Sanatoria abusi immobile pignorato

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  • Ultimo messaggio 28 giugno 2017
faber pubblicato 13 giugno 2017

Nel 2011 è stato notificato al debitore, la cui procedura esecutiva risale al 2008, un diniego dall'edilizia privata, per mancanza di produzione di documentazione integrativa. Quali acquirenti all'asta i nuovi proprietari vorrebbero riattivare detta sanatoria presentata ai sensi del condono del 1984. L'edilizia sostiene che non è possibile a meno che venga attestato un vizio nel diniego: ovvero che non poteva essere notificato al debitore in quanto essendo il bene pignorato, l'amministrazione dello stesso, quale è anche una pratica di sanatoria, spettava al curatore della procedura in qualità di amministratore del bene pignorato ....tutto ciò premesso l'edilizia ha bisogno di un'attestazione da parte del tribunale, è legittimo ai nuovi proprietari richiederla? Essi potrebbero avvalersi anche dell'art 40 entro i 120 giorni dal decreto di trasferimento, ma in tal caso è probabile che alcuni abusi non potrebbero essere sanati in quanto tale articolo se non erro comprende solo quanto previsto dal condono del 2003

Grazie dell'aiuto!

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inexecutivis pubblicato 17 giugno 2017

Nel rispondere alla domanda formulato osserviamo che a nostro avviso il diniego non è viziato, poiché l’ente lo ha correttamente notificato al proprietario del bene, presentatore della domanda di condono.

Se tuttavia il comune ritiene di poter consentire ai nuovi acquirenti la riattivazione della procedura, non è necessaria alcuna attestazione da parte del Tribunale. È sufficiente la copia della nota di trascrizione del pignoramento, dalla quale risulta la data dello stesso.

Peraltro, a voler seguire il ragionamento dell’ente, occorrerebbe anche fornirgli la prova del fatto che al momento della notifica del diniego il Giudice dell’esecuzione aveva sostituito il debitore nella custodia del cespite (ma dal tenore della domanda non sembra che il Comune abbia presente questo aspetto), in quanto ai sensi dell’art. 559,comma primo, c.p.c. con il pignoramento il debitore esecutato è costituito custode ex lege dei beni pignorati, ed in tale funzione è sostituito dal Giudice dell’esecuzione nelle ipotesi di cui ai successivi commi due, tre e quattro della medesima norma, e comunque al più tardi con l’ordinanza di vendita.

 

In definitiva, dunque, se il comune ritiene di dover considerare illegittimo il provvedimento di diniego ove sia dimostrato che alla data dello stesso il bene era pignorato, è sufficiente che gli sia prodotta la nota di trascrizione del pignoramento.

faber pubblicato 26 giugno 2017

Accertati che dal 2010 è stato nominato un custode per l'immobile in questione, non doveva notificare anche a lui in quando amministratore dei beni oggetto di pignoramento, tra i quali anche il suddetto immobile? Inoltre nelle varie perizie CRI succedutesi negli anni 2009 2010 e ultima marzo 2016 si dice che per gli abusi esistenti sono state presentate 2 domande di condono, con tanto di data presentazione e n. protocollo, in via di definizione. Ora, da accertamenti fatti risulta che 1 domanda è stata diniegata, come da nostro primo quesito, e 1 è stata concessa e notificata nel 2010...dunque almeno l'ultima perizia non riporta la realtà dei fatti...stante che anche il decreto di trasferimento riporta quanto dichiarato dal CTU a proposito delle 2 domande di sanatoria...come è bene procedere ai nuovi proprietari aggiudicatari dell'immobile? Ancora grazie per il vostro aiuto

inexecutivis pubblicato 28 giugno 2017

 Rispondiamo osservando che il comune doveva notificare al custode il diniego del 2011, ma aggiungiamo che il comune doveva essere posto nelle condizioni di sapere che era stato sostituito il custode.

Ribadiamo, pertanto, che se il comune ritiene di poter ritenere illegittimo il diniego perchè non comunicato al curatore, e riaprire la pratica di condono, è sufficiente produrre il provvedimento del 2010 di nomina del custode. 

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