Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando che l’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in GU Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) , di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha aggiunto all’art. 560, comma sesto, c.p.c., (tra gli altri) i seguenti periodi.
“A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.
Dunque, un primo dato è quello per cui se nell’immobile si trovano dei beni mobili ed il proprietario non provvede a rimuoverli nel termine che gli viene assegnato dal custode (ed il curatore è custode ex lege dei beni acquisiti all’attivo del fallimento), essi si considerano abbandonati.
Orbene, nel caso di specie sembrano sussistere i presupposti per considerare i beni abbandonati, atteso che, da quando ci sembra di comprendere, il termine per l’asporto assegnato è ormai decorso.
Certamente, l’unico elemento di incertezza potrebbe essere rappresentato dal fatto che è stato assegnato al debitore un termine inferiore ai 30 giorni previsti, ma si tratta di un vizio avverso il quale il debitore potrebbe reagire proponendo un reclamo al giudice delegato a norma dell’art 36 l.fall.
La norma infatti prevede che contro gli atti di amministrazione del curatore, così come contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere.
In difetto di reclamo, a nostro avviso si può procedere allo smaltimento.