SPESE A CARICO AGGIUDICATARIO

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  • Ultimo messaggio 20 aprile 2018
canzio pubblicato 12 aprile 2018

Salve e complimenti per l'ottimo sito;

fra un mese parteciperò ad una asta giudiziale per aggiudicazione di un lotto di terreni; il prezzo è assai esiguo: offert minima è 286,00 euro e non prevedo concorrenza (asta molto risalente e terreni boschivi);

non riesco a capire quanto sarà il compenso per il professionista delegato: se il dm227 mi pone a carico il 50% della somma forfettaria di 1000 euro prevista per la fase di aggiudicazione o devo fare riferimento al (probabile prezzo di aggiudicazione) di 300 euro (prezzo di vendita iniziale) ?

inoltre non sussistono qui i giustificati motivi (prezzo irrisorio) perchè il giudice ordini una diminuzione dei compensi del delegato?

grazie mille e cordiali saluti

canzio vignolo

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inexecutivis pubblicato 13 aprile 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che ai sensi dell’art. 2, comma quinto, del dm 227/2015 l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali liquidato dal Giudice non può superare, in ogni caso, il 40 per cento del prezzo di aggiudicazione.

sara pubblicato 18 aprile 2018

Buongiorno,

cerco di essere sistetica.

ad ottobre 2017 viene emesso decreto di trasferimento per un immobile oggetto di procedura esecutiva di una società dichiarata fallita molti anni fa.

nel 2013 vengono deliberati lavori di straordinaria amministrazione sul lastrico che sovrasta anche tale immobile.

oltre le spese ordinarie relative all'anno in corso e precedente al 2017, sono dovute anche quelle straordinarie anche se deliberate il 2013 o sono interamente a carico del condominio?

grazie

inexecutivis pubblicato 20 aprile 2018

In tema di spese di manutenzione straordinaria, al fine di verificare se esse siano ricomprese nel biennio preso in considerazione dall'art. 63 disp. att. c.c., occorre avere riguardo alla data della delibera assembleare con cui quelle spese sono state deliberate, a prescindere dalla data di esecuzione dei lavori o di ripartizione della spesa finale.

Così si esprime la Corte di Cassazione, la quale ha statuito che In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.. (Cass., 3.12.2010, n. 24654).

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