Sanatoria ai sensi art. 40 L.47/85

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  • Ultimo messaggio 23 marzo 2017
faber pubblicato 20 marzo 2017

I 120 giorni entro cui presentare istanza di sanatoria a seguito aggiudicazione immobile all'asta sono calcolati a far data dalla notifica del decreto di trasferimento all'aall'aggiudicatario o a far data dalla data del suddetto decreto di trasferimento? Spesso passano mesi tra l'una e l'altra data e, se si sbaglia a presentare istanza di sanatoria, il rischio è non poter usufruire della medesima concessa appunto per gli acquisti all'all'asta. Grazie

inexecutivis pubblicato 23 marzo 2017

La risposta alla domanda formulata deve muovere dalla lettura dell’art. 46, comma primo, dpr 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’edilizia), a mente del quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.

La norma, com’è noto, sancisce la nullità degli atti di compravendita aventi ad oggetto immobili abusivi.

Il successivo comma quinto della medesima disposizione tempera la portata applicativa di questa norma con riferimento ai trasferimenti di proprietà che avvengano nell’ambito di procedure esecutive, disponendo che “Le nullità di cui al presente articolo [cioè le nullità degli atti di trasferimento degli immobili abusivi] non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. Tuttavia, prosegue la norma “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

 

Dunque, come si vede, il termine decorre non dalla data di emissione del decreto, bensì da quello della notifica.

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