Il CTU nel corso di una procedura esecutiva riceveva, a fronte di una fattura intesta al creditore procedente, il pagamento dell’acconto relativo all’onorario di sua spettanza.
Medio tempore l’esperto del Giudice si cancellava dall’albo dei geometri, nonché da quello dei CTU del Tribunale non essendo più titolare di partita IVA.
Nell’istanza di liquidazione al G.E., il Ctu richiedeva quale saldo post vendita il compenso al netto della ritenuta d’acconto del 20% prevista a fronte dell’emissione di una ricevuta per prestazione di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.
Il G.E. liquidava il compenso al Ctu senza nulla specificare riguardo al pagamento degli oneri fiscali.
Attualmente in vista del progetto di distribuzione il Geometra ha inviato al delegato la precisazione del credito chiedendo il pagamento dell’80% dell’importo liquidato dal G.E. e scomputato del 20% della Ritenuta d’acconto che dovrebbe, a suo dire, essere versata dal Delegato il quale dovrà provvedere ai successivi adempimenti quali versamento della ritenuta tramite mod. F24, presentazione del mod.770, invio della Certificazione Unica e consegna della stessa all’interessato.
Riguardo alla ricevuta, il Ctu è risoluto ad intestarla al creditore procedente, nello specifico una Società di Capitali e in quanto tale sostituto d’imposta.
A mio modesto avviso, il professionista delegato alla vendita, non rientrando nel novero dei soggetti tassativamente qualificabili come sostituti d’imposta ex art. 23 del D.P.R. 600/1973 non può, nè deve versare la suddetta ritenuta d’acconto. È pur vero che altri soggetti penso ai curatori fallimentari o ai commissari liquidatori rivestono tale qualifica in forza di specifici provvedimenti di legge come da ultimo il D.L. 223/2006 convertito dalla L. 248/2006. Personalmente non sono a conoscenza di una norma che attribuisca al professionista delegato alle vendite la qualifica di sostituto d’imposta. Ritengo inoltre che la ricevuta non possa essere intestata al Tribunale, né al creditore procedente, in quanto la somma dalla quale il compenso verrà prelevato è stata ricavata dalla vendita dell’immobile subastato di proprietà del debitore esecutato. Pertanto a mio giudizio, il Ctu dovrà intestare la ricevuta per prestazione di compenso occasionale al debitore esecutato. Quest’ultimo, essendo un privato e quindi non un sostituto d’imposta, non dovrà applicare la predetta ritenuta.
Tutto quanto sopra specificato, Vi chiedo se la ritenuta d’acconto debba essere applicata o meno e in caso positivo a chi spetti l’onere del versamento e dei conseguenti successivi adempimenti.
Vi chiedo inoltre a chi debba essere intestata la ricevuta che il Ctu dovrà emettere.
In attesa di conoscere il Vostro illustre parere al riguardo, ringrazio sentitamente.