inexecutivis
pubblicato
08 settembre 2019
Risalente ma mai smentita giurisprudenza ha infatti osservato che “Il giudice dell’esecuzione non è privo di giurisdizione durante il periodo in cui l’esecuzione è sospesa, per cui la questione concernente la validità degli atti nel frattempo da lui compiuti è materia non di regolamento di giurisdizione ma di opposizione agli atti esecutivi” (Cass. civ., 7 maggio 1973, n.1195), e che “La norma dell’art. 626 c.p.c. la quale vieta che in pendenza della sospensione del processo sia compiuto alcun atto esecutivo, ad eccezione del caso in cui il giudice dell’esecuzione disponga diversamente, ha inteso riferirsi nel dettare la predetta eccezione, non a tutti gli atti in genere ma soltanto a quelli per i quali si ravvisa la necessità o l’opportunità del compimento durante la sospensione e che di solito tendono alla conservazione o all’amministrazione dei beni pignorati” (Cass. civ., 3luglio 1954, n. 2318), ritenendosi altresì che “Sospeso il processo esecutivo a causa della pendenza di procedimento penale a carico del creditore procedente incidente sulla validità del titolo esecutivo, il giudice può provvedere sulla istanza del creditore medesimo alla sostituzione del custode dei beni pignorati, dato che l’art. 626 cod. proc. civ. vieta gli atti esecutivi durante il periodo della sospensione del processo ma non gli atti amministrativi e conservativi” (Cass. civ., 24 novembre 1962, n. 3179).
In definitiva, la sospensione dell’esecuzione non fa venir meno il vincolo creato dal pignoramento, e conseguentemente non elide la necessità di provvedere alla conservazione ed amministrazione del compendio pignorato, sicché il custode permane nell’esercizio delle sue funzioni.