Sospensione termine saldo prezzo (art. 54ter DL 18/2020)

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  • Ultimo messaggio 25 febbraio 2021
infiniti pubblicato 24 febbraio 2021

Buongiorno,

Presso il ns. Tribunale i G.E. avevano ritenuto che nelle esecuzioni immobiliari sospese causa COVID (abitazione principale dell'esecutato) fosse sospeso anche il termine per il versamento saldo prezzo in quanto l'aggiudicatario non avrebbe modo di prendere possesso dell'immobile.

Sono subentrati di recente nuovi G.E. che hanno ritenuto, invece, non applicabile la sospensione al termine per il versamento da parte dell'aggiudicatario del relativo salvo-prezzo in quanto onere gravante sull'aggiudicatario anche in caso di estinzione o chiusura anticipata della procedura.

Di coneguenza gli aggiudicatari dovranno versare nei nuovi termini assegnati dai G.E. il saldo prezzo e spese di trasferimento perdendo diversamente l'aggiudicazione e la cauzione (peraltro, considerata la situazione, non è neppure da escludere una ulteriore proroga della sospensione).

chiedo la Vs. opinione e se siete a conoscenza di indicazioni analoghe presso altri Tribunali.

inexecutivis pubblicato 25 febbraio 2021

L’art. 13, comma 13 del decreto “Mille proroghe” (d.l. 31 dicembre 2020, n. 183) ha disposto che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021

La proroga è limitata:

1)    ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze;

2)    ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Orbene, poiché l’art. 586, comma secondo, c.p.c. prescrive che il decreto di trasferimento contiene l’ingiunzione rivolta al debitore di rilasciare l’immobile, riteniamo che la sospensione riguardi le esecuzioni intraprese, in forza del decreto di trasferimento, per eseguire coattivamente quella ingiunzione, sicché essa non si estende all’attuazione dell’ordine di liberazione, eventualmente adottato prima del decreto di trasferimento.

Ovviamente, posta questa premessa, siamo dell’avviso per cui resta parimenti sospesa l’attuazione dell’ordine di liberazione che dovesse essere emesso contestualmente al decreto di trasferimento (a meno che non si intenda patrocinare la tesi, pure sostenuta in dottrina e da taluna giurisprudenza - Tribunale, Verona, 13 maggio 2020; Trib. Bari, 24 luglio 2020 - che gli ordini di liberazione si attuano e non si eseguono, con la conseguenza che essi sono fuori dall’applicazione dell’art. 103 comma 6 d.l. 18/2020), poiché una diversa interpretazione della norma la priverebbe sostanzialmente di contenuto. 

Posta questa cornice di riferimento, in alcuni tribunali in cui si riteneva non eseguibile il rilascio dell’immobile, si è stabilito, conseguenzialmente, che il termine per il versamento del saldo del prezzo fosse sospeso poiché si è ritenuto di non dover aggravare la posizione dell’aggiudicatario il quale versato il prezzo non avrebbe comunque avuto la disponibilità del bene.

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