Sospensione Ordine di Liberazione COVID

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  • Ultimo messaggio 17 aprile 2021
mcodari pubblicato 15 aprile 2021

Buongiorno

nel contesto di una procedura fallimentare (Tribunale di Milano) è in corso un esperimento di vendita di un immobile attualmente adibito quale abitazione principale da parte del debitore. La procedura è stata avviata nel 2019

L'avviso di vendita riporta che è già stato emesso "ordine di liberazione" dell'immobile e che lo stesso verrà eseguito dopo l'aggiudicazione.

Stante che

- dovrebbero essere sospese tutte le operazioni di rilascio immobili sino al 30062021 (con possibili proroghe)

- non vi sarà un decreto di trasferimento ma l'immobile verrebbe a essere trasferito mediante atto notarile

- il saldo prezzo è previsto in data precedente il 30062021

 

vi chiedo quali rischi e conseguenze pendono in caso di aggiudicazione del bene prima del 30062021 sull'aggiudicatario. In particolare,

- come sarà possibile riprendere la liberazione dell'immobile cessata la sospensione e a carico di chi viene posta (procedura o aggiudicatario)?

- la liberazione dell'immobile da cose rimane a carico della procedura?

 

vi chiedo inoltre se, come indicato nell'avviso di vendita, è corretto che i diritti del custode/delegato, sivag, (dal 5% al 7% del prezzo di aggiudicazione) venga posta a completo carico dell'aggiudicatario

 

grazie

 

 

 

 

 

 

 

 

inexecutivis pubblicato 17 aprile 2021

L’art. 13, comma 13 del decreto “Mille proroghe” (d.l. 31 dicembre 2020, n. 183) ha disposto che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021

La proroga è limitata:

1)      ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze;

 

2)      ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Dunque, posto che il caso proespettato dalla domanda riguarda non già unìesecuzione individuale ma un fallimento, la sospensione non opera.

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