Sfratto per morosità esecuzione forzata

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  • Ultimo messaggio 23 novembre 2019
james3 pubblicato 18 novembre 2019

Buongiorno,

in caso di avvio dell'esecuzione per il rilascio di un immobile a seguito della convalida dello sfratto, e quindi, scaduti i 10 giorni dalla notifica del precetto,  con il coinvolgimento dell'UG che notifica preavviso di sloggio (ex. 608 c.p.c.)

1) Si tratta di attività giudiziale o stragiudiziale ?  

2) In caso sia attività giudiziale viene aperto un  fascicolo al tribunale dinnazi al giudice dell'esecuzione (alla stessa stregua di un processo cognitorio per cui attraverso il sito pst.giustizia.it è possibile verificare i documenti del fascicolo) ?

3) la notifica di sloggio effettuata ai sensi dell'art 608 c.p.c. soggiace alla disciplina della scissione soggettiva della notifica trattandosi di atto processuale (del processo esecutivo in questo caso) ?

4) Per effettuare l'accesso l'ufficiale giudiziario ha necessariamente bisogno che sia tornato indietro l'AR in caso la notifica di accesso sia avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in cui anche la raccomandata informativa è andata in giacenza? Se si, quale norma lo prevede espressamente?

5) Perché in questo forum non esiste una categoria "Esecuzione forzata" per raccogliere questa tipologia di quesiti, che vengono comunque trattati ? 

Saluti

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inexecutivis pubblicato 21 novembre 2019

A norma dell’art. 608 c.p.c. “L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà”. Si tratta di una previsione che è stata modificata dal d.l. 83/2005 il quale si è premurato di specificare che l’esecuzione per rilascio ha inizio con la notifica del predetto avviso. La modifica normativa si è resa necessaria in ragione del fatto che precedentemente non vi era concordia, in dottrina e giurisprudenza, nella individuazione del momento in cui la procedura per rilascio avesse formalmente inizio, e questa incertezza aveva numerose ricadute operative, come ad esempio la individuazione del termine di efficacia del precetto o la decorrenza del termine per promuovere opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Dunque, con la notifica del preavviso di rilascio di cui all’art. 608 c.p.c. si è “dentro” l’esecuzione.

Non è tuttavia detto che questa esecuzione si sostanzi nella creazione di un fascicolo d’ufficio con assegnazione dello stesso ad un giudice in forza delle vigenti previsioni tabellari (cass. 18.2.1993, n. 2005), in quanto in questi procedimenti esecutivi la figura del giudice dell’esecuzione rimane, per così dire, sullo sfondo, in quanto il suo intervento è solo eventuale, legato cioè alla risoluzione delle difficoltà di cui all’art 610 c.p.c.

Quanto ai termini della notifica, riteniamo che certamente il procedimento notificatorio debba concludersi affinché, anche per il destinatario della notifica, l’esecuzione possa dirsi iniziata, sicché, ad esempio, se al decimo giorno previsto dall’art. 608 l’avviso non sia stato ancora recapitato al destinatario, l’esecuzione non può portarsi a termine.

Del resto, opera in questa direzione anche la funzione del preavviso di rilascio, il quale è concepito per consentire al debitore di adempiere spontaneamente, di prepararsi a subire l’esecuzione, di essere posto nelle condizioni di potervi assistere ed eventualmente far valere i suoi diritti.

Quanto alle notifiche eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la stessa, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 si ha per eseguita (anche nei confronti del destinatario) con il ricevimento della can (comunicazione di avvenuta notifica) e comunque decorsi 10 giorni dalla spedizione.

james3 pubblicato 21 novembre 2019

Grazie per la cortese risposta, per quanto riguarda la notifica del preavviso di sloggio, girando per la rete ho trovato questa interessante ordinanza della Cassazione che sostiene che anche tale notifica soggiaccia al principio della scissione soggettiva, quindi deve ritenersi perfezionata per il mittiente nel momento in cui affida il plico all'UG, cosa ne pensa ?

Cass Civile Ord. Sez. 2 Num. 22945 Anno 2019

  • 4.3. Per gli immobili aziendali, l'attuazione ha - dunque - inizio con la notifica dell'avviso ex art. 608, comma primo, c.p.c. quale adempimento preliminare indispensabile per il rilascio, che - a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma terzo, lettera e), D.L. 35/2005, convertito con L. 80/2005, costituisce il primo atto dell'esecuzione e quindi, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 677 c.p.c., anche dell'attuazione del sequestro. Detta notifica deve intervenire nel rispetto del termine di trenta giorni dal provvedimento a pena di inefficacia (art. 675 c.p.c.), con  il richiamo contenuto nell'art. 677 c.c. alle formalità dell'esecuzionela precisazione che, in tal caso, gli effetti della misura sono fatti salvi dalla tempestiva consegna dell'avviso all'ufficiale giudiziario, non potendo porsi a carico del sequestrante l'eventuale ritardo con cui la notifica venga poi eseguita. Per ragioni di ordine sistematico - oltre che pratico - e all'esito del necessario bilanciamento degli interessi in conflitto devono ritenersi applicabili anche all'ipotesi in esame i principi elaborati dalla notifica tra notificante e notificato (Corte cost. 477/2002). Difatti, la consegna dell'avviso all'ufficiale giudiziario costituisce l'esclusivo atto di impulso che, nella sequenza procedimentale della fase attuativa, è nella disponibilità del sequestrante e che questi è tenuto - quindi - ad avviare per impedire la perenzione della misura, non derivandone alcun vulnus al diritto di difesa del sequestrato, che sin dal momento in cui ha notizia dell'avvio dell'attuazione, è in grado di sollecitare gli eventuali controlli di regolarità.

inexecutivis pubblicato 23 novembre 2019

Condividiamo il ragionamento svolto dalla sentenza richiamata (in materia di sequestro, ma con argomenti esportabili in tema di esecuzione per rilascio). Essa produce indirettamente, lato destinatario, gli stessi effetti che abbiamo esposto nella nostra risposta.

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