 03 marzo 2020

Nel rispondere alla domanda osserviamo che a norma dell'art. 1193, comma 2 c.c., se colui che esegue un pagamento non indica, quando paga, quale debito intende soddisfare, soccorrono dei criteri legali di imputazione, in forza dei quali: il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.

È dunque possibile che il pagamento parziale eseguito dal precedente condomino sia stato imputato a debiti relativi ad annualità precedenti.

Antonio86 pubblicato 04 marzo 2020

Ma se avesse avuto più debiti con il condominio ,questi non dovevano essere nella voce saldo esercizio precedente? Potrebbe cortesemente dirmi anche cosa ne pensa della mia seconda domanda rispetto alla richiesta del pagamento imu che mi ha fatto il comune? Grazie mille

inexecutivis pubblicato 07 marzo 2020

Busogna vedere cosa in intendeva l'amministratore per "Saldo esercizio precdente = 430,92 euro.

Se intendeva, come normalmente avvie quello che è complessivamente dovuto (comprensivo dunque anche delle annualità precedenti) è evidente che eventuali pagamenti sono stati imputati a vecchi esercizi. Se invece sil saldo fosse stato riferito sollo all'annualità quanto pagato dal condomino andava scorporato. A proposito dell'IMU, osserviamo quanto segue.

quanto all'IMU, osserviamo che secondo la cassazione, (Cass. 17 dicembre 2015, n. 25437) “In tema di benefici fiscali cosiddetti "prima casa", la forza maggiore idonea ad impedirne la decadenza dell'acquirente di un immobile ubicato in un comune diverso da quello di sua residenza, qualora egli non abbia trasferito ivi quest'ultima nel perentorio termine di diciotto mesi dall'acquisto, deve consistere in un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto”. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la sussistenza di forza maggiore negli ostacoli frapposti dall'inquilina all'esecuzione per rilascio in tre diversi accessi, con differimento di circa dieci mesi nell'acquisizione del possesso dell'immobile). Così anche Cass. Sez. 6 – 5, 18 aprile 2019 n. 10936 secondo la quale “In tema di agevolazioni cd. "prima casa", l'occupazione abusiva dell'immobile da parte di un terzo integra un'ipotesi di forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dal beneficio fiscale, trattandosi di un evento imprevedibile ed indipendente dalla volontà del contribuente”.

Certamente è vero che si tratta di norme che riguardavano l'applicazione dell'imposta di registro, ma se si applica lo stesso principio anche all'IMU, la ritardata disponibilità dell'immobile potrebbe condurre allo stesso risultato.

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