Se il custode è il debitore.....

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  • Ultimo messaggio 21 settembre 2017
roberto.r pubblicato 20 settembre 2017

Buon giorno, vorrei esporvi questo caso poichè vorrei formulare un'offerta per acquistare un immobile messo all'asta.

Come detto però, il custode è anche il debitore (mi è stato detto dallo studio del professionista delegato alla vendita che questo tribunale spesso usa fare così) e se il debitore all'atto dell'aggiudicazione non vorrà lasciare l'immobile di sua spontanea volontà, sarà a mie spese, tramite l'intervento di un legale, ufficiale giudiziario, ecc..che riuscirò ad entrare in possesso dell'immobile.

Mi sembra di aver capito, anche leggendo parecchi post sul vostro forum che:

  • il custode non dovrebbe essere il debitore, ma è una cosa che succede spesso, dalle inserzioni che vedo, quindi è giusto?
  • tutte le operazioni affinchè l'immobile arrivi in possesso dell'aggiudicatario dovrebbero essere a carico della procedura, ma non in questo caso? Se il debitore non vorrà lasciare l'immobile dovrò assumere un avvocato che dovrà ricorrere all'ufficiale giudiziario, tempi e costi aggiuntivi?

Forse non ho capito qualcosa, potreste aiutarmi e credo, come me tanti altri che vorrebbero usare questo strumento ma si scontrano con queste problematiche?

Ringraziando anticipatamente

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inexecutivis pubblicato 21 settembre 2017

La risposta alla sua domanda deve necessariamente partire dalla lettura dell’art. 559 c.p.c., ai sensi del quale con il pignoramento il debitore è costituito ex legecustode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti senza diritto a compenso”. La medesima norma prevede che egli debba essere sostituito nella custodia, al più tardi, con l’ordinanza di vendita, a meno che il Giudice, “per la particolare natura” dei beni stessi, “ritenga che la sostituzione non abbia utilità”.

Orbene, se si collega questa norma alla previsione per cui, ai sensi del quarto comma dell’art. 560 c.p.c. l’ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del Giudice dell’esecuzione, è evidente che se non è stato nominato un custode diverso dal debitore, non v’è neppure ragione di provvedere all’adozione dell’ordine di liberazione.

A questo punto, gli scenari possibili sono due: o all’esito dell’aggiudicazione si chiede al Giudice dell’esecuzione di procedere alla nomina del custode e all’adozione dell’ordine di liberazione (ma non è detto che l’istanza venga accolta, poiché intervenuta l’aggiudicazione la procedura ha sostanzialmente raggiunto il so scopo), oppure al fine di ottenere la consegna dell’immobile si procede autonomamente ad una ordinaria esecuzione per rilascio ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., in forza del decreto di trasferimento, che in base all’ultimo comma dell’art. 586 c.p.c. costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

 

È chiaro che in tale ultimo caso l’aggiudicatario dovrà sostenere le relative spese, rivolgendosi ad un legale.

roberto.r pubblicato 21 settembre 2017

Grazie per la risposta, chiara e, per me, scoraggiante.

inexecutivis pubblicato 21 settembre 2017

Grazie a lei

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