Spese condominiali

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  • Ultimo messaggio 29 settembre 2019
stefaniaprisacaru pubblicato 25 settembre 2019

Buongiorno, Probabilmente di questo argomento si è già parlato , ma chiedo comunque conferma per sicurezza personale. In data 29 maggio 2018 mi sono aggiudicata un alloggio all’asta. In data 21 dicembre 2018 il decreto di trasferimento è stato firmato dal Giudice dell’ esecuzione. In data 18 gennaio 2019 il decreto di trasferimento è stato depositato e timbrato in cancelleria. Detto questo, l’amministratore di condominio richiede il pagamento delle spese del 2017 ( quota abbastanza importante poiché comprensivo di spese risanamento facciata e installazione termovalvole) in quanto ,dice lui, secondo la legge per gli acquisti di alloggi direttamente dal Tribunale, iniziano dal momento che la mia richiesta viene accettata( dicembre 2018). La segreteria dell’avvocato Delegato alla vendita invece, mi ha ripetuto più di una volta, che vale la data di deposito in cancelleria. Chi devo ascoltare? Grazie per eventuali risposte. Stefania Prisacaru

inexecutivis pubblicato 29 settembre 2019

Rispondiamo all'interrogativo osservando che secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).

Precisiamo solo che la data da considerare ai fini della determinazione del momento in cui si è prodotto l’effetto traslativo non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, “Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).

Quindi il biennio di cui all'art. 63 disp. att. c.c. andrà considerato partendo dal 18 gennaio 2019.

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