SANATORIA EDILIZIA SU IMMOBILE COMPRATO ALL'ASTA

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roby0379 pubblicato 25 maggio 2021

Buonasera,

con la presente vorrei porre un quesito legato alle sanzioni per abusi edilizi su immobile acquistato all'asta.

Nello specifico, sono diventato proprietario di un immobile in seguito all'aggiudicazione di un asta giudiziaria,la struttura in questione presenta, come anche descritto nella perizia del Ctu, degli abusi edilizi che richiedono la presentazione in comune di una SCIA, per effettuare un cambio di destinazione d'uso e nuova distribuzione interna del piano secondo, in effetti nello stato assentito era destinato a sottotetto mentre allo stato attuale ospita due camere da letto e un W.C.

La variazione sopra descritta è fattibile a detta del tecnico comunale, ma oltre al pagamento degli oneri di costruzione per la superficie che verrà destinata ad uso abitativo, sarà necessario pagare il doppio dell'importo in quanto per tale trasformazione si dovrà ricorrere a sanatoria.

La mia domanda è la seguente, cosa prevede la normativa per immobili acquistati all'asta? La sanzione per abuso edilizio spetta all'aggiudicatario anche se tale abuso non è stato da lui realizzato ?

Grazie per l'attenzione...

Saluti.

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inexecutivis pubblicato 28 maggio 2021

Fermo restando che in materia di illeciti amministrativi vige il principio della personalità della responsabilità, per cui le sanzioni non possono essere richieste in favore di un soggetto diverso da quelli cui esse sono comminate per legge, un discorso diverso va compiuto per l’oblazione di cui all’art. 35, L. 28 febbraio 1985, n. 47, la quale viene concepita dal legislatore quale condizione per accedere alla sanatoria, indipendentemente da chi sia stato l’autore dell’abuso (in questi termini sembra esprimersi Cass., 14 ottobre 1988, Brunino).

Infatti il comma secondo dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 dispone che il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, e nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

roby0379 pubblicato 23 giugno 2021

Buongiorno,

vi ringrazio per i Vs. chiarimenti, vorrei però portarvi a conoscenza di ulteriori sviluppi sulla questione abusi edilizi relativi all'immobile da me acquistato.

In questi giorni. mi sto accingendo a presentare la pratica per la sanatoria edilizia in comune e avendo preventivamente effettuato un accesso agli atti anche in regione, per visionare il deposito del progetto strutturale, mi sono reso conto che c'è discordanza tra l'ultima variante approvata del progetto architettonico presente in comune e l'ultima variante del progetto strutturale depositato in regione.

Il geometra della regione, mi ha portato a conoscenza che secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 347/2019 Regione Umbria, in questi casi non è prevista sanatoria, ma bensì un accertamento di conformità e successiva valutazione della sicurezza (VdS), in caso di conformità il genio civile rilascia una "Presa d’atto della conformità delle strutture alle norme tecniche sulle costruzioni 2018.

Tale “presa d’atto” è comunicata agli interessati, al Comune e all’Autorità Giudiziaria.

Vorrei chiedervi come posso tutelarmi da proprietario che ha acquistato all'interno di una procedura esecutiva.

Naturalmente la parte di fabbricato per la quale non è presente titolo abilitativo (solo dal punto di vista strutturale) era già stata realizzata prima che io divenissi proprietario, a testimonianza di ciò c'è il progetto architettonico presente in comune e la perizia del C.T.U.

inexecutivis pubblicato 28 giugno 2021

Le ulteriori notizie che ci sono state riferite consentono qualche ulteriore riflessione.

Dal punto di vista delle eventuali responsabilità amministrative o penali nulla cambia, nel senso che rimane fermo quanto abbiamo esplicitato nella precedente risposta.

Sul versante civilistico, riteniamo che occorra partire dalla previsione dell’art. 2922 c.c., a mente del quale nella vendita esecutiva non trova applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta.

Questa norma, che per costante giurisprudenza si applica anche alle vendite fallimentari (crf., sul punto, cass. Ordinanza n. 14165 del 12/07/2016) riguarda le fattispecie prefigurate dagli artt. da 1490 a 1497 c.c. (vizi e mancanza di qualità della cosa), ma non l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio", configurabile, invece, se il bene aggiudicato:

1. appartenga ad un genere affatto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita;

2. oppure manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale;

3. oppure ancora quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all'uso previsto e che abbia costituito elemento dominante per l'offerta di acquisto.

