Spese asta eccessive?

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  • Ultimo messaggio 13 maggio 2018
skyser pubblicato 08 maggio 2018

salve, nel mio caso mi sono aggiudicato un garage a 3151,00€, pagato iva 10% più 2000,00€ spese previste per il trasferimento.

oggi mi arriva il rendiconto dell'avvocato presso il quale abbiamo presentato le offerte, delegato dal custode giudiziale, dove indica:

parcella avvocato 729,84 registrazione (costo) 600,00 trascrizione conservatoria 149,00 cancellazioni 6 (costo) 1246,00

differenza a suo debito 724,84

Ecco, esaminando le singole voci, è tutto in regola? la cifra sembra alta, è quasi la stessa del prezzo di aggiudicazione. ...

la parcella dell'avvocato è dovuta da me o dalla procedura che se ne è servita? nel caso è quella la voce che dovrebbe essere al massimo 550 a mio carico? le altre spese sono consone? è giusto che siano totalmente a mio carico, specie le cancellazioni? Chiedo questo perché altri aggiudicatari di immobili simili su altre procedure, pur avendo pagato prezzi di aggiudicazione maggiori, hanno speso circa la metà di quel che mi viene chiesto. ...

Inoltre trovo che se l'avvocato ha chiesto una parcella di 729 € per la parte finale del suo lavoro (di certo prima era a carico della procedura) il suo compenso non è eccessivo? Prendesse quella cifra per ciascun lotto (ma gli altri lotti raggruppavano maggior numero di immobili, quindi virtualmente dovrebbe chiedere anche di più) si guadagnerebbe quasi 12 mila euro per la sola parte finale del lavoro...

inexecutivis pubblicato 13 maggio 2018

Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Dunque, il professionista delegato non può autodeterminare la misura del compenso a lui spettante, poiché questa determinazione è rimessa al Giudice dell’esecuzione.

Fatta questa premessa, precisiamo che ai sensi dell’art. 2, comma quinto, del dm 227/2015 l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali liquidato dal Giudice non può superare, in ogni caso, il 40 per cento del prezzo di aggiudicazione.

Il suggerimento che ci sentiamo di offrire, dunque, è quello di ricordare al professionista delegato le norme che le abbiamo richiamato, chiedendo di esibirle il provvedimento di liquidazione adottato dal Giudice.

Ove il delegato si rifiutasse, potrà accedere in cancelleria per prendere visione del fascicolo direttamente. e. A questo proposito si ricorda che anche di recente la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che l’aggiudicatario è parte del processo (Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 7708 del 2 aprile 2014).

Quanto alle spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, a nostro avviso non possono gravare sull'aggiudicatario, a meno che in questi termini non abbia disposto l'ordinanza di vendita.

Invero, l’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 nel prevedere che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. Implicitamente pone a carico della massa le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

È tuttavia possibile che il Giudice disponga diversamente nell’ordinanza di vendita.

Va ricordato a questo proposito che “In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili”. (Cass. n. 10909 del 25.7.2002)

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