Spese aggiudicazione e compensi professionali.

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martellarm pubblicato 15 giugno 2017

 Buongiorno,

il mese prossimo ho intenzione di partecipare ad un'asta per la vendita di 6 garage (in altrettanti distinti lotti, come espressamente indicato sia in avviso che in perizia di stima) facenti parte della stessa procedura. 

La situazione è la seguente:

- Attualmente NON è stato nominato un Custode e il delegato mi ha espressamente detto che, pertanto, gli immobili non sono visionabili.

- Lo stesso delegato mi riferisce che non sarà possibile presentare un'offerta cumulativa per tutti i lotti, anche se gli stessi fanno parte della medesima procedura. Quindi, essendo mia intenzione quella di acquistarli tutti insieme, dovrò presentare 6 distinte domande di partecipazione bollate (€ 16,00 cad.) e contenenti altrettanti assegni circolari.

Detto ciò, vi chiedo:

- Nell'eventualità riuscissi ad aggiudicarmi tutti i lotti, le spese relative alla procedura saranno da moltiplicare tutte per 6? Cioè, per ogni singolo lotto? Oppure c'è un'alternativa che mi consentirebbe di raccoglierle tutte in un unica spesa?

- A quanto potrebbero ammontare le spese (liquidazione compensi) considerando che ogni lotto non supererà le 2.500,00 euro?

- Non essendo stato nominato il custode, le spese relative al compenso verranno imputate? Se sì, in che misura?

- Le spese di trasferimento e di cancellazione delle ipoteche, dunque, dovranno essere corrisposte per ogni lotto? In che misura? 

Dato che, come avrete capito leggendomi, non sono un'esperto di aste, e che è mia intenzione rivendere i lotti ENTRO 24 MESI dall'acquisto, non vorrei che le spese "accessorie" andassero ad incidere in misura maggiore rispetto a quelle da sostenere per l'aggiudicazione.

Grazie per le delucidazioni che vorrete darmi.

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martellarm pubblicato 17 giugno 2017

Buongiorno, 

controllando più attentamente nell'avviso di vendita scopro che fra le formalità iscritte sui beni (e contenute nell'avviso di vendita) esiste una trascrizione di ultra20ennale relativa a problematiche urbanistiche. Vi riporto il testo:

"REGOLARITA’ URBANISTICA: si precisa che sugli immobili oggetto d’asta, grava la trascrizione di una citazione del 9 novembre 1986 Reg. Gen. xxxxx Reg. Part. xxxxx antecedente la trascrizione del pignoramento per la quale, come risulta da dichiarazione del legale del creditore, il giudizio promosso e recante n. RGE xxxxxx/xx è stato prima interrotto in data 4 febbraio 1991 e successivamente archiviato in data 16 aprile 1992".

Alla luce di ciò, ho ritenuto opportuno provvedere alla richiesta di visura ipocatastale sui beni, che riceverò nei prossimi gg.

In relazione a tale trascrizione mi è sembrato di capire quindi che essendo avvenuta l'archiviazione della trascrizione nel 1992, quindi oltre 20 anni fa, potrei/dovrei eventualmente richiederne la cancellazione. E' corretto?

E nel caso tale formalità dovesse ancora essere cancellata, vi chiedo, tale procedura rientra fra le cancellazioni che opererà il giudice all'atto del trasferimento oppure dovrò richiederla io successivamente?

Sapreste indicarmi i costi relativi alla cancellazione delle trascrizioni e/o di questa in particolare?

Spero possiate delucidarmi in merito. Grazie ancora per l'aiuto.

inexecutivis pubblicato 18 giugno 2017

Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.

A nostro avviso l’affermazione secondo la quale non è stato nominato un custode e quindi i beni non sono visitabili è doppiamente errata.

In primo luogo in quanto un custode esiste sempre, e nella peggiore delle ipotesi è lo stesso debitore esecutato. Ciò in forza della previsione di cui all’art. 559, comma primo, c.p.c., a mente del quale con il pignoramento il debitore esecutato è costituito ex lege custode della cosa.

In secondo luogo perché i potenziali acquirenti hanno un vero e proprio diritto di procedere alla visita dell’immobile (sancito dall’ultimo comma dell’art. 560 c.p.c.), anche se ci rendiamo conto del fatto che l’esercizio di questo diritto potrebbe essere di fatto negato ove la custodia del bene fosse rimasta in capo al debitore.

