Sospensione procedure di liberazione

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  • Ultimo messaggio 04 giugno 2020
  • Argomento risolto
Xxxxxxxx pubblicato 30 maggio 2020

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Xxxxxxxx pubblicato 31 maggio 2020

Chiedo cortesemente a chi si trova nella mia stessa situazione di contattarmi. Siamo già un gruppo di persone e insieme vogliamo informare il Presidente del Consiglio dei gravi danni che il decreto ci sta provocando e intendiamo informare l’opinione pubblica. Contattatemi. Insieme possiamo sperare di far sentire la nostra voce!

inexecutivis pubblicato 01 giugno 2020

Purtroppo (o per fortuna, dipende dai punti di vista) l’art. 103 comma sesto d.l. 18/2020 prescrive che “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino primo settembre 2020”.

Ora, Secondo una prima opzione ricostruttiva, poiché la norma parla di esecuzione, mentre l’ordine di liberazione viene attuato, l’art. 560 non interferirebbe con l’art. 560 c.p.c..

A questa tesi i contrappone l’affermazione per cui la ratio della norma non giustificherebbe una siffatta ricostruzione, e dunque dovrebbe ritenersi che il termine «esecuzione» sia stato utilizzato dal legislatore in senso atecnico.

Un ulteriore argomento a suffragio di questa impostazione è anche quello per cui se si individua per gli ordini di liberazione un diverso regime si porrebbero seri dubbi di legittimità costituzionale, atteso che sul piano degli effetti concretamente prodotti dall’attuazione dell’ordine di liberazione e dall’esecuzione dei provvedimenti di rilascio sono identici, salvo a volerli analizzare dal punto di vista degli interessi a tutela dei quali i due provvedimenti sono preposti, e che sono identificabili nel sollecito svolgimento della procedura e nella salvaguardia delle ragioni del ceto creditorio, da un lato, e nel diritto alla consegna del bene da parte dell’avente titolo, dall’altro.

Xxxxxxxx pubblicato 03 giugno 2020

Grazie per la cortese risposta. Nel caso specifico l’immobile è occupato senza titolo da persone diverse dal debitore e dell’esecutato. Inoltre l’occupante non ha residenza nell’immobile. La procedura di sospensione è comunque valida?

inexecutivis pubblicato 04 giugno 2020

Non riteniamo che questi elementi possano consentire di procedere alla esecuzione per rilascio prescindendo dalla sospensione introdotta dal citato art. 103.

La norma, infatti, sospende le esecuzioni tout court, e dunque senza distinguere il titolo in forza del quale l'occupante abbia la disponibilità dell'immobile, chiunque egli sia.

L'unica precisazione compiuta dal legislatore attiene alla circostanza che anche il tipo di uso, abitativo o meno, è irrilevante.

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