Tuttavia, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si va affermando il principio per cui “La differenza strutturale tra la vendita forzata e quella negoziale è ostativa all'adozione, per la prima, di una nozione lata di "aliud pro alio", con la conseguenza che la nullità del decreto di trasferimento è ravvisabile solo in caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata ovvero se ontologicamente diverso da quello sul quale è incolpevolmente caduta l'offerta dell'aggiudicatario, oppure perché, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all'assolvimento della destinazione d'uso che, presa in considerazione nell'ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario” (Cass. Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 1669. Si trattava del caso in cui una unità abitativa la cui inagibilità, dichiarata dal Comune per la presenza di elementi inquinanti, ed emersa solo a seguito di una integrazione della perizia di stima depositata dopo il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ed era solo temporanea per la piena recuperabilità della salubrità dell'immobile).

Ciò detto, ove dovesse risultare che oggettivamente si tratta di una ipotesi di aliud pro alio, nei termini che abbiamo esplicitato, si pone il problema delle modalità attraverso cui l’aggiudicatario può avvalersi del rimedio.

In passato si contendevano il campo due tesi dottrinarie. La prima riteneva l’aggiudicatario un acquirente tout court, e dunque, titolare degli stessi rimedi processuali generalmente riconosciuti in caso di vendita di aliud pro alio; la seconda invece argomentava nel senso che, poiché la vendita si inserisce nell’ambito di un iter processuale con regole sue proprie, ad essa soggiace, con la conseguenza che l’aliud pro alio deve essere fatto valere nei limiti dell’opposizione agli atti esecutivi.

Anche in giurisprudenza si riscontrava un certo contrasto.

Nella sentenza n. 4378 del 20 marzo 2012 (Pres. Filadoro, Est. Barreca), si è affermato, in continuità con precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2003, n. 7294; Sez. II, 3 ottobre 1991, n. 10320) che mentre i soggetti del processo esecutivo, diversi dall’aggiudicatario, possono fare valere la diversità del bene venduto rispetto a quello staggìto soltanto con una (tempestiva) opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di aggiudicazione e gli atti successivi e conseguenti, l’acquirente aggiudicatario ha a disposizione gli stessi strumenti di tutela azionabili in caso di vendita volontaria.

In consapevole contrasto con questa pronuncia si è invece posta la sentenza n. 7708 del 2 aprile 2014, (Pres. Russo, Est. De Stefano), secondo cui l’aggiudicatario di un bene pignorato ha l’onere di far valere l’ipotesi di aliud pro alio (che si configura ove la cosa appartenga a un genere del tutto diverso da quello indicato nell’ordinanza, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale, oppure risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all’uso che, preso in considerazione nell’ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto) con il solo rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi e quest’ultima deve essere esperita comunque - nel limite temporale massimo dell’esaurimento della fase satisfattiva dell’espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione - entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell’atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria.

Quest’ultimo indirizzo è stato poi confermato, seppur meglio precisato, dalla sentenza 29 gennaio 2016, n. 1669, e dalla Ordinanza n. 11729 del 11/05/2017, le quali hanno affermato che il termine di cui all’art. 617 c.p.c. “decorre dalla conoscenza del vizio o delle difformità integranti la diversità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto, occorrendo, conseguentemente, anche fornire la prova della tempestività della relativa opposizione all’interno del processo esecutivo”.

Insomma, traendo le fila del discorso appena compiuto riteniamo che nel caso prospettatoci i termini per far valere chiedere la risoluzione della vendita nel caso in cui l’immobile non fosse sanabile sono decorsi.

roby0379 pubblicato 29 giugno 2021

Grazie, come sempre, per il chiarimento.

La cosa che più mi interessava sapere era l'aspetto delle responsabilità amministrative.

Per quanto riguarda la non sanabilità credo che in questo caso non ricorra, nonostante ciò, anche se non ho alcun interesse a far annullare il decreto di trasferimento, forse i termini ci sarebbero in quanto sono venuto a conoscenza delle difformità da pochi giorni, precedentemente l'accesso agli atti in regione mi fu negato, dato che il decreto di trasferimento non era ancora stato emesso.

inexecutivis pubblicato 30 giugno 2021

Perfetto, auguri!

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