Sanatoria abusi edilizi

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  • Ultimo messaggio 07 luglio 2021
federicaferrò pubblicato 28 giugno 2021

Buongiorno,

una domanda in merito alla regolarizzazione degli abusi edilizi negli immobili acquistati all'asta.

Vorrei sapere se il termine di 120 giorni dall'emissione del Decreto di Trasferimento per regolarizzare gli abusi edilizi fa esclusivo riferimento alle procedure edilizie extra-ordinarie, ovvero alla riapertura dei termini dei condoni edilizi, la quale è prevista soltanto per le vendite giudiziarie (quando ne ricorrono le condizioni).

Oppure se tale termine di 120 giorni deve intendersi esteso anche alle ordinarie pratiche edilizie in sanatoria, in quanto queste ultime sono procedure ordinarie normalmente applicabili in ambito urbanistico-edilizio.

Grazie

Federica 

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inexecutivis pubblicato 30 giugno 2021

Il dato normativo dal quale occorre partire è rappresentato dall’art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il quale similmente a quanto già disponevano gli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, prevede che gli atti tra vivi, sia in forma pubblica che privata aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti, la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ma dispone anche che tale nullità non si applica agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. Aggiunge che l’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare la relativa domanda entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dall’autorità giudiziaria.

E' chiaro dunque che il termine di 120 giorni riapre solo i termini per le ordinarie sanatorie, e non per i "condoni". 

federicaferrò pubblicato 05 luglio 2021

Grazie per la risposta.

Un aspetto mi resta poco chiaro...

La sanatoria ordinaria è una procedura edilizia sempre possibile (mi riferisco ad esempio alla cosiddetta CILA tardiva o postuma, atta a regolarizzare lievi difformità); essa, a fronte del pagamento di una sanzione, consente di regolarizzare i cosiddetti abusi formali, ovvero la mancata comunicazione preventiva dell'inizio lavori.

In questo caso, come si configura il richiamato termine dei 120 giorni a fronte di una procedura (per sua natura) sempre aperta e percorribile?

inexecutivis pubblicato 07 luglio 2021

Rispondiamo alla richiesta di precisazioni osservando che il termine previsto non si applica al condono dell’art. 39 l. 23.12.1994, n. 724, che estende la sanatoria di cui alla legge n. 47/1985 alle pere abusive (che rispettino i requisiti del citato art. 39) che:

risultino ultimate entro il 31.12.1993;

a condizione che le ragioni di credito siano anteriori al 01.1.1995 (data di entrata in vigore di detta legge, ai sensi dell’art. 47 della medesima).

Neppure si riaprono i termini di cui all’art. 32, d.l. 30.9.2003 n. 269, convertito in l. 24.11.2003, n. 326, il cui comma 25 consente il condono (alle condizioni previste da questa disposizione) alle opere abusive che:

risultino ultimate entro il 31 marzo 2003;

sempre che le ragioni di credito per cui si procede o si interviene nella procedura siano sorte anteriormente al 2.10.2003 (data di entrata in vigore della norma) come si ricava dalla lettura del comma 28 del medesimo art. 32.

Quindi, riteniamo che l’unica ipotesi passibile di sanatoria sia, per gli immobili realizzati dopo il 31 marzo 2003 quella di cui all’art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che richiedeil requisito della doppia conformità.

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