Corretta, invece, è l’affermazione del delegato in ordine alla impossibilità di presentare una offerta cumulativa per tutti i lotti. Invero, la circostanza che siano stati formati più lotti rende possibile lo svolgimento delle operazioni di vendita per ciascuno di essi, consentendo ad esempio che un soggetto presenti offerta di acquisto, partecipando poi alla eventuale gara tra gli offerenti in relazione ad uno solo o ad alcuni di essi.

Dunque, se lei è interessato a tutti i lotti deve concorrere per ciascuno di essi, tenendo presente che per ogni lotto potrebbe svolgersi una gara tra gli offerenti.

Quanto alle spese, occorre operare una distinzione. Le imposte andranno calcolate per ogni lotto, considerando ciascuno di essi come una vendita a sé. A rigore, essi potrebbero anche essere contenuti in un unico decreto di trasferimento, che tuttavia dovrebbe essere assoggettato ad una imposta pari alla somma delle imposte che graverebbero su ogni lotto.

Diverso è il discorso relativo al compenso spettante al professionista delegato.

Esso è disciplinato dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

Quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Occorre infine tenere presente che l’art. 2 comma due del medesimo decreto prevede che “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”. Infine, il successivo comma 7 stabilisce che “In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente”.

Traendo le fila delle norme e dei parametri appena richiamati, nel suo caso il compenso dovuto al professionista dovrebbe essere complessivamente (e non per ciascun lotto) pari ad €. 550,00 oltre cap ed IVA. È tuttavia verosimile (e secondo noi anche giusto) che, trattandosi di più lotti, esso venga aumentato dal Giudice dell’esecuzione sulla scorta delle precisazioni sopra formulate, anche se non siamo in grado di dire in quale misura, poiché questo dipende dalla decisione che il Giudice assumerà in relazione all’andamento della procedura.

Quanto ai costi di trasferimento (che andranno calcolati per ciascun lotto), osserviamo che essi, fatto salvo quanto abbiamo appena detto e quanto tra un attimo diremo, sono identici a quelli che si sostengono in occasione delle ordinarie vendite negoziali.

Tuttavia l’art. 16, comma 1 del D.L. 14/02/2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con  l 8 aprile 2016, n. 49 dispone che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare o fallimentare sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna (quindi per un totale di €. 600,00) a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro 5 anni (l’originario della norma, che prevedeva un termine di 2 anni, è stato così modificato dall'art. 1, comma 32, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017).

Il comma 2 bis della medesima disposizione prevede poi le medesime agevolazioni per gli acquisti della prima casa.

Per effetto dell'art. 1, comma 32, lett. c), L. 11 dicembre 2016, n. 232, queste disposizioni si applicheranno ai trasferimenti eseguiti fino al 30 giugno 2017.

 

Infine, quanto alla domanda giudiziale, avvertiamo che essa non sarà cancellata (poiché le domande giudiziali non sono oggetto di cancellazione con il decreto di trasferimento), ma osserviamo anche che, sulla scorta dei dati che ci ha fornito, essa non reca alcun pregiudizio all’acquirente.

martellarm pubblicato 18 giugno 2017

Vi ringrazio per le risposte. Tempestive e chiarissime. Grazie mille. Quanto mi avete detto in relazione alla domanda giudiziale mi ha tranquillizzato. Non vi nascondo infatti che era uno dei punti critici che mi lasciavano perplesso.

Ora vi pregherei di perdonare l'abuso che sto facendo della vostra competenza ed esaustività, ma nell'avviso, in relazione alle modalità di pagamento, trovo le seguenti indicazioni:

7) Qualora l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7, ovvero ai sensi dell’art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 41 del detto Decreto Legislativo, dovrà versare direttamente allo stesso Istituto mutuante, nel termine indicato nell’offerta, la parte del prezzo corrispondente al credito dello stesso Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura, provvedendo a consegnare al Notaio Delegato, entro 10 giorni successivi pagamento, l’originale della quietanza rilasciatagli dall’istituto di credito; l’eventuale residuo dovrà invece essere pagato e depositato secondo le modalità indicate nel precedente punto.

Onestamente questo punto non l'ho capito. Potreste darmi chiarimenti?

Da quanto contenuto nell'art. 41 del dlgs 385/93 e dai commi 4 e 5 che recitano

4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facolta' di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura civile.

