Dal tenore della domanda ricaviamo il convincimento per cui l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario non subirà gli effetti del sequestro perché si tratta di una formalità pregiudizievole che sarà cancellata.
Il sequestro conservativo si cancella, con il decreto di trasferimento, unitamente al pignoramento (del quale anticipa sostanzialmente gli effetti) ai sensi dell'art. 586 cpc..
Invero, l'ordine di cancellazione riguarda infatti quelle formalità nate per assicurare la tutela dei creditori nel processo esecutivo e che hanno esaurito la propria funzione con la pronuncia del decreto di trasferimento.
Tra queste allora deve essere ricompresa senza dubbio quella che riguarda il sequestro conservativo, sequestro che ai sensi dell'art. 687 c.p.c. si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante abbia ottenuto sentenza di condanna esecutiva.