Sospensione sfratti per coronavirus

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  • Ultimo messaggio 25 luglio 2020
romina.87 pubblicato 17 luglio 2020

Salve, Il 6 febbraio 2020 ho avuto il decreto di trasferimento per un'immobile per cui l'istanza di liberazione era stata emessa nel 2018 e per cui la liberazione sarebbe stata eseguita (dal Tribunale) anche forzatamente contestualmente al mio decreto.

Causa pandemia però gli esecutati hanno beneficiato della sospensione degli sfratti e tuttora sono dentro. Il problema è che io sto pagando il mutuo e le spese condominiali (compresi i loro consumi di riscaldamento) da novembre 2019 senza poter usufruire della casa. Mi chiedo se avrei diritto a chiedere un risarcimento danni e a chi (Tribunale? Esecutati? Stato?). Anche se siamo in emergenza, non mi sembra accettabile che si favoriscano dei cittadini vs altri ugualmente in difficoltà: quella è per me infatti una prima casa e sono costratta a pagare l'affitto (oltre al mutuo) perché non la posso usare.

Non so se questo tema rientra nell'ambito di questo forum o se sono uscita un po' fuori tema. Nel caso me ne scuso e vi ringrazio comunque dell'attenzione.

inexecutivis pubblicato 25 luglio 2020

La domanda è perfettamente aderente al contenuto del forum per cui rispondiamo volentieri.

Infatti l’art. 103 comma sesto d.l. 18/2020 (convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27) prescrive che “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino primo settembre 2020”.

Ora, Secondo una prima opzione ricostruttiva, poiché la norma parla di esecuzione, mentre l’ordine di liberazione viene attuato, l’art. 103 non interferirebbe con l’art. 560 c.p.c..

A questa tesi i contrappone l’affermazione per cui la ratio della norma non giustificherebbe una siffatta ricostruzione, e dunque dovrebbe ritenersi che il termine «esecuzione» sia stato utilizzato dal legislatore in senso atecnico.

Un ulteriore argomento a suffragio di questa impostazione è anche quello per cui se si individua per gli ordini di liberazione un diverso regime si porrebbero seri dubbi di legittimità costituzionale, atteso che sul piano degli effetti concretamente prodotti dall’attuazione dell’ordine di liberazione e dall’esecuzione dei provvedimenti di rilascio sono identici, salvo a volerli analizzare dal punto di vista degli interessi a tutela dei quali i due provvedimenti sono preposti, e che sono identificabili nel sollecito svolgimento della procedura e nella salvaguardia delle ragioni del ceto creditorio, da un lato, e nel diritto alla consegna del bene da parte dell’avente titolo, dall’altro.

Posto questo dato, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di depositare una istanza nella quale chiedere che l'ordine di liberazione venga attuato senza tenere conto della sospensione di cui abbiamo dette.

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