spese a carico dell'aggiudicatario

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elisazironi pubblicato 13 gennaio 2021

Buongiorno, vorrei partecipare ad un'asta per un appartamento con garage valore 63.000 e offerta minima 47.250 se riuscissi per caso ad aggiudicarmela a questo prezzo oltre alle spese condominiali arretrate quali potrebbero essere i costi aggiuntivi? Sarebbe prima casa

Allego perizia

- Categoria: A/2 - Classe: 3 63 mq - Rendita: € 433,82.

- Categoria: C/6 - Classe: 4  Rendita: € 69,72.

Imposta di registro e pagamento del professionista

Relativamente all’immobile oggetto della presente esecuzione, risultano le seguenti formalità pregiudizievoli: n°1 Trascrizioni Contro N°4 Iscrizioni Contro

Scusate se non sono stata molto chiara

Grazie in anticipo

Saluti

 

 

Allega file

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rickhunter pubblicato 13 gennaio 2021

A me il delegato ha chiarito che, solitamente, viene richiesto un 15% in più del prezzo di aggiudicazione. Poi se si ha diritto al beneficio prima casa, lo si dice espressamente a lui, che farà i dovuti conti e restituirà quanto non dovuto all'agenzia delle entrate.

Quindi, indicativamente, se il suo tribunale segue questo iter, circa 55 mila euro in totale.

elisazironi pubblicato 13 gennaio 2021

Grazie mille per aver risposto, quindi in questo 15% in più sarebbero comprese tutte le altre spese?

 

rickhunter pubblicato 13 gennaio 2021

Sì, poi bisogna anche vedere quante trascrizioni abbia e chi dovrebbe cancellarle, se spetta alla procedura non è che sia del tutto gratis, costa solo meno, ogni vendita è a se, consiglierei di informarsi direttamente dal delegato, di solito c'è il numero di telefono nell'Avviso. Sotto i centomila euro il compenso del delegato per tutte le sue incombenze, da quanto ho capito, dovrebbe essere di 550 euro.

inexecutivis pubblicato 14 gennaio 2021

La domanda è molto generica, per cui cerchiamo di fornire una panoramica complessiva.

IMPOSTE

Per il principio di alternatività dell’IVA rispetto all’imposta di registro, osserviamo che se non si tratta di immobile soggetto ad IVA l’imposta di registro per l’acquisto della prima casa è dovuta nella misura del 2% (ai sensi dell’art. 1, parte prima della tariffa del d.lgs. 131/1986). Se invece non si tratta di prima casa l’aliquota è del 9%.

In ogni caso, l’imposta di registro non può comunque essere inferiore ad €. 1.000, a norma dell’art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e che a mente del successivo comma terzo della medesima disposizione occorre considerare €. 50,00 per l’imposta ipotecaria ed €. 50,00 per l’imposta catastale. Dette imposte (prevede la norma citata) sostituiscono l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

La base imponibile è data dal prezzo di aggiudicazione.

Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5b del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile è determinata dalla minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata (del 5%) e moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:

110 per la prima casa (e per una sola pertinenza)

120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse categorie A/10 e C/1) non prima casa.

Se invece il trasferimento immobiliare è soggetto ad IVA, detta imposta sarà dovuta nella misura del 4% (se prima casa, altrimenti le aliquote possono essere del 10 o del 22%, a seconda del tipo di immobile), mentre l’imposta di registro sarà applicata nella misura fissa di €. 200,00 ai sensi 40, comma 1 del d.P.R. 131/1986. Anche l’imposta ipotecaria sarà dovuta nella misura fissa di €. 200,00 (nota all’art. 1 della tariffa del d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) così come pure l’imposta catastale (art. 10 d.lgs 31.1.0.1990, n. 347).

COMPENSO PROFESSIONISTA DELEGATO

A questo punto va considerato il compenso dovuto al professionista delegato.

A tale proposito occorre premettere che l’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Quanto alla misura, essa è disciplinata dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale (art. 2) pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

-       quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

-       quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

-       quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Occorre infine tenere presente che l’art. 2 comma due del medesimo decreto prevede che “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”.

Il successivo comma 3 prevede che il giudice può aumentare l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60%, tenuto conto della complessità delle attività svolte.

Infine, il successivo comma 7 stabilisce che “in presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista per il periodo precedente” (a mente del quale, come detto, sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale”.

COSTI DI CANCELLAZIONI FORMALITà PREGIUDIZIEVOLI

In relazione ai costi di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, riteniamo che se nulla è detto nell’avviso di vendita esse gravano sulla procedura.

Se invece fosse precisato che gravano sull’aggiudicatario, osserviamo quanto segue.

In primo luogo va operata una distinzione:

- la cancellazione delle ipoteche volontarie è esente dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 d.P.R.  n. 29.9.1973, n.601, se l'ipoteca è stata iscritta a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine erogato da un istituto di credito, (per cui sconta solo la tassa ipotecaria di €. 35,00);

- a proposito delle altre ipoteche, la cancellazione è soggetta, oltre alla tassa ipotecaria (€. 35,00) ed all’imposta di bollo (€. 59,00), all’imposta ipotecaria nella misura dello 0,50% (ai sensi degli artt.12, 13 della tariffa del d.lgs 31.10.1990, n. 347), con un minimo di €. 200,00 (art. 18 d.lgs 31.10.1990, n. 347).

