SANATORIA AVVIATA PRIMA DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO

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  • Ultimo messaggio 11 marzo 2022
daniastadani pubblicato 06 marzo 2022

Buonasera, un anno fa ho avuto modo di aggiudicarmi un immobile all'asta. Dopo aver ricevuto il decreto di trasferimento sono venuto a conoscenza che il condominio aveva approvato dei lavori di sanatorie di parti comuni e di alcune parti ricadenti sul mio immobile per usufruire del bonus facciate. Prima che mi venisse notificato il decreto di trasferimento era stata deliberata in assemblea l'avvio dei lavori di sanatoria da parte dell'ingegnere. Ora mi è stato chiesto il pagamento di queste spese che sono state affrontate sia sul fabbricato che sull'immobile acquistato ma che sono state deliberate a mia insaputa prima che ne venissi proprietario. Spetta a me pagare tali spese?O è tenuto a sopportare i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione di tali interventi? Grazie.

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inexecutivis pubblicato 07 marzo 2022

Com’è noto, l’art. 63 disp. att. c.c., prevede che   "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

Il legislatore utilizzando il termine “contributi” ha volutamente utilizzato una espressione omnicomprensiva, che abbraccia tutte le spese comunque dovute dal condomino in quanto tale, a prescindere dalla genesi dell’obbligazione pecuniaria.

Quindi, il limite del biennio vale per tutti i tipi di debiti condominiali, a prescindere dalla loro fonte. Diverso, invece, è il criterio da utilizzare al fine di verificare se una certa spesa rientri o meno nel biennio considerato, dovendosi distinguere, a questo proposito, tra spese di manutenzione straordinaria, da un lato, e spese di gestione, manutenzione ordinaria e necessarie alla conservazione delle parti comuni, dall’altra.

La giurisprudenza, con riferimento alle spese necessarie per la conservazione o il godimento dell’immobile ha infatti stabilito che  l'obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell'assemblea di approvazione della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende liquido il debito di cui in sede di ripartizione viene determinata la quota a carico di ciascun condomino, sicché, in caso di compravendita di un'unità immobiliare sita in edificio soggetto al regime del condominio, è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa” (Cass., 18.4.2003, n. 6323).

Viceversa, in tema di interventi di straordinaria manutenzione la medesima Corte di Cassazione ha precisato che “In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.. (Cass., 3.12.2010, n. 24654, ove si è precisato che invece, le spese necessarie alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune occorre avere riguardo al momento in cui cui sorge la relativa obbligazione, indipendentemente dall’inserimento in bilancio, anche precedente, della relativa spesa, in quanto la loro erogazione effettiva non è mera esecuzione della delibera assembleare e l’appostazione di una somma nel bilancio preventivo ha la mera finalità di convalidare la congruità delle spese che il condominio prevede di dovere sostenere per le attività comprese nell’ordinaria gestione condominiale).

Quindi, in definitiva, se la spesa è stata deliberata nell'anno in corso o nell'anno precedente al decreto di trasferimento, il nuovo acquirente è obbligato a partecipare alle spese.

daniastadani pubblicato 07 marzo 2022

Buon pomeriggio e grazie per la risposta. Un’altra domanda… cosa si intende “obbligato a PARTECIPARE alle spese”? Vuol dire che in base a quanto disposto dall’art. 63 disp. att. c.c. dovrò partecipare a tali spese in obbligato in soldo con il debitore esecutato?

robertomartignone pubblicato 09 marzo 2022

Esattamente .

inexecutivis pubblicato 11 marzo 2022

Vuol dire che il condominio potrà chiedere queste spese sia a lei che al vecchio proprietario. Evidentemente, se le chiederà a lei, le è riconosciuto il diritto di rivalersi nei confronti del vecchio proprietario (anche se questa è una magra consolazione in quanto il vecchio proprietario, se ha già subito l'esecuzione, difficilmente avrà altro da perdere).

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