inexecutivis
pubblicato
24 febbraio 2022
Il fatto che l'esecutato abbia necessità di una dimora adeguata non può essere causa di rinvio. Tutti hanno bisogno di una dimora adeguata, ma di questo non può occuparsi la procedura esecutiva, che non è istituzionalmente deputata a svolgere servizi di assistenza sociale.
A questo proposito è bene ricordare che ai sensi dell’art. 128 d.lgs 31.3.1998, per servizi sociali “si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”, e che ai sensi del successivo art. 132, sono trasferite ai comuni i servizi sociali relativi a:
a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili.
Quindi l'unica cosa che l'ufficiale giudiziario deve fare è contattare i servizi sociali affinchè valutino, se ritengono, di intervenire.
Ci sembra ce questi rinvii siano pretestuosi.