Saldo prezzo: Il delegato e l’istituto di credito non concordano.

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  • Ultimo messaggio 19 maggio 2018
resilent pubblicato 16 maggio 2018

Buongiorno, 

Subito dopo l’aggiudicazione di un immobile, l’avvocato dell’istituto di credito procedente mi invia la seguente mail: 

"Con riferimento alla esecuzione in oggetto, formulo la presente nell’interesse di xxx, attuale creditore procedente, per rappresentare quanto segue.

All’udienza di vendita xx Lei si è reso aggiudicatario dell’immobile oggetto di esecuzione, sito xxx. Il predetto cespite, Le rappresento, è gravato da ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei xxx  posta a garanzia del contratto di mutuo fondiario stipulato dalla cedente Banca xxx con atto a rogito del notaio xxx, del xxx, rep. xxx.

In dipendenza di quanto sopra, La invito, ai sensi dell’art. 41 T.U.B., a versare le somme dovute a titolo di residuo saldo prezzo di aggiudicazione, direttamente in favore della mia assistita, cessionaria del credito sopra evidenziato, utilizzando le seguenti coordinate: x

A fronte della ricezione della distinta attestante l’avvenuto versamento delle somme dovute, la mia assistita provvederà a rilasciare idonea quietanza di pagamento.

La presente comunicazione viene inviata, per opportuna conoscenza, anche al professionista delegato avv. xxx "

  

Subito dopo ricevo - per conoscenza - la seguente risposta del delegato:

 

"il provvedimento di delega del G.E. non prevede il versamento diretto a favore del creditore procedente, come spesso accadeva in passato.

Il saldo prezzo dovrà essere versato con assegno circolare intestato alla procedura.

Il creditore fondiario potrà presentare istanza al G.E. perché autorizzi il pagamento diretto.

Il signor xxx, salvo contrarie indicazioni da parte mia, vorrà provvedere al versamento del saldo prezzo con assegno circolare intestato alla procedura e da corrispondere al mio studio."

 

Specifico che l’avviso di vendita riporta:

14) In caso di mutuo fondiario ex art. 38 e seguenti del decreto legislativo 1/09/1993, numero 385, l’Istituto bancario che ha concesso finanziamento fondiario dovrà quantificare il credito comprensivo di capitale, interessi e spese entro dieci giorni dell’aggiudicazione . 

L’aggiudicatario, nel termine indicato in offerta o in difetto di indicazione entro 60 giorni dalla aggiudicazione , dovrà pagare, dedotta la cauzione, a mezzo bonifico bancario, direttamente all’istituto che ha concesso il credito fondiario, il prezzo fino a integrale soddisfazione dei crediti per capitale, interessi e spese garantiti dall’ipoteca di primo grado e depositare la relativa quietanza e l’eventuale residuo presso il delegato nel medesimo termine, a pena di decadenza e perdita della cauzione, a meno che l’aggiudicatario medesimo non intenda subentrare nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato assumendosi i relativi obblighi (articolo 41 comma 4 e 5 del decreto legislativo 01/09/93, numero 385). "

Come mi consigliate di comportarmi? Devo interagire con il delegato o con l'avvocato dell'istituto di credito procedente (ergo devo pagare il saldo prezzo con assegno cirolare e consegnarlo al delegato oppure a mezzo bonifico bancario a favore dell'istituto di credito)?

Grazie per l'attenzione

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inexecutivis pubblicato 17 maggio 2018

L’art. 41 comma quarto del d.lgs. n. 385/1993 prevede che “Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione il Giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile”.

Come si vede, il versamento diretto del saldo prezzo in favore del creditore fondiario deve essere disposto (a nostro avviso) dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita. La conclusione ci sembra imposta ove si raffronti questa norma con quella di cui al precedente terzo comma, laddove invece non è previsto (a proposito del versamento diretto in favore del creditore fondiario delle rendite prodotte dal bene pignorato) l’adozione di una disposizione in tal senso da parte del giudice dell’esecuzione. Dunque, riteniamo che se mancano disposizioni ad hoc contenute nell’ordinanza di vendita, l’aggiudicatario possa legittimamente versare il saldo prezzo alla procedura.

resilent pubblicato 17 maggio 2018

Grazie per il parere. 

inexecutivis pubblicato 17 maggio 2018

grazie a lei

mic1972 pubblicato 19 maggio 2018

Buonasera,

leggendo quanto riportato da resilent mi è tornato alla mente che in un'asta di mio interesse l'avviso di vendita riportava esattamente l'indicazione di pagare il saldo prezzo al creditore fondiario. Tuttavia, stimolato dalla risposta di astalegale mi sono riletto l'ordinanza di vendita, scoprendo che di questo passaggio non vi era traccia. Mi domando retoricamente come si possa compilare un avviso senza rispettare fedelmente l'ordinanza del giudice... colpa del copia-incolla fatto con documenti di altre procedure? probabilmente sì..

In ogni caso mi pare che sia assodato che il documento "master" sia quello del giudice, non quello del delegato..

Grazie

Michele

 

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