Cambia tuttavia a nostro avviso la base imponibile:

- se l'immobile sul quale si cancella l'ipoteca non è l'unico bene sul quale quella ipoteca è stata iscritta, si tratterà di una restrizione, e dunque in questo caso la base imponibile sarà costituita dalla minor somma tra l'importo del credito ed il prezzo dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 347/1990, il quale dispone che "L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro";

- se invece l'immobile sul quale cancellare l'ipoteca è l'unico, la base imponibile sarà calcolata sull'importo del credito, poiché si tratterà di una cancellazione totale.

Osserviamo tuttavia che in senso diverso (e più favorevole all’aggiudicatario) si è espressa, con riferimento a quest’ultimo caso, l’agenzia delle Entrate con la circolare del 4.3.2015, n. 8.

In particolare, l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a pronunciarsi sul trattamento tributario delle domande di annotazione nei registri immobiliari, presentate a seguito dell'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, emesso dal giudice in sede di trasferimento del bene espropriato nel caso in cui il bene trasferito sia l'unico bene oggetto dell'ipoteca.

In particolare, si chiedeva all’Agenzia delle Entrate se in tale ipotesi, l'imposta ipotecaria da applicare per l'annotazione nei registri immobiliari dovesse essere commisurata all'ammontare del credito garantito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC), ovvero al minor valore tra quello del credito garantito e quello dell'immobile liberato, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

Nel rispondere al quesito l’Agenzia, muovendo dal presupposto per cui l’ordine di cancellazione emesso dal Giudice dell'esecuzione in seno al decreto di trasferimento e riferito al bene ovvero ai beni espropriati si atteggia perlomeno sotto un profilo formale - quale ordine di liberazione di tali beni dalle formalità pregiudizievoli gravanti, secondo lo schema della c.d. "cancellazione parziale", sicché è proprio la struttura intrinseca della peculiare forma di liberazione dalle ipoteche (o dal pignoramento) costituita dall'emissione del decreto di trasferimento, che qualifica la conseguente annotazione come "restrizione di beni".

La conseguenza di questo ragionamento sul piano tributario è che ai fini dell’imposta ipotecaria dovuta per la cancellazione dell’ipoteca occorra fare riferimento all'articolo 3, comma 3, del TUIC, il quale prevede che l'imposta ipotecaria dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati, per la determinazione del quale la norma fa espresso rinvio alle disposizioni relative all'imposta di registro, e dunque all’art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), ai sensi del quale "Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione".

Infine, l’Agenzia ha precisato che ai fini della determinazione della base imponibile non trova applicazione la disciplina del “prezzo valore” di cui all’art. 1, comma 497, della l. 23 dicembre 2005, n. 266.

Invece, i costi di cancellazione del pignoramento sono:

€.200 per l’imposta ipotecaria (art. 14 della tariffa allegata al d.lgs. 31.10.1990, n. 347);

€. 59 per l’imposta di bollo (art. 3, punto 2 bis della tariffa allegata la d.P.R. 642/1972);

€. 35 per la tassa ipotecaria (ai sensi della tabella allegata al d.lgs 31.10.1990, n. 347).

elisazironi pubblicato 14 gennaio 2021

Buongiorno, intanto grazie per le informazioni

 

Ho provato a fare un po' di calcoli e chiedevo il vostro parere

 

IMPOSTE

 

E' soggetta a imposta di registro quindi il 2% sull'imponibile essendo prima casa, ma non meno di 1000

quindi 1100 comprese imposta ipotecaria e imposta catastale

 

COMPENSO PROFESSIONISTA DELEGATO

 

Sotto i 100.000 euro 550 + 4% + iva = Euro 693

 

Il successivo comma 3 prevede che il giudice può aumentare l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60%, tenuto conto della complessità delle attività svolte.

 

Quindi il massimo è 880 euro +4% + iva = Euro 1108 ??

 

Infine, il successivo comma 7 stabilisce che “in presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista per il periodo precedente” (a mente del quale, come detto, sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale”.

 

Su queste spese ci sono dei costi indicativi?

 

COSTI DI CANCELLAZIONI FORMALITà PREGIUDIZIEVOLI

 

Dall'avviso di vendita

a) i costi di cancellazione vengono lasciati a carico della procedura. Conseguentemente, autorizza il notaio delegato al diretto prelievo dell’occorrente dall’attivo depositato sul conto corrente, con obbligo di rendiconto; b) i costi fiscali del trasferimento, ed ogni altra spesa a questo correlata (ad esempio, spese postali per le comunicazioni) saranno a carico dell’aggiudicatario od assegnatario; così come a suo carico sarà parte del compenso dei delegati, secondo legge;

 

 

Grazie per la disponibilità

inexecutivis pubblicato 15 gennaio 2021

Questi sono indicativamente i costi.

luigipillitu pubblicato 27 gennaio 2021

Buongiorno volevo maggiori informazioni sulla cancellazione ipoteche, il costo di cancellazione è complessivo o viene calcolato su ogni singola cancellazione?

quali sono i costi reali del tribunale?

ed è vero che se voglio comprare casa all'asta devo considerare un fondo del 30% del prezzo di base d'asta tra i vari anticipi? 

