Sgombero di beni e cose mobili

  • 737 Viste
  • Ultimo messaggio 21 luglio 2022
maurolazzerini pubblicato 02 settembre 2021

Nei giorni scorsi ho visionato tramite Isveg l'immobile di mio interesse; trattasi di villetta disabitata in mezzo al bosco. Mi ha colpito la presenza in quantità esorbitante di beni e cose evidentemente appartenuti all' esecutato ed ormai da considerarsi solo rifiuti di ogni genere accatastati sia all'interno che all'esterno dell'abitazione. Ho provato a chiedere al custode incaricato che fine avrebbe fatto quella massa di mercanzia, ricevendo per tutta risposta un sorrisetto allusivo.

Domanda: avrà l'aggiudicatario una possibilità che il bene sia sgomberato a carico della procedura? 

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
marz pubblicato 03 settembre 2021

La mia esperienza è che quando si tratta di cose non di valore possano essere considerati come rifiuti e debba essere l'aggiudicatario a portarle in discarica munendosi di apposita ricevuta

inexecutivis pubblicato 05 settembre 2021

L’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 ha aggiunto all’art. 560, comma sesto, i seguenti periodi:

A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.

Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 18-quater ha previsto che “In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, (il quale prevedeva che: “le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene”.

Orbene, tralasciando il coacervo di questioni di diritto intertemporale che la norma pone, l’opinione più accreditata riferisce che le novità del 2020 segnano decisamente un ritorno al passato, poiché prepotentemente riecheggia, nel novellato testo dell’art. 560 c.p.c., lo schema procedimentale voluto dal legislatore con il d.l. 59/2016. L’unico dato nuovo è che la richiesta di liberazione deve essere formulata dall’aggiudicatario nei termini evidentemente stabiliti dall’ordinanza di vendita. Suggeriamo dunque di esplicitare questa volontà già in sede di presentazione dell’offerta di acquisto.

maurolazzerini pubblicato 05 settembre 2021

L'ordinanza recita:

"Il Giudice dell' E.I. ordina.....il bene non è abitato dal debitore. Se ne dispone pertanto la liberazione ai sensi dell'art. 560 c.p.c. a cura del custode secondo le disposizioni impartite in via generale da questo G.E."

Come esplicitare la mia volontà, visto che ho già presentato l'offerta d'acquisto telematica e visto che comunque quest' ultima non mi sembra presenti alcuna possibilità di annotazioni o richieste?

Grazie comunque per la risposta esauriente e precisa.

inexecutivis pubblicato 06 settembre 2021

In caso di aggiudicazione, lo faccia immediatamente presenteinviando una pec al custode.

m1llertime pubblicato 21 luglio 2022

In base alla mia esperienza posso dire che quando ho acquistato un immobile ed era pieno di beni e cose ovviamente appartenenti all'esecutore, che potevano essere considerati rifiuti di ogni genere, mi è stato spiegato che se sono considerati oggetti senza valore, potrebbero essere considerati rifiuti e l'aggiudicatario dovrebbe portarli in discarica con l'apposita ricevuta, così ho fatto dopo aver sgomberato tutto dalla casa, ho arredato la mia casa a mio piacimento, mobili, decorazioni e tende, ma soprattutto sono entusiasta delle tende soggiorno che mi rallegrano il cuore con il loro colore e la loro morbidezza che danno un'illuminazione speciale all'interno.

Close