inexecutivis
pubblicato
08 luglio 2018
Per rispondere alla domanda formulata occorre muovere dalla previsione di cui all’art. 179 c.c., il quale in dica quali acquisti non entrano a far parte della comunione legale dei beni.
Tra questi, la norma indica alla lettera f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
Dunque, con riferimento a questi beni, affinché operi l’esclusione è necessario che tale esclusione risulti dall'atto di acquisto e che di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
Come si vede il legislatore ha previsto una particolare disciplina, in omaggio alla esigenza di assicurare al coniuge non acquirente il necessario controllo, imponendo alcuni adempimenti formali.
In primo luogo, il coniuge acquirente dovrà rendere, nell'atto di acquisto, e con la forma per esso prevista, una dichiarazione relativa alla personalità del bene.
In secondo luogo, è necessario che all'atto partecipi anche il coniuge non acquirente.
Recentemente la cassazione ha in proposito affermato che la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente non ha portata dispositiva, bensì può rilevare come prova dell'esistenza dei presupposti di fatto a cui la legge relaziona l'esclusione dalla comunione (C. 24719/2017) in quanto ciò che rileva ai fini della esclusione dalla comunione non è la dichiarazione del coniuge non acquirente, ma l'effettività della destinazione bene.
Così chiarito il quadro di riferimento, riteniamo che se questi adempimenti non sono stati rispettati e non risultano dal decreto di trasferimento, l'esclusione non potrà operare, trovando applicazione la previsione di cui all'art. 177, comma primo, let. a) c.c., a mente del quale costituiscono oggetto di comunione «gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali».