Saldo prezzo immobile gravati da ipoteca volontaria derivante dal contratto di mutuo fondiario

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  • Ultimo messaggio 11 ottobre 2018
stefanolongo pubblicato 09 ottobre 2018

Buongiorno,

Sono interessato ad acquistare un immobile all'asta però nella perizia c'è indicato che l'immobile è  gravato da ipoteca volontaria derivante dal contratto di mutuo fondiario.

Chiedo in caso mi aggiudicassi l'asta, il mutuo che grava sull'immobile viene eliminato? O subentro io come nuovo acquirente e devo saldare il mutuo?

Nell'avviso di vendita c'è inserito questo punto:

"Ove l'immobile sia gravato da ipoteca a garanzia di mutuo fondiario, in caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzato dal creditore fondiario (il quale dovrà presentare nota riepilogativa del credito entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione), il Professionista Delegato provvederà a calcolare approssimativamente le somme necessarie indicate del provvedimento di nomina e a comunicare quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura"

Cosa sta a significare?

 

Chiedo inoltre se mi aggiudico l'immobile per esempio a 60000, che spese extra devo sostenere?

 

Cordiali Saluti

Grazie

inexecutivis pubblicato 11 ottobre 2018

L'ipoteca iscritta sul bene verrà cancellata e l'acquirente non subentra nel contratto di mutuo.

Questa affermazione si ricava dalla lettura dell’art. 586 c.p.c., a mente del quale il Giudice, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle “trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

Si tratta, del così detto “effetto purgativo” del decreto di trasferimento, volto ad assicurare all’acquirente l’acquisto di un bene libero da gravami.

Da questa previsione si ricava agevolmente che il decreto di trasferimento deve contenere l’ordine, impartito al Direttore dell’ufficio del Territorio, di cancellare le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene, vale a dire:

-          le trascrizioni dei pignoramenti, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

-          le iscrizioni ipotecarie, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

-          le trascrizioni di sequestri conservativi disposte ex art. 679 c.p.c., anche successive alla trascrizione del pignoramento;

Quanto ai pignoramenti successivi, in realtà in linea di principio il problema neppure dovrebbe porsi in quanto ai sensi dell'art. 561, comma 2, c.p.c., il pignoramento successivo andrebbe riunito al primo in una medesima procedura.

Tuttavia, proprio per far fronte ai casi in cui questo non sia avvenuto, l'art. 586 c.p.c., nel testo novellato dalla l. 14.5.2005, n. 80, prescrive che il decreto di trasferimento contenga "anche" l'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle ipoteche successive alla trascrizione del pignoramento. Ovviamente, ove la riunione non sia avvenuta, di questo dovrà assolutamente tenersi conto, al fine di evitare che lo stesso bene venga venduto due volte in separate procedure esecutive.

Quanto appena detto vale anche per l'ipoteca, a proposito della quale si osservi che essa è comunque inopponibile all'acquirente ai sensi dell'art. 2919 c.c. e dunque l'omessa cancellazione della stessa è insuscettibile di creargli pregiudizio alcuno. Sennonché, il chiaro tenore letterale dell'art. 586 c.p.c. sopra citato, ed il fatto che essa, persistendo nei registri immobiliari, può generare dubbi e contestazioni, determinano la necessità che si proceda alla sua cancellazione.

A proposito della dicitura contenuta nell'avviso di vendita, essa riflette la previsione di cui all’art. 41 comma quarto del n. d.lgs. n. 385/1993 (testo unico bancario) a mente del quale “Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione il Giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile”.

Comunque per l'aggiudicatario non cambia nulla, poiché invece di versare il saldo sul conto della procedura dovrà versarlo direttamente alla banca, sul conto che gli verrà indicato all'esito dell'aggiudicazione.

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