I quesiti ci sembrano due.
Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuno di essi.
Quanto alla possibilità che l'aggiudicatario possa essere nominato custode, non rinveniamo ostacoli di sorta, a condizione che l'aggiudicatario abbia già versato il saldo prezzo. Prima di questo momento, infatti, la sua nomina nella qualità di custode potrebbe essere rigettata in ragione del rischio (sempre presente) di omissione del pagamento del prezzo.
Si tratta, peraltro, di soluzione che non comporta aggravio di spese o di costi a carico della procedura, poichè che, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 15 maggio 2009, n.80 (Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati), all’aggiudicatario nominato custode del bene non è dovuto alcun compenso.
In ordine alle modalità per ottenere lo sgombero dell'immobile, le possibilità sono due.
La prima è quella di attuare l'ordine di liberazione eventualmente gia emesso.
Questa soluzione si ricava dai commi terzi e quarto dell'art. 560 c.p.c., (nel testo modificato dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119) a mente dei quali il Giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l’aggiudicatario, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, oppure quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, oppure, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione.
Tale provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta.
La norma dispone infine che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.
Come si vede:
1. l'ordine di liberazione deve essere emesso, al più tardi, ad aggiudicazione intervenuta;
2. la sua attuazione non da' luogo ad un autonomo procedimento esecutivo per rilascio, il che significa che:
A) non è necessaria la notifica del titolo esecutivo e del precetto e quindi, a monte, non è necessario fa apporre sull'ordine di liberazione la formula esecutiva;
B) non deve essere coinvolto l'ufficiale giudiziario;
C) non è necessaria la notifica del preavviso di rilascio di cui all'art. 608 c.p.c.;
D) il custode non ha la necessità di farsi assistere da un legale;
3) l'attuazione dell'ordine di liberazione prescinde dall'adozione del decreto di trasferimento, e dunque non si interrompe con esso;
4) la liberazione dell'immobile deve avvenire senza oneri per l'aggiudicatario, il che significa, evidentemente, a spese della procedura.
Infine, ove nell'immobile fossero presenti beni mobili, il secondo capoverso del medesimo art. 560, comma quarto, c.p.c., dispone che il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli un termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.
Se invece occorre agire in forza del decreto di trasferimento, poiché questo costituisce, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., titolo esecutivo per il rilascio, non si potrà che agire con una ordinaria esecuzione ex art. 605 c.p.c., la quale prevede il coinvolgimento dell'ufficiale giudiziario e l'assistenza di un difensore.