Seconda Casa

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  • Ultimo messaggio 30 ottobre 2019
AltMan pubblicato 28 ottobre 2019

Salve volevo chiederLe un informazione sulle spese di asta giudiziaria, è un vilettino categoria A7 con redita catastale di 1300 da ristrutturare ma bello, se mi aggiudico l'immobile al prezzo di 60.000,00 e applicando la regola prezzo-valore, le spese le devo calcolare cosi:

- imposta al 9% quindi è 5400

- delegato 550 al netto d'iva + 4% di previdenza

-100 euro tra ipoteca e catastale.

Corretto?

Avevo letto che la legge era cambiata e che si appliacava una formula sulla rendita catastale.

Spero che sia facoltativa, perche per me il 9% sul prezzo di aggiudicazione è nettmanete più vantaggioso.

 

 

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inexecutivis pubblicato 30 ottobre 2019

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5b del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile è determinata dalla minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata (del 5%) e moltiplicata per 120 (trattandosi di seconda casa).

Quindi, se è più conveniente, nel suo caso potrà decidere di chiedere l’applicazione della disciplina dle prezzo valore come criterio di calcolo dell’imposta di registro.

AltMan pubblicato 30 ottobre 2019

Grazie mille per la risposta,

Avrei un ulteriore domanda.

Quando si chiedere? Dopo l'aggiudicazione?

Grazie

inexecutivis pubblicato 30 ottobre 2019

Ai sensi dell’art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), la disciplina del prezzo valore si applica su richiesta della parte acquirente resa al notaio  all'atto della cessione”.

Traslando questa previsione nell’ambito delle vendite esecutive, laddove l’atto di cessione (ossia l’atto che determina il trasferimento della proprietà) è costituito dal decreto di trasferimento, si deve giungere alla conclusione per cui, a nostro avviso, fino a quando non è stato emesso il decreto di trasferimento l’opzione per l’applicazione della disciplina del prezzo valore è ancora possibile.

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