Sequestro preventivo a favore del ministero dell’Economia e delle Finanze

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  • Ultimo messaggio 19 gennaio 2022
silviaproverbio pubblicato 23 agosto 2021

Buongiorno,

sarei interessata ad acquistare un immobile in asta. Dall'avviso di vendita, il delegato evidenzia quanto di seguito:

Il perito estimatore e la relazione notarile ex art. 567 c.p.c. in atti evidenziano l’esistenza di un sequestro preventivo a favore del ministero dell’Economia e delle Finanze e a richiesta della Guardia di Finanza di Treviglio (Bg) trascritto il 18/01/2018 ai nn. 2258/1504, emesso dal Tribunale di Bergamo

In questo caso, come posso risolvere il problema in mio favore al momento dell'aggiudicazione?

Allego perizia.

Grazie mille

Allega file

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robertomartignone pubblicato 23 agosto 2021

Deve verificare la prima ipoteca , soddisfatto il creditore procedente , verranno cancellate tutte le pregiudizievoli , compreso il sequestro preventivo , verifichi il tutto e la cronologia ipotecaria dalla perizia del CTU , che ha aggiunto in allegato alla Sua . Come può notare l ' ipoteca della banca è del 2007 antecedente al sequestro .

inexecutivis pubblicato 24 agosto 2021

Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando che gli elementi contenuti nella domanda e nella perizia allegata non consentono di affermare che  con il decreto di trasferimento verrà cancellato il sequestro preventivo penale, anche se ad agire esecutivamente fosse il creditore titolare dell’ipoteca iscritta prima della trascrizione del sequestro penale.

Invero, se si trattasse di un sequestro preventivo penale compiuto a norma del d.lgs. 6.9.2011, n. 159 (c.d. codice antimafia) o di un sequestro preventivo rientranti tra quelli cui rimanda l’art. 104-bis disp. att. c.p.c. esso non solo non sarebbe cancellato dal decreto di trasferimento, ma il successivo provvedimento di confisca travolgerebbe il decreto di trasferimento (Cfr. in argomento Cass., Sez. III, 10/12/2020, n. 28242).

Solo se si trattasse di un sequestro preventivo non rientrante nel perimetro della disciplina cui abbiamo fatto riferimento ed il creditore ipotecario fosse anche il creditore procedente (o un creditore intervenuto evidentemente non soddisfatto) l’acquisto sarebbe al riparo.

Il nostro suggerimento è dunque quello di eseguire le verifiche che abbiamo sopra indicato.

robertomartignone pubblicato 24 agosto 2021

Sarebbe un caso piu' unico che raro , comunque faccia richiesta in proposito al delegato e si faccia dare risposta scritta  .

inexecutivis pubblicato 24 agosto 2021

Non ci sentiamo di affermare che si tratterebbe di un caso più unico che raro. Il sequestro antimafia e gli altri sequestri che scontano la medesima disciplina, come scandita dall’art. 104 bis disp. att. c.p.p. è una misura cautelare reale che è prevista dal nostro ordinamento e che trova ordinaria applicazione nella prassi. In ogni caso, rara o frequente che sia, trattasi di fattispecie la cui ricorrenza in concreto va scrutinata.

A questo proposito dubitiamo del fatto che una risposta possa venire dal professionista delegato (anche se tutto sommato una richiesta al delegato non guasta), poiché tra i suoi compiti non rientra quello di acquisire gli atti in forza dei quali è stata eseguita una trascrizione o una iscrizione, nè questi devono essere depositati dal creditore a norma dell'art. 567 c.p.c. 

A nostro avviso la soluzione più “sicura” è quella di acquisire presso la conservatoria dei registri immobiliari il provvedimento di sequestro per comprendere di cosa si tratti.

silviaproverbio pubblicato 24 agosto 2021

Grazie mille, il delegato ha chiaramente detto che non è a conoscenza dei motivi del sequestro

robertomartignone pubblicato 24 agosto 2021

Come al solito il delegato non sa alcunchè , meno male che deve come da legge in proposito conoscere e dare informazioni relative al bene in asta . Sarebbe ora di dare impulso a una nuova normativa piu' snella , semplice e chiara . Se chi è interessato deve farsi le visure e pagare un " professionista " per una corretta interpretazione , quando vi è un delegato a libro paga , il tutto  è totalmente ridicolo . Oltretutto nel caso prospettato non ha senso che il bene venga messo in asta ... ma la logica è un ' altra cosa ...

inexecutivis pubblicato 26 agosto 2021

In realtà il bene colpito da un sequestro penale è un bene vendibile, poiché il sequestro non è un provvedimento ablatorio e quindi la proprietà rimane in capo a colui il quale lo ha subito (cioè l’esecutato).

Esso, è semplicemente preordinato alla confisca, con la conseguenza per cui se ad esempio il procedimento penale si chiude con una sentenza di assoluzione esso perde di qualunque efficacia e quindi quindi non vi saranno problemi per l’acquirente.

