inexecutivis
pubblicato
30 luglio 2020
Riteniamo che la risposta all’interrogativo formulato debba muovere dalla lettura di alcuni dati normativi.
Ai sensi dell’art. 2770 hanno privilegio i “crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori”.
L’art. 179 bis disp. att. c.p.c. prevede che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.
Infine, l’art. 2, comma 7. Del d.m. 227/2015, recante “Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile” prevede che “Sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale”.
Sulla scorta dei riferimenti normativi appena indicati siamo dell’avviso per cui le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli non possono essere collocate in prededuzione, in sede di distribuzione del ricavato, dopo essere state sostenute dall’aggiudicatario (il quale, peraltro, dovrebbe a tal fine procurarsi un titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato), poiché altrimenti la previsione di cui all’art. 2, comma 7, appena citato, sarebbe sostanzialmente svuotata di contenuto. Questa norma regolamentare, peraltro, ci sembra conforme alla previsione di cui all’art. 179 bis, poiché la cancellazione delle formalità pregiudizievoli è attività successiva alla vendita (posto che questa si realizza con il decreto di trasferimento), nonché a quella di cui all’art. 2770, atteso che la cancellazione dei gravami non viene compiuta nell’interesse dei creditori, ma del solo aggiudicatario.