Quali sono i tempi di consegna dell'immobile ? 

grazie in anticipo per me le aste sono un mondo sconosciuto 

luigipillitu pubblicato 27 gennaio 2021

Buongiorno per il mutuo fondiario invece come mi devo comportare ?

inexecutivis pubblicato 28 gennaio 2021

I costi che abbiamo indicato si pagano per ogni singola ipoteca.

Il 30% ci sembra davvero eccessivo, a meno che non si tratti di immobile soggetto ad iva nella misura ordinaria (22%).

Inoltre occorre verificare se i costi di cancellazione sono a carico dell'aggiudicatario (se nulla è detto nell'avviso di vendita riteniamo debbano porsi a carico della procedura) e se si, quante ipoteche sono iscritte.

gius48 pubblicato 28 gennaio 2021

Buonasera. scusatemi. Un dubbio rispetto a quanto mi verrà chiesto come compenso dal professionista delegato alla vendita. Sia dall'ordinanza, sia dall'avviso di vendita si evince che saranno a mio carico gli oneri fiscali (imposta di registro/Iva, ipotecarie e catastali, bolli) , tutte le altre spese relative al
trasferimento (inclusi trascrizione in conservatoria del decreto di trasferimento, voltura catastale) bolli ed I compensi dovuti al professionista delegato ex art. 169 bis disp. att. c.p.c., nei limiti previsti dalla legge

Ho capito leggendovi che il giudice per la liquidazione del compenso farà riferimento al DM 227 del 2015. In tutti gli esempi letti sinora si riporta a carico dell'aggiudicatario il 50% della sola fase di trasferimento

Precisate però che l’art. 2 comma due del medesimo decreto prevede che “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”.

 

Che il successivo comma 3 prevede che il giudice può aumentare l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60%, tenuto conto della complessità delle attività svolte.

Infine, il successivo comma 7 stabilisce che “in presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista per il periodo precedente” (a mente del quale, come detto, sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale”.

Nel mio caso si è trattato di una procedura fallimentare, al III tentativo, con 12 lotti nella stessa giornata di cui solo due assegnati. L'importo con cui mi sono aggiudicato  uno dei 2 lotti rientra nella fascia inferiore a 100.000€, per un compenso quindi di 1000€ ca. a fase

 

 

 

 

gius48 pubblicato 28 gennaio 2021

Spero di aver capito male, ma il giudice potrebbe quindi decidere di imputare a me aggiudicatario il 100% del compenso spettante per la fase di vendita anzichè il 50% giusto? e chiedermi di liquidare lo stesso compenso per tutti i restanti 11 lotti? Mi chiedo anche, potrebbe decidere che sia io a liquidare il professionista delegato per le altre 3 fasi ?

Mi sembra un incubo così ..

Grazie , resto in attesa

inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2021

Rispondiamo alla richiesta di precisazioni osservando che solo la misura del 50% prevista a carico dell'aggiudicatario per la fase del trasferimento della proprietà può essere modificata dal giudice.

Le altre tre fasi restano a carico della procedura.

Allo stesso modo, l'aggiudicatario non potrà mai essere chiamato al pagamento di spese relative a lotti che non si è aggiudicato.

gius48 pubblicato 31 gennaio 2021

Grazie!  Chiarissimi come sempre, adesso non mi resta che attendere di sapere il quantum.

Il delegato alla vendita, le volte che si è accennato al suo compenso, ha sempre parlato di 4/5k € a carico dell'aggiudicatario. E a me continuano ad apparire sempre tanti , considerando pure che per gli oneri fiscali (imposta di registro/Iva, ipotecarie e catastali) userò un credito di imposta

Vedremo :)

inexecutivis pubblicato 02 febbraio 2021

Ci tenga aggiornati!

gius48 pubblicato 03 dicembre 2021

Buongiorno, solamente il 29 nov mi è stato bonificato la differenza del fondo spese non utilizzato. In linea con i chiarimenti da voi ricevuti, confermo le spese seguenti (a beneficio anche degli altri utenti): 

697,84compenso delegato  (550€ + 4% + 22%) nessuna maggiorazione quindi

149,00(35€+55€+59€ imposta bollo)Imposta trascrizioni

45,58bolli decreto trasferimento (16€+16€+13,58€ diritti di certificazione copia)

37,29visure e aggiornamenti

332,00ADE (scontavo un credito relativo all'imposta di registro versata per un altro immobile)

Grazie ancora per il supporto ricevuto

 

 

inexecutivis pubblicato 06 dicembre 2021

Grazie a lei!

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