Peraltro, se avessimo una norma che impedisse la vendita di beni sottoposti a sequestro penale, un esecutato particolarmente "avveduto" potrebbe anche valutare di simularsi colpevole di un reato che prevede il sequestro penale, e tentare di bloccare così l’esecuzione.

Piuttosto il problema si pone sul piano della valutazione di opportunità che deve compiere:

il creditore, il quale deve decidere se anticipare i costi ed i tempi di una procedura la quale ha ad oggetto il bene che, essendo colpito da un sequestro preventivo, certamente potrebbe creare una certa diffidenza nei potenziali acquirenti, con il rischio di una chiusura anticipata della procedura a norma dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c.;

il potenziale offerente, il quale al cospetto di un sequestro penale se vuole ciononostante formulare una offerta di acquisto deve: da un lato capire di che tipo di sequestro si tratta e cioè vedere se si tratta di un sequestro dal quale può scaturire una confisca opponibile alla procedura o meno; dall’altro interrogarsi sui possibili esiti del procedimento penale in seno al quale il sequestro è stato pronunciato (verificando, ad esempio, se al momento della vendita (che potrebbe essere disposta anche ad anni di distanza dal sequestro) è già stata pronunciata una sentenza penale di primo o di secondo grado.

Comprendiamo che si tratta di questioni di peculiare complessità, non alla portata di tutti, ma il tema dei rapporti tra sequestri e pignoramento è uno dei più dibattuti dell’ultimo decennio, poiché esso costituisce terreno di scontro tra esigenze di politica criminale (intesa come di politica di lotta al crimine) e tutela giurisdizionale del credito.

Questo scontro ha prodotto norme che, di volta in volta, sono state ispirate all’una o all’altra esigenza, senza prevedere disposizioni di coordinamento (solo recentemente introdotte) tanto è vero che solo recentissimamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione, dopo un faticoso percorso ricostruttivo che ha visto plurime pronunce tentare di operare una sintesi, è riuscita, speriamo, a fare chiarezza.

vincdec10 pubblicato 26 agosto 2021

Cosa succede nel caso in cui a termine del procedimento penale l'esecutato venga dichiarato colpevole e venga ordinata la confisca,anche se vi è stato trascritto anteriormente al sequestro, sia il pignoramento che le ipoteche volontarie?

inexecutivis pubblicato 27 agosto 2021

Come dicevamo nella risposta precedente, dipende dal tipo di sequestro che è stato trascritto.

vincdec10 pubblicato 27 agosto 2021

Mi riferisco al sequestro richiesto dall'agenzia dell'entrate ( che ha pure iscritto ipoteca di secondo grado sull'immobile pingorato da altro creditore privato e  dove e intervenuta una banca con ipoteca di 1 gtado) dopo che la procura , pm e gip hanno accertato evasione fiscale.

robertomartignone pubblicato 28 agosto 2021

Se è semplice evasione fiscale con iscrizione di ipoteca di secondo grado l ' asta prosegue il suo iter normalmente .

inexecutivis pubblicato 30 agosto 2021

La disciplina del sequestro e della confisca prevista dal codice antimafia si applica, a norma dell’art. 104-bis comma 1 quater c.p.p., ai casi di confisca e sequestro previsti dall’art. 240 bis c.p., e tra questi non è previsto il reato di evasione fiscale. Vale dunque il principio dell’ordo temporalis (priorità temporale) delle trascrizioni.

robertomartignone pubblicato 30 agosto 2021

Come avevo scritto 

inexecutivis pubblicato 02 settembre 2021

Ci piace rappresentare le motivazioni giuridiche delle risposte al fine di:

giustificare le nostre affermazioni per consentire a tutti gli utenti di verificarle;

permettere agli utenti di avere argomenti da spendere con gli interlocutori della procedura;

fare in modo che chiunque arricchisca il proprio bagaglio di conoscenze in modo consapevole.

robertomartignone pubblicato 02 settembre 2021

Giusto , però l ' aspetto pratico è importante soprattutto per coloro che non avendo una formazione adeguata difficilmente capiscono il linguaggio " tecnico " .

vincdec10 pubblicato 10 gennaio 2022

Buonasera, un immobile sottoposto a sequestro convenzionale può essere pignorabile?

robertomartignone pubblicato 10 gennaio 2022

Dovrebbe spiegarsi meglio , la domanda posta in tal modo non è comprensibile .

inexecutivis pubblicato 14 gennaio 2022

Cosa significa sequestro convenzionale? La definizione ci è ignota. In ogni caso osserviamo che gli immobili sequestrati sono tutti pignorabili, savo verificare l'opponibilità del sequestro (e quindi del provvedimento cui il sequestro è preordinato) all'aggiudicatario.

vincdec10 pubblicato 16 gennaio 2022

Intendevo il sequestro convezionale previsto dall' art. 1798 cc e succ..

robertomartignone pubblicato 16 gennaio 2022

Ogni immobile sequestrato o meno è pignorabile , poi vanno fatte le verifiche del caso , come giustamente Le ha segnalato l ' esperto .

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