5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare(la facoltà di subentrare è una mia scelta? potrei anche rifiutarmi?), senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purche' entro quindici giorni dal decreto previsto dall'art. 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in piu' lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario e' tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.

6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 586 del codice di procedura civile.

 

L'ho letto e riletto, ma questo punto non mi è chiaro: sembrerebbe come se io, una volta aggiudicato il o i beni, dovessi assumermi le obbligazioni precedentemente assunte (ed evidentemente non onorate) dall'esecutato cui sono stati espropriati i beni oggetto dell'esecuzione. Se così fosse, sarebbe una follia.

Attendo vostra gentile risposta e vi ringrazio ancora per le precedenti risposte.

inexecutivis pubblicato 19 giugno 2017

Cerchiamo di rispondere separatamente alle domande formulate.

Quanto al versamento occorre muovere dalla lettura dell’art. 41 comma quarto del n. d.lgs. n. 385/1993, il quale prevede che “Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione il Giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile”.

La norma, così com’è scritta, non è praticamente attuabile, poiché l’aggiudicatario non conosce l’importo del credito del creditore fondiario.

Proprio per questo alcuni tribunali fanno versare all’aggiudicatario il saldo prezzo comunque sul conto della procedura, dopo di che il professionista delegato provvederà al versamento in favore del creditore fondiario quanto dovuto. La soluzione, sebbene non del tutto conforme alla lettera della legge, sembra assolutamente.

Altri suggeriscono di individuare un doppio termine: uno al creditore fondiario al fine determinare, successivamente all’aggiudicazione, il suo credito; ed uno all’aggiudicatario – decorrente dalla comunicazione di quantificazione del credito fondiario - per il versamento della somma.

 

Quanto al subentro, si tratta di una mera facoltà e non di un obbligo.

gepo pubblicato 19 giugno 2017

 Vorrei formulare un quesito in merito alle spese accessorie dopo aggiudicazione del bene.

Sono in procinto di tentare un asta ammetendo di aggiudicarmela ad euro 200.000 

dovendola registrare come prima casa e usufruendo di tutte le agevolazioni ho fatto dei calcoli approssimativi ed il totale considerando le varie voci eccetto il condominio dovrebbe aggirarsi intorno ai 2.000-3.000 euro

come mai nell'avviso c'è scritto che dovrei versare un'altro assegno pari al 20% del prezzo di aggiudicazione per far fronte a tali spese?

40.000 mi sembra una cifra spropositata posso concordare con il delegato di saldare le effettive spese?

grazie

martellarm pubblicato 20 giugno 2017

Grazie della celerità nel rispondere e dell'esaustività delle risposte. Vi aggiornerò. Grazie ancora.

inexecutivis pubblicato 21 giugno 2017

La risposta, a nostro avviso risiede nel fatto che non può conoscersi, con anticipo il prezzo di aggiudicazione, con la conseguenza che il 15% potrebbe essere molto o addirittura non bastare.

Si tenga presente che ai sensi dell’art. 54 l. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e dell’art. 11, d.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale) il cancelliere (e dunque, in caso di delega, il professionista incaricato) è individuato tra i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta.

Se ne ricava allora il precipitato per cui è necessario scongiurare l’evenienza che, emesso il decreto di trasferimento (e dunque trasferita la proprietà del compendio pignorato), il soggetto passivo delle imposte di cui sopra si è detto sia costretto, per mancanza di fondi, a provvedere con risorse proprie.

Quanto alla possibilità di versare solo le effettive spese di trasferimento, riteniamo che la risposta debba essere in linea generale negativa in quanto l’aggiudicatario al momento della presentazione dell’offerta conosceva (o doveva conoscere) i contenuti dell’avviso di vendita (e dell’ordinanza di vendita), e dunque nel formulare l’offerta ne ha implicitamente accettato (né potrebbe essere altrimenti) i contenuti.

Del resto, l’esigenza di garantire la trasparenza della vendita ed il pari trattamento di tutti i potenziali offerenti impongono che le direttive impartite con l’ordinanza di vendita dal Giudice dell’esecuzione non possano essere modificate.

 

Ricordiamo, a questo proposito, che la giurisprudenza ha avuto modo di sancire che in tema di espropriazione immobiliare è necessario garantire la “immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte”. (Cass. n. 11171 del 29/05/2015).

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