Spese cancellazione trascrizione

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  • Ultimo messaggio 30 luglio 2020
meurra pubblicato 12 maggio 2020

Buongiorno,

Le spese relative alla cancellazione delle trascrizioni sono a carico dell’aggiudicatario? Vengono sottratte dall’anticipo iniziale?

Se il delegato decide di avvedersi di un professionista esterno per redigere le note, chi deve pagare tale cifra?

Poiché il delegato sostiene che non può sottrarle dall’anticipo iniziale, ma vanno pagate a parte successivamente.

Grazie

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inexecutivis pubblicato 15 maggio 2020

Salvo che nell'ordinanza di vendita sia previsto diversamente, riteniamo che esse gravino sulla procedura. Invero, l’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 nel prevedere che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. Implicitamente pone a carico della massa le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

Peraltro, si tratta di un principio che la giurisprudenza (formatasi in verità in un momento anteriore all’entrata in vigore della norma citata) ha ritenuto non inderogabile, affermando che “In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili”. (Cass. n. 10909 del 25.7.2002).

Se dovessero essere poste a carico dell'aggiudicatario, per stabilire come devono essere versati i relativi importi, non può che fars iriferimento alla ordinanza di vendita, la quale normalmente prevede che l'aggiudicatario oltre al saldo debba versare un fondo spese per il pagamento degli oneri di trasferimento.

dg.80 pubblicato 25 luglio 2020

Buongiorno 

mi sono aggiudicato un lotto composto da 2 beni immobili un appartamento (sub1)  ed un garage pertinenziale (sub 2) su entrambi i beni sono presenti le medesime formalità: 

1 iscrizione di ipotecaria volontaria a garanzia di un mutuo fondiario

1 iscrizione di ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 

2 trascrizioni di verbale pignoramento immobili

le imposte ipotecarie e catastali e la tassa ipotecaria che dovrò sostenere dovranno essere pagate per ogni immobile e quindi in questo caso dovrò pagarle doppie oppure dovranno essere pagate solo una volta a prescindere dagli immobile che vengono liberati?

Inoltre essendo specificato nell'avviso di vendita  che tali spese sono poste a carico dell'aggiudicatario dovrei  anticiparle ma poi avrei il diritto di richiederle a rimborso con il privilegio ex art 2770 oppure rimangono totalmente a mio carico?

inexecutivis pubblicato 30 luglio 2020

Riteniamo che la risposta all’interrogativo formulato debba muovere dalla lettura di alcuni dati normativi.

Ai sensi dell’art. 2770 hanno privilegio i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori”.

L’art. 179 bis disp. att. c.p.c. prevede che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Infine, l’art. 2, comma 7. Del d.m. 227/2015, recante “Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile” prevede che “Sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale”.

Sulla scorta dei riferimenti normativi appena indicati siamo dell’avviso per cui le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli non possono essere collocate in prededuzione, in sede di distribuzione del ricavato, dopo essere state sostenute dall’aggiudicatario (il quale, peraltro, dovrebbe a tal fine procurarsi un titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato), poiché altrimenti la previsione di cui all’art. 2, comma 7, appena citato, sarebbe sostanzialmente svuotata di contenuto. Questa norma regolamentare, peraltro, ci sembra conforme alla previsione di cui all’art. 179 bis, poiché la cancellazione delle formalità pregiudizievoli è attività successiva alla vendita (posto che questa si realizza con il decreto di trasferimento), nonché a quella di cui all’art. 2770, atteso che la cancellazione dei gravami non viene compiuta nell’interesse dei creditori, ma del solo aggiudicatario.

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