Buongiorno,
Subito dopo l’aggiudicazione di un immobile, l’avvocato dell’istituto di credito procedente mi invia la seguente mail:
"Con riferimento alla esecuzione in oggetto, formulo la presente nell’interesse di xxx, attuale creditore procedente, per rappresentare quanto segue.
All’udienza di vendita xx Lei si è reso aggiudicatario dell’immobile oggetto di esecuzione, sito xxx. Il predetto cespite, Le rappresento, è gravato da ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei xxx posta a garanzia del contratto di mutuo fondiario stipulato dalla cedente Banca xxx con atto a rogito del notaio xxx, del xxx, rep. xxx.
In dipendenza di quanto sopra, La invito, ai sensi dell’art. 41 T.U.B., a versare le somme dovute a titolo di residuo saldo prezzo di aggiudicazione, direttamente in favore della mia assistita, cessionaria del credito sopra evidenziato, utilizzando le seguenti coordinate: x
A fronte della ricezione della distinta attestante l’avvenuto versamento delle somme dovute, la mia assistita provvederà a rilasciare idonea quietanza di pagamento.
La presente comunicazione viene inviata, per opportuna conoscenza, anche al professionista delegato avv. xxx "
Subito dopo ricevo - per conoscenza - la seguente risposta del delegato:
"il provvedimento di delega del G.E. non prevede il versamento diretto a favore del creditore procedente, come spesso accadeva in passato.
Il saldo prezzo dovrà essere versato con assegno circolare intestato alla procedura.
Il creditore fondiario potrà presentare istanza al G.E. perché autorizzi il pagamento diretto.
Il signor xxx, salvo contrarie indicazioni da parte mia, vorrà provvedere al versamento del saldo prezzo con assegno circolare intestato alla procedura e da corrispondere al mio studio."
Specifico che l’avviso di vendita riporta:
14) In caso di mutuo fondiario ex art. 38 e seguenti del decreto legislativo 1/09/1993, numero 385, l’Istituto bancario che ha concesso finanziamento fondiario dovrà quantificare il credito comprensivo di capitale, interessi e spese entro dieci giorni dell’aggiudicazione .
L’aggiudicatario, nel termine indicato in offerta o in difetto di indicazione entro 60 giorni dalla aggiudicazione , dovrà pagare, dedotta la cauzione, a mezzo bonifico bancario, direttamente all’istituto che ha concesso il credito fondiario, il prezzo fino a integrale soddisfazione dei crediti per capitale, interessi e spese garantiti dall’ipoteca di primo grado e depositare la relativa quietanza e l’eventuale residuo presso il delegato nel medesimo termine, a pena di decadenza e perdita della cauzione, a meno che l’aggiudicatario medesimo non intenda subentrare nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato assumendosi i relativi obblighi (articolo 41 comma 4 e 5 del decreto legislativo 01/09/93, numero 385). "
Come mi consigliate di comportarmi? Devo interagire con il delegato o con l'avvocato dell'istituto di credito procedente (ergo devo pagare il saldo prezzo con assegno cirolare e consegnarlo al delegato oppure a mezzo bonifico bancario a favore dell'istituto di credito)?
Grazie per l'attenzione