Spese condominiali

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  • Ultimo messaggio 03 marzo 2019
sb28 pubblicato 25 febbraio 2019

Gentilissimi,

sono l'autrice del post a questo link:

https://forum.inexecutivis.it/thread/tempi-per-consegna-chiavi-immobile/ , ovvero riassumendo: 

abbiamo ottenuto il decreto di trasferimento il 5 dicembre 2018, ma attualmente la debitrice occupa ancora l'immobile in quando ci era stato detto che aveva diritto a rimanerci fino a 120 gg dopo il rilascio del decreto. Cosa che abbiamo verificato tardi e si è dimostrata falsa. Verosimilmente sembra che la signora riuscirà a darci le chiavi intorno alla metà di marzo. La debitrice ha saldato le spese condominiali fino ad agosto 2018 (l'asta è stata a settembre 2018). La custode ci ha riferito che la debitrice intende chiederci il rimborso delle spese condominiali di due anni in quanto, a dire della custode, le spese condominiali dei due anni pre-asta sono, per legge, a carico dell'acquirente.

Chiedo, oltre ad essere stati costretti senza saperlo a non poter prendere il possesso materiale dell'immobile per tutto questo tempo (dovendo quindi sostenere spese per altro appartamento), devo davvero prendere in considerazione questa richiesta? Pensavo addirittura che spettassero a lei le spese fino ad oggi, visto che ad oggi è lei a vivere nel nostro appartamento.

 

Vi ringrazio,

cordiali saluti

S.

inexecutivis pubblicato 03 marzo 2019

Rispondiamo a questa domanda partendo dal presupposto che il decreto di trasferimento rechi la data del 5.12.2018.

Ciò detto, la pretesa del debitore, e le affermazioni del custode, sono del tutto fuori luogo.

Ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

Si tratta di una norma dettata dal legislatore al fine di ridurre al minimo il rischio che, avvenuto il trasferimento di proprietà della sua porzione da parte di un condomino moroso, gli altri si trovino loro malgrado a doversi far carico delle spese da lui non pagate.

La norma parla di “subentro”, e quindi opera a prescindere dalle modalità attraverso le quali la proprietà sia stata trasferita, e dunque essa si applica anche agli acquisti compiuti in sede esecutiva. Con riferimento alle vendite esecutive, il momento del subentro va individuato nella data di deposito in cancelleria del decreto di trasferimento (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272), essendo quello il momento in cui si determina il trasferimento della proprietà, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto (da minoritaria, per quanto autorevole, dottrina) che l’effetto traslativo si determini con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).

Oggetto di responsabilità solidale sono i “contributi”. In questa nozione, utilizzata dall’art. 63 disp. att. c.c. vanno ricomprese in via generale tutte le spese gravanti sul singolo condomino, senza distinzione dovuta alla natura delle stesse.

Per anno in corso si intende non l’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità. Così la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In tema di ripartizione delle spese condominiali, l’espressione “anno in corso”, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in seguito all’approvazione della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. - va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare”. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7395 del 22/03/2017). Nella stessa direzione si era espresso, in precedenza, Trib. Bolzano, 10-06-1999, secondo il quale “Il comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. si riferisce all'anno di gestione e non all'anno solare nel circoscrivere al biennio anteriore all'acquisto dell'appartamento in condominio l'obbligo solidale dell'acquirente - condomino subentrante - di far fronte al pagamento dei contributi non versati dal precedente condomino”).

Sussistendo la responsabilità solidale dell’acquirente prevista dall’art. 63 disp. att. cod. civ., l’amministratore di condominio può anche rivolgersi direttamente all’acquirente per il pagamento di quelle spese che il venditore non ha provveduto a pagare, salvo ovviamente il diritto di rivalsa dell’acquirente per il recupero di quanto sia stato costretto a versare al condominio.

È chiaro, pertanto, che la debitrice non può chiedere assolutamente nulla al nuovo acquirente poiché le spese condominiali sono state da lei versate in quanto proprietaria